Modalità operative di erogazione delle risorse PNRR

La RGS ha emanato la Circolare n. 29 del 26/7/2022 con la quale vengono comunicate le modalità operative attraverso cui si procederà ai trasferimenti delle risorse finanziarie allocate nei citati conti correnti NGEU aperti presso la tesoreria statale in favore delle Amministrazioni titolari delle misure e, laddove previsto, degli Organismi responsabili dell’attuazione dei singoli interventi. La circolare riguarda esclusivamente la gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU e non anche le rimanenti risorse destinate a finanziare interventi del PNRR ma allocate nel bilancio dello Stato che invece seguono le procedure ordinarie di gestione finanziaria e contabile attraverso i capitoli di bilancio/fondo sviluppo e coesione. Individua i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle risorse finanziarie PNRR ovvero: il Servizio Centrale per il PNRR, le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i Soggetti attuatori.

Il documento descrive le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, distinte in:

  • anticipazione iniziale, finalizzata a consentire l’avvio delle attività di realizzazione degli interventi ed erogata generalmente fino ad un massimo del 10 per cento dell’importo assegnato;
  • pagamenti intermedi, finalizzati a rimborsare le spese effettivamente sostenute e rendicontate, erogati fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione erogata) del 90 per cento dell’importo della misura PNRR;
  • il saldo, nella misura del 10 per cento dell’importo della misura PNRR, erogato sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell’intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi Milestone e Target, in coerenza con le risultanze del sistema REGIS.

Un paragrafo del suddetto manuale è dedicato agli enti territoriali, soggetti attuatori di interventi PNRR, tenuti al rispetto del titolo I, del decreto-legislativo n. 118/2011, per i quali sono riportate le principali modalità di contabilizzazione delle risorse relative al PNRR. In quanto soggetti attuatori, quindi, gli enti locali sono responsabili dell’attuazione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. Sono responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.
Gli enti assicurano che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l’attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Assicurano, altresì, la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

In allegato alla circolare è anche riportato il manuale delle procedure finanziarie PNRR che evidenzia le attività amministrative, procedurali e informatiche necessarie per l’attivazione finanziaria degli interventi del Piano.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso minori gettiti IMU primo semestre 2022 per i Comuni colpite dagli eventi sismici del 2016

È stato firmato il 20 luglio 2022 il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti primo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l’importo complessivo di 7.936.425,27 euro – riferito alla prima rata semestrale dell’anno 2022 – a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’articolo 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016. L’importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 7.728.622,10 agli enti individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 207.803,17 ai Comuni di Fermo, Monte Urano, Torre San Patrizio, Grottazzolina e Foligno. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2022 sarà disposto con successivo provvedimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con Decreto del Ministero dell’interno in data 25 luglio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022.

La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza. Con tale modalità telematica, si prosegue nella attività intrapresa da tempo di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione.

L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni. È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti.

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza. Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

– messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
– messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
– messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Le tipologie di interventi ammissibili riguardano:
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

  • di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
  • di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:

  • manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
  • manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:

  • manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
  • manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
  • manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023” e dettagliati secondo i criteri individuati all’interno dell’allegato 1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante.

Sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

  • per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
  • che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
    dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;
  • che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell’interno.

Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio. Gli Enti interessati sono tenuti a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l’approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l’invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 5 giorni lavorativi.

ALLEGATI
Allegato 1 – Modello istanza
Allegato 2 – Manuale utente linee di finanziamento 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Il contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva non rientra nell’ambito del PNRR

In relazione alle numerose richieste di chiarimento sulla natura del contributo assegnato agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, previsto dai commi da 51 a 58 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno precisa che le risorse finanziarie stanziate per le finalità in esame sono fondi nazionali e non rientrano nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ne consegue, pertanto, che per tali risorse il monitoraggio viene effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – B.D.A.P.

 

La redazione PERK SOLUTION

Quota aggiuntiva FSC per asili nido: pubblicato il decreto di riparto delle risorse

Pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022, corredato di Nota metodologica e allegato A, recante: «Ripartizione tra i comuni del contributo di 120 milioni di euro, per l’anno 2022, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni, di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come sostituita dall’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

In considerazione del contributo assegnato, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2022 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia, come riportato nell’allegato A Nota metodologica. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla compilazione pubblicate a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

La scheda di monitoraggio dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell’ente e successivamente la stessa dovrà essere trasmessa a SOSE entro il 31 maggio 2023. Anche i Comuni non beneficiari delle risorse dovranno compilare la scheda di monitoraggio, limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico: niente deposito cauzionale per le istallazioni di reti di comunicazione

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 04101/2022, ha ritenuto illegittima la pretesa di un Comune di subordinare il rilascio dell’autorizzazione per le installazioni di rete al preventivo deposito di una cauzione ed alla stipula di convenzione. L’art. 93, primo e secondo comma, d.lgs. 259/2003 stabilisce che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge..” e che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di
cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

In definitiva, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, l. 160/2019, da un canone unico. La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap (recte: canone unico). Pertanto il pagamento del deposito cauzionale, preteso dal Comune resistente, invocando l’applicazione dell’art. 36 del Regolamento urbanistico edilizio, è illegittimo, al pari del Regolamento ove interpretato nel senso di impedire l’applicazione della disciplina speciale e derogatoria del codice delle comunicazioni elettroniche, che esclude l’applicazione di oneri economici a carico degli operatori di questo settore diversi ed ulteriori rispetto alla Tosap/Cosap.

 

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IMU: L’area a verde attrezzato non esclude il carattere edificabile

La Corte di Cassazione, Sez. 5, con ordinanza n. 21351 del 26/07/2021, ha ribadito che l’inclusione di un’area destinata dal piano regolatore generale a “verde attrezzato e spazio per lo sport” non esclude l’oggettivo carattere edificabile della stessa, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa.

Invero un terreno incluso in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ha potenzialità edificatorie che certo possono essere più o meno limitate rispetto ad un terreno incluso in una zona con destinazione edificatoria e, conseguentemente, anche un valore venale minore, e tuttavia non è equiparabile ad un terreno non edificabile, attesa la differenza tra vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, e vincoli di destinazione.

 

La redazione PERK SOLUTION