Migrazione al cloud dei Comuni, nuove risorse grazie al PNRR

Oltre l’80% dei Comuni ha partecipato al primo Avviso pubblicato lo scorso aprile su PA digitale 2026. Con l’esaurimento delle risorse, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica quindi un nuovo Avviso pubblico: ulteriori 215 milioni per favorire la migrazione al cloud di tutti i Comuni italiani.

L’avviso consente ai Comuni di candidarsi per ricevere un contributo economico e attuare la migrazione di un numero minimo di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati. Possono partecipare i Comuni che devono ancora avviare il percorso di migrazione o che lo hanno avviato a partire dal 1 febbraio 2020. Grazie al percorso guidato all’interno di PA digitale 2026, è possibile comporre online il proprio piano di migrazione, scegliendo da una lista di 95 servizi. Per ogni servizio sarà necessario scegliere tra due modalità di migrazione: il trasferimento dell’infrastruttura informatica (cosiddetto lift&shift) o l’aggiornamento di applicazioni in cloud. È possibile candidare il proprio Comune fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 30 settembre 2022.

Sono finanziate attività di supporto specialistico per la migrazione verso il cloud qualificato e l’acquisto dei servizi cloud qualificati propedeutici alla migrazione. Per poter ricevere il finanziamento non servirà presentare alcun progetto: basterà definire alcuni parametri all’interno della candidatura tra cui la dimensione dell’ente attuatore, il numero dei servizi da migrare e le modalità di migrazione. L’importo economico del voucher è definito dal Dipartimento in base alla dimensione dell’Ente (numero di abitanti) e alla tipologia di migrazione selezionata per ognuno dei servizi. Il voucher include il primo anno di canone di servizi cloud.

Su PA digitale 2026 è anche possibile effettuare la classificazione dati e servizi, propedeutica alla candidatura, verificando e confermando l’elenco dei servizi e il livello di classificazione creati automaticamente sulla base delle caratteristiche del Comune. Le risorse economiche previste dal voucher saranno poi erogate ai singoli enti a seguito della verifica da parte del Dipartimento del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Avviso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione perdita di gettito canone unico I^ sem. 2022 per i soggetti che esercitano attività di spettacolo e viaggiante

Com’è noto, la previgente formulazione dell’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, stabiliva, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, fossero esonerati per l’intero anno 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Al ristoro delle perdite di gettito per il citato anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 22 gennaio scorso, con il quale è stato ripartito lo specifico fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell’anno dal comma 7 del citato articolo 65.
Ora, l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto che il predetto esonero sia prolungato fino al 30 giugno 2022. A tal fine, il successivo comma 4 del medesimo articolo, ha incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022 il relativo fondo a ristoro della perdita di gettito, prevedendo che alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ciò premesso, poiché i dati occorrenti per il ristoro della perdita di gettito relativa al I semestre 2022 non sono reperibili, per il livello di dettaglio richiesto, nei bilanci degli enti locali, si rende necessario acquisirli nuovamente, come già avvenuto con riferimento all’anno 2021, direttamente dai comuni con il modello appositamente predisposto.

Istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modello I semestre 2022
I comuni, per accedere al riparto del fondo relativo al I semestre 2022, devono compilare il modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, fruibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.
Il modello, da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), dal sito internet della stessa Direzione, a partire dal 25 luglio ed inderogabilmente entro le ore 14:00 del 16 settembre 2022. I dati eventualmente trasmessi con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo.

Pareri Aran sul CCNL Funzioni locali in materia di posizioni organizzative, malattia, altri compensi ed indennità

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicati dell’ARAN sul CCNL Funzioni Locali, in materia di posizioni organizzative, malattia, altri compensi ed indennità.

Nuova disciplina delle posizioni organizzative
Un ente con dirigenza che decide, per la prima volta, di istituire delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 2016/2018 delle Funzioni Locali, che iter deve osservare per costituire le risorse necessarie al loro finanziamento?
In relazione alla questione posta, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, a regime, occorre fare riferimento alle disposizioni contrattuali previste dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. Al riguardo, si ritiene, che il suddetto Ente dovrà tenere conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 4, lett. u), del CCNL del 21.5.2018. Quest’ultima previsione prevede, difatti, che sia oggetto di contrattazione integrativa “l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67”.

L’istituto della differenziazione dei premi individuali di cui all’art. 69 del CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali si applica anche alla retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative?
La norma del CCNL del 21/05/2018 contenuta all’art. 69 non è rivolta ai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto detta norma fa riferimento esclusivamente ai premi individuali di cui all’art. 68, comma 2, lett. b) e non anche alla retribuzione di risultato delle PO di cui all’ art. 15 del medesimo CCNL. Gli enti, sono comunque liberi di adottare anche per le Posizione Organizzative un meccanismo simile, attraverso la contrattazione integrativa dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato, come previsto dall’art. 7, comma 4 lett. v) dello stesso CCNL.

E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali  richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”.

Malattia
La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico?
Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è specificatamente disciplinata dall’art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui all’art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Altri compensi ed indennità
Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?
In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.
Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art.  52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”. Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata. Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori.

Dirigenza
È possibile l’erogazione della retribuzione di risultato in forma di acconto per la Dirigenza PTA confluita nell’area Funzioni Locali 2016/2018?
La previgente disciplina relativa alle modalità di erogazione della retribuzione di risultato disciplinata dal combinato disposto dell’art. 62, comma 8 del CCNL 5.12.1996 e dell’art. 11, comma 4 del CCNL 5.7.2006 è stata disapplicata in via generale dall’art. 96, comma 2 del CCNL 17.12.2020 dell’Area delle Funzioni Locali; tale disposizione infatti stabilisce che “Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate”.
Il CCNL 17.12.2020 per quanto attiene la specifica Sezione dei Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali, prevede all’art. 77, comma 2 per la retribuzione di risultato che “l’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 30” il quale stabilisce al comma 1 che ”La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva”. E’ appena il caso di precisare che l’art. 30 rientra fra le disposizioni comuni sugli istituti economici delle previgenti aree confluite in tale CCNL. Conseguentemente la cadenza con la quale erogare in forma di saldo la retribuzione di risultato è quella delineata dal CCNL, ovvero annuale, venendo meno la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento.

Quali sono le modalità applicative in tema di “patrocinio legale” nei CCNL Area Sanità 2016/2018 art. 67, CCNL Area Funzioni Locali – Dirigenza PTA art. 82 e CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 art. 26?
Premesso che per “giudizi contabili” si intendono, in estrema sintesi, quei particolari giudizi amministrativo-contabili instaurati davanti alla Corte dei Conti in presenza del c.d. “danno erariale” arrecato dal dipendente all’Azienda o Ente nell’esercizio delle sue funzioni, per quanto riguarda il personale del comparto sanità si ritiene che, nonostante l’evidente diversa scritturazione delle norme risalenti al 2001, il patrocinio legale opera anche nelle rare volte in cui tale personale sia coinvolto in procedimenti giudiziari amministrativo – contabili. In tali fattispecie, tuttavia, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 poiché nei procedimenti amministrativo-contabili il conflitto di interessi è sempre presunto. Per la stessa motivazione di cui al precedente periodo, nell’art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità, il patrocinio legale nei giudizi amministrativo-contabili instaurati nei confronti dei dirigenti sanitari è disciplinato nel penultimo periodo del comma 2 tra i casi in cui “non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi“. Anche per il personale dirigente della PTA dell’Area delle funzioni locali, pur avendosi una menzione dei giudizi contabili già nel comma 1 dell’art. 82 del CCNL 2016-2018, l’Azienda o Ente assumerà a proprio carico gli oneri di difesa sin dall’apertura del procedimento “a condizione che non sussista conflitto di interesse” che in tali giudizi, come si è già detto è sempre presunto. Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.” Per quanto riguarda invece i “procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità” si precisa che gli stessi vengono menzionati soltanto nell’art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità. Trattasi dei procedimenti promossi ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. e delle procedure di mediazione che costituiscono le condizioni di procedibilità per i giudizi di responsabilità professionale del personale sanitario. A tal proposito, come già precisato nell’orientamento ASAN17 pubblicato sul sito web dell’Agenzia, il criterio per discernere tra l’assunzione diretta degli oneri di difesa (comma 1) e il rimborso successivo delle spese sostenute (comma 2) resta sempre la sussistenza o meno del conflitto d’interesse.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Pubblicato l’elenco provvisorio dei Comuni beneficiari del finanziamento per i Centri Estivi 2022

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l’elenco provvisorio dei Comuni beneficiari del finanziamento per i Centri Estivi 2022, nelle more dell’acquisizione dell’intesa della Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.

Si ricorda che il Decreto Legge n. 73/2022 recante ”Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro”, pubblicato in G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 , prevede, all’art. 39, l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Al fine di garantire la migliore efficacia del provvedimento, il Dipartimento comunica che sarà possibile ancora manifestare l’intenzione di non aderire all’iniziativa fino al 26 luglio 2022, alle ore 12, utilizzando esclusivamente la seguente casella di posta elettronica: dipofam.centriestivi@governo.it e secondo il seguente modello:

“LO SCRIVENTE COMUNE DI XXX (PROVINCIA XXX- REGIONE XXX) DICHIARA CON LA PRESENTE COMUNICAZIONE DI NON VOLERE ADERIRE ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALL’ART.39 DEL DECRETO- LEGGE 21 GIUGNO, n. 73”.

 

La redazione PERK SOLUTION

l finanziamento per i Centri Estivi 2022