Contributo a favore degli enti locali deficitari per progettazione e costruzione di nuovi rifugi per cani randagi

La Direzione centrale per la Finanza Locale rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Ministero dell’interno del 30 maggio 2022, con il relativo allegato A, registrato dalla Corte dei Conti il 12 luglio 2022 con il n.1908, recante: «Contributo di 8 milioni di euro, per l’anno 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di pre-dissesto o dissesto finanziario, per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per cani randagi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2021, n.234».

Le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento sono definite nell’avviso di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 maggio 2021. In particolare, il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce “Canili municipali 21/22”. A tal fine i comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG all’ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il sistema SIOPE +.

Allegati:
Allegato 1 – riparto risorse

 

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Trattamento IVA delle somme erogate a compensazione dei prezzi dei materiali

Le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto n. 73/2021, “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono esenti dall’Iva. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022 affermando che l’erogazione delle somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica. Infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica dette somme si configurano “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Agenzia ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano, invece, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ” aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

 

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Gli alloggi sociali ex Iacp pagano l’IMU

Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’IMU previsto per gli alloggi sociali. È quanto evidenziato dalla CRT Lombardia, con sentenza n. 2828/2022, che ha accolto il ricorso di un Comune e riformato la sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, il Comune, con avviso di accertamento, contestava ad Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ALER il pagamento parziale dell’IMU anno 2014 ed accertava un maggiore tributo, oltre sanzioni e interessi. In particolare l’ente rideterminava l’imposta in relazione a numerosi appartamenti ed autorimesse applicando l’aliquota in misura ridotta (0,60 %) prevista dal Regolamento Comunale Imu per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica e la detrazione di €. 200,00 prevista dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. La CTP accoglieva il ricorso di ALER ritenendo gli immobili di edilizia residenziale pubblica quali alloggi popolari, considerato anche quanto previsto dal regolamento della Regione Lombardia n° 4/2017 in materia. I Primi Giudici hanno ritenuto, inoltre, che per gli immobili oggetto di accertamento, il carattere di alloggio sociale troverebbe conferma in una dichiarazione del proprio Ufficio Patrimonio che attesta le caratteristiche dei suoi alloggi in Comune.

Il Comune, sin dal primo grado, ha sottolineato come l’ALER non avesse fornito la prova che tutte le unità immobiliari avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Invero, il D.M. 22.4.2008, all’articolo 1, definisce alloggio sociale, “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (…). Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni”.

La CTR ha evidenziato che l’ALER non abbia fornito la prova che tutte le unità immobiliari in questione avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Tra l’altro, non risulta neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto espressamente richiesto dal DM 22 aprile 2008 affinché si possa definire l’unità immobiliare come alloggio sociale. A dette unità immobiliari si applica, invece, la detrazione di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011.

Anche laddove si fosse trattato di alloggi sociali – precisano i giudici – non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione IMU. Invero, la questione, ancora oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale ne ha escluso l’applicazione: i Giudici Supremi, con sentenza n° 20135/2019, hanno posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della invocata”. La CTR ha condiviso le argomentazioni della Corte di Cassazione ed ha confermato che per gli alloggi assegnati dall’ALER si applica una detrazione IMU di 200 euro e dell’aliquota ordinaria (o di quella minore determinata dal Comune di riferimento)”, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta.

 

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Conversione DL Aiuti, le misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali riepiloga le misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie previste nel DL 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Tra le novità, spiccano:

  • Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1). Fermo restando il valore soglia dell’ISEE previsto, per il primo trimestre dell’anno 2022, la Legge precisa che in caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022, che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate, eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere eseguita nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico entro 3 mesi dall’emissione della fattura stessa. Inoltre, al fine di informare i cittadini sulle modalità per l’attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l’indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi. A tal fine, entro il 31 ottobre 2022, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l’importo di 116 milioni di euro.
  • Indennità per i lavoratori part-time (art. 2 bis). In particolare, per il 2022, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, e che – alla data della domanda – non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per il 2022.
  • Indennità per il personale dell’INL (art. 32 bis). A titolo di riconoscimento dell’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore dell’INL, da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
  • Proroga dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (art. 33 bis) fino al 31 dicembre 2022 (indennità prevista dall’art. 1, comma 251 ter, L. 30 dicembre 2018, n. 145).
  • Proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport(art. 39, comma 1 bis), con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

 

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Contributi ai comuni per messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 18 luglio 2022, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2022 i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 450.000.000,00.

Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 10 marzo 2022. Le citate istanze – ai sensi del comma 141 della predetta legge n.145/2018 – possono essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

La normativa inoltre prevede che, “ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, (come in effetti è avvenuto) l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione rispetto alle entrate finali di competenza desumibili risultanti dai rendiconti della gestione del 2019 assicurando, comunque, ai comuni con risultato negativo un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”

Il decreto interministeriale riporta due allegati:

Allegato 1, che contiene l’elenco degli Enti ammessi al finanziamento, per un totale di 9.547 opere pubbliche a fronte di 5.223 istanze trasmesse per un importo totale richiesto pari ad € 5.875.792.971,88;

Allegato 2, che contiene l’elenco dei 385 Enti assegnatari del contributo e delle relative 553 opere pubbliche finanziate, rientranti tutte nella tipologia A) “investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico” prevista all’articolo 1, comma 141, per un importo pari ad € 448.580.224,51 tenendo conto delle risorse attualmente disponibili.

 

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