Convocazione Consiglio comunale, i chiarimenti ministeriali

Il presidente del consiglio comunale non deve ritenersi vincolato a convocarlo esclusivamente quando le richieste vertano su un oggetto manifestamente estraneo alle competenze del collegio oppure su un oggetto illecito od impossibile. Sarà poi il consiglio nella sua totalità, come emerge dalla giurisprudenza sopra citata, a decidere l’ammissibilità delle questioni da trattare. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno, in riscontro ad un quesito in ordine alla convocazione del consiglio a norma degli artt. 43, comma 1, e 39, comma 2, del TUEL, sottoscritta da un quinto dei consiglieri, avente ad oggetto l’esame di una interrogazione parlamentare e relativa risposta del governo sui fatti accaduti durante una seduta del consiglio.

Il ministero osserva che, a norma dell’art. 39, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire lo stesso, “in un termine non superiore ai venti giorni”, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti. Le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del consiglio. Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art.42 del citato testo unico, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo art.42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.

In definitiva, il presidente del consiglio comunale non deve ritenersi vincolato a convocare il Consiglio esclusivamente nelle ipotesi in cui le richieste stesse vertano o su un oggetto che per legge è manifestamente estraneo alle competenze del collegio, oppure su un oggetto illecito o impossibile. Sarà il consiglio nella sua totalità, come emerge dalla giurisprudenza sopra citata, a decidere l’ammissibilità delle questioni da trattare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fabbisogni standard: nuovo questionario SOSE da inviare entro il 16 settembre 2022

È online il nuovo Questionario unico FC70U per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane delle Regioni a Statuto Ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Regione Sicilia. Il nuovo questionario, da compilare in riferimento all’annualità 2021, è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti per la determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. n. 216/2010.

Per la compilazione è necessario accedere al portale OpenCivitas nella sezione “Compila il questionario” e utilizzare il link “Compila il questionario FC70U relativo all’annualità 2021 utile alla determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni, Unioni dei Comuni e Comunità Montane delle Regioni a Statuto Ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Sicilia” utilizzando le credenziali di accesso già in possesso dagli enti locali.

Il questionario va compilato in ogni sua parte dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane delle RSO e dai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Sicilia sia per le informazioni di natura contabile sia per quelle di tipo strutturale, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. RR 119 dell’8 luglio 2022, avvenuta il 18/07/2022, ovvero entro il 16 settembre 2022.

Il questionario si divide, come noto. in due moduli:
Dati strutturali: raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e trasporti e gestione del territorio e dell’ambiente.
Dati relativi al personale e dati contabili: raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio e relative a entrate (accertamenti) e spese (impegni) correnti per ogni servizio.

 

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ANAC: L’appalto non può essere spezzettato in lotti per aggirare la soglia dei 150.000 euro

Un appalto non può essere spezzettato in diversi interventi allo scopo di rimanere al di sotto della soglia dei 150mila euro, evitare la gara e procedere con un affidamento diretto. Lo ribadisce l’Anac in un atto del presidente del 6 luglio 2022 inviato ad un comune, al termine dell’attività di vigilanza su presunte irregolarità nell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una strada cittadina.

Nel caso di specie, è emerso che la Giunta ha approvato nell’agosto 2021 il progetto dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale – via Vittorio Veneto”, esclusi i marciapiedi, per un importo di 98.800 euro. Il progetto è stato affidato tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel. A settembre la stessa Giunta ha approvato altri due progetti: “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato destro” per un importo lavori di 74.246 euro e “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato sinistro” per un importo lavori di 73.146 euro, anche questi affidati in via diretta mediante la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel.

Secondo Anac i tre affidamenti costituiscono il risultato di un frazionamento di un’unica prestazione di lavori di un valore che risulta superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto. Si tratta di lavori di manutenzione analoghi della stessa strada Via Vittorio Veneto il cui importo, sommato, arriva ad un totale di 246.193 euro per il quale il decreto semplificazioni prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con l’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DL 16 luglio 2020, che nell’ambito degli appalti di lavori circoscrive il ricorso all’affidamento diretto con un unico operatore agli importi inferiori a 150.000 euro nonché con le altre disposizioni che disciplinano le procedure da seguire nell’affidamento e i relativi obblighi di pubblicità e comunicazione in proporzione al valore del contratto. Tali regole costituiscono attuazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità immanenti nel diritto comunitario – in particolare per quanto attiene la concezione dell’affidamento diretto senza confronto competitivo come istituto eccezionale, cui è possibile ricorrere nei casi tassativamente previsti dalla legge.

 

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ANAC: L’anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

L’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità, e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie. L’anticipazione deve essere riconosciuta anche con riferimento a prestazioni già svolte e già pagate per le quali, prima della modifica del codice appalti, non era prevista l’anticipazione. In questo caso, l’anticipazione andrà calcolata sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate. Lo chiarisce l’Anac in una delibera approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del Codice appalti che riguardano proprio l’istituto dell’anticipazione del prezzo.

L’Autorità chiarisce che la stazione appaltante non può derogare al codice appalti prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza. Con il decreto rilancio infatti il legislatore ha voluto potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo pandemico, un’esigenza che oggi è ancora più urgente a fronte della guerra in Ucraina. Secondo l’Autorità consentire la rateizzazione – e quindi la riduzione della liquidità al momento dell’avvio dell’esecuzione – anche nei contratti sopra i tre anni che non riguardano il settore difesa e sicurezza sarebbe un’azione contraria all’obiettivo di sostenere le imprese. E vanificherebbe di fatto l’incremento al 30% dell’anticipazione introdotto con il decreto rilancio. Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo ad esempio la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

 

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Mobilità sostenibile: dal 22 luglio i Comuni possono chiedere i contributi per gli stalli rosa e i parcheggi per le persone con disabilità

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rende noto che da venerdì 22 luglio i Comuni potranno presentare domanda per accedere ai contributi relativi agli “stalli rosa” adibiti alla sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con figli fino a due anni, ai parcheggi riservati ai mezzi utilizzati dalle persone con disabilità motoria o in relazione alla previsione della gratuità dei posti sulle strisce blu per le persone con difficoltà motorie qualora le aree loro riservate siano occupate, attraverso la piattaforma online.

Per accedere ai contributi il sindaco, o un suo delegato, dovrà registrarsi sulla piattaforma e compilare l’apposita istanza specificando, a seconda dei casi, gli estremi della delibera o dell’ordinanza e indicando il numero previsto degli stalli rosa o dei parcheggi riservati alle persone con disabilità. Sono ammessi al contributo gli stalli rosa realizzati dal primo gennaio 2021 o che sono previsti nelle delibere, i parcheggi per le persone con disabilità risultanti nelle ordinanze emesse dal primo gennaio 2021 al 9 novembre 2021 e la gratuità dei parcheggi sulle strisce blu decisa con ordinanza emessa dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Il contributo è pari a 500 euro per ciascuno stallo rosa o posto riservato ai disabili mentre per la gratuità della sosta è riconosciuto un contributo fortettario di 1.000 euro. Per gli stalli rosa il contributo è riconosciuto fino ad un numero massimo, a seconda della fascia demografica del Comune. Ad esempio, per i piccoli Comuni con popolazione minore o uguale a 5.000 abitanti, il numero di stalli rosa ammessi al contributo è fino a tre e il contributo può quindi arrivare a 1.500 euro. Per i Comuni tra 5.001 e 20.000 abitanti, il contributo massimo è di 6.000 euro (per 12 stalli), per quelli tra 250.001 e un milione di abitanti il contributo può arrivare a 150.000 euro (300 stalli), mentre per le città più popolose più raggiungere 300.000 euro se vengono realizzati fino ad un massimo di 600 stalli rosa.

 

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