Transazione fiscale esclusa per i crediti gestiti autonomamente dal Comune

Con la deliberazione n. 64/2022 la Corte dei conti, Sez. Umbria, ha affermato che per i crediti tributari gestiti autonomamente da un Comune, non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, e riferita alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia ai soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.
Nel caso di specie, il Comune istante risulta creditore nei confronti di una società di costruzioni a responsabilità limitata in liquidazione, la quale ha manifestato l’intendimento di presentare all’Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Considerato che i crediti de quibus sono rappresentati da IMU, l’Ente ha chiesto di sapere, qualora venisse presentata la predetta proposta di ristrutturazione, se l’Ente possa legittimamente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182 bis e 182 ter della legge fallimentare.
Con riguardo agli istituti regolati dagli articoli 182 bis e 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Legge Fallimentare, la Corte osserva che secondo l’articolo 182 bis, “l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti 6 stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore […]”. L’articolo 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 disciplina, invece, l’ipotesi della transazione fiscale che consente alle imprese di ristrutturare i debiti aventi natura tributaria e contributiva. Con particolare riguardo ai debiti tributari, la disposizione fa espressa menzione “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”, mentre non contiene alcun riferimento ai crediti tributari gestiti direttamente dagli Enti Locali. Tali crediti risultano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’istituto in parola e assoggettabili esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti del citato R.D. n. 267/1942 o, in alternativa, agli accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del richiamato art. 182 bis del medesimo testo normativo.
Per la Sezione, non è possibile per il Comune ridurre i crediti tributari, gestiti direttamente, tramite transazione fiscale, prevista tassativamente solo nel caso “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”. È possibile, invece, per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge.

 

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Riparto tra gli enti locali del fondo per la promozione della legalità per il triennio 2022-2024

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 luglio 2022, con i relativi allegati A e B, recante: “Definizione dei criteri di riparto tra gli enti locali del fondo, per il triennio 2022-2024, per la promozione della legalità di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”. Il comma 589 stabilisce, come noto, che, al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Il fondo ha l’esplicita finalità di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità e di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.
Destinatari del fondo sono soltanto gli enti locali:
– i cui amministratori hanno subito atti intimidatori, direttamente alla propria persona o a familiari, ovvero mediante danneggiamento di beni di loro proprietà;
– il cui patrimonio è stato oggetto di episodi di danneggiamento.
Pertanto, oltre gli episodi di intimidazione in senso stretto, rilevano ai fini dell’attribuzione del fondo, anche gli episodi di danneggiamento posti in essere verso beni di proprietà degli amministratori o degli stessi enti locali, considerati a tutti gli effetti atti intimidatori.

Allegati:
Piano di riparto anno 2022

 

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ANCI: La nota di lettura sul D.L. n. 50/2022 “Decreto Aiuti”, convertito nella Legge 15 luglio 2022 n. 91

Anci ha pubblicato la nota di lettura sul d.l. 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” –cd dl Aiuti– come convertito nella Legge 15 luglio 2022 n. 91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. n. 164 del 15 luglio scorso.

 

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