Non è pantouflage se il funzionario pubblico è messo in aspettativa per ricoprire nuovo incarico

Anac è intervenuta in merito a un caso sollevato dal Ministero della Cultura riguardante l’eventuale fattispecie di pantouflage, qualora il Segretario Generale del Ministero venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori. La richiesta di parere, avanzata dal Ministero, è stata discussa nel Consiglio dell’Autorità dello scorso 6 luglio 2022.

Anac ha accertato che il Segretario generale del Ministero risulta attualmente collocato in aspettativa dal ruolo di funzionario. Se venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, – scrive l’Autorità “potrà essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato”. Tale azione è di per sé idonea “ad evitare l’incompatibilità fra i due incarichi”. Infatti, motiva Anac, non dà luogo ad una cessazione del rapporto di lavoro come intesa dal decreto legislativo n. 165/2001 (quello che regola i casi di pantouflage) “poiché implica la sola interruzione del rapporto organico, ma non anche quella del rapporto di servizio che, pertanto, resta immutato”.

L’Autorità evidenzia inoltre che “il Ministero della Cultura esercita attività di vigilanza nei confronti della Siae”. Quindi, “esercita controllo sugli atti amministrativi a carattere autoritativo”. La Siae è poi un ente pubblico economico a base associativa, che si configura come società collettiva di gestione del diritto d’autore. Per Anac, quindi, il caso di pantouflage non si applica, “anche per la peculiare procedura di nomina del Presidente della Siae”, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro della Cultura e con quello dell’Economia, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti e Codice del Terzo Settore

L’ANCI ha reso disponibile on line il Vademecum “L’Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore” realizzato nell’ambito del progetto “Co-Progetta – Un’amministrazione condivisa” promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Anci, Fondazioni Cittalia e Ifel, e finanziato dal Pon Inclusione 2014-2020 con risorse del Fondo Sociale Europeo (Azioni di sistema a sostegno dell’obiettivo specifico 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”).

Il Vademecum rappresenta uno strumento di lavoro utile a disposizione dei Comuni e degli Ambiti Territoriali nella quotidianità dell’attività lavorativa. Il documento descrive gli istituti di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice del Terzo settore senza indicare possibili preferenze per l’uno o l’altro, ma anzi prova a denotare – in modo originale – i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva non di separatezza , quanto piuttosto di integrazione. In altre parole i due Codici, arricchiscono la “cassetta degli attrezzi” di cui dispongono le amministrazioni.

La lettura del Vademecum è inoltre agevolata dall’utilizzo di tre colori di riferimento in relazione ai contenuti: blu in relazione agli istituti del Codice dei contratti pubblici; verde per quanto riguarda gli istituti del CTS e infine, l’arancione relativamente alle ipotesi di possibile contatto fra i due codici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Scade il 17 luglio il termine di presentazione domande per contributi aggiuntivi trasporto scolastico

Con la pubblicazione in G.U. n. 145 del 23 giugno 2022 del decreto del Mims 15 giugno 2022 è stato prorogato al 17 luglio 2022 il termine per la presentazione delle domande per l’erogazione del contributo per l’erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La precedente scadenza era stata fissata al 15 maggio 2022.

Si ricorda che l’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede che al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i Comuni possono utilizzare, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, le risorse di cui al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. Pertanto, ciascun Comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

A tale fine, l’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

Nella compilazione della domanda gli enti dovranno indicare quale importo a titolo di contributo unicamente la spesa aggiuntiva sostenuta, rispetto all’esercizio 2019, per l’erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati all’adozione di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, riferita all’anno scolastico 2020-2021 e all’anno scolastico 2021-2022 limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data del 5 gennaio 2022.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il canale web della piattaforma CONSAP.

 

La redazione PERK SOLUTION