ITACA: Tabelle novità in materia di contratti pubblici introdotte dal DL 73/2022 e dalla L. 79/2022

Tra le finalità statutarie di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) emerge in modo sostanziale il tema della qualità degli appalti pubblici, sia in riferimento alle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento, che alle fasi di esecuzione, trasparenza e controllo dei contratti. In collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ITACA è impegnata nella erogazione del Servizio supporto giuridico destinato alle stazioni appaltanti, con l’obiettivo di favorire l’uniformità nell’interpretazione della disciplina dei contratti pubblici, nonché quello di fornire soluzioni operative alle stesse.
A tal riguardo, l’istituto ha pubblicato un documento (tabelle) relativo alle novità in materia di contratti pubblici introdotte dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (D.L. “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”) Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, e dalla legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Contributo alle biblioteche per acquisto libri: l’elenco dei beneficiari

Il Il Ministero della Cultura – Direzione generale biblioteche e diritto d’autore – ha pubblicato il D.D.G n. 502 del 11.07.2022 recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente “disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, concernente contributi alle biblioteche per acquisto libri.
Tutti i beneficiari in elenco sono pertanto autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei libri nella misura indicata nell’ultima colonna “IMPORTO ATTRIBUITO” del prospetto pubblicato, in attesa del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie.

Dal 1° ottobre 2022 sarà disponibile la funzione di caricamento delle fatture delle librerie, almeno tre per ciascuna biblioteca beneficiaria del contributo. Non è prevista in alcun modo l’acquisizione di determine, impegni, ordini di acquisto, relazioni o rendiconti. La data delle fatture (e della consegna dei volumi da parte delle librerie) non è rilevante, se non in funzione della della scadenza dei termini ordinariamente fissata al 30 novembre 2022.
Per effettuare la rendicontazione è disponibile la guida specifica, che ha scopo esclusivamente esemplificativo, e potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

Di seguito le FAQ con indicazioni riguardo alle modalità di affidamento e i chiarimenti sull’utilizzo del contributo.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR Sport e Inclusione: pubblicati gli elenchi degli ammessi

Completata la fase istruttoria, il Dipartimento per lo sporto ha pubblicato gli elenchi dei comuni ammessi alla fase concertativo negoziale prevista dagli avvisi pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport il 23 marzo 2022.

Per il cluster 1 sono state ammesse le candidature di 155 comuni (di cui 95 con riserva), per un totale di € 371.926.895,77;

Per il cluster 2 sono state ammesse le candidature di 97 comuni (di cui 35 con riserva), per un totale di € 110.346.557,09;

Per il cluster 3 sono state ammesse le candidature di 45 comuni, per un totale di € 171.112.422,13.

I comuni ammessi saranno contattati dal Dipartimento per lo sport per l’avvio della fase concertativo-negoziale e la sottoscrizione delle convenzioni.

Cluster 1 e 2 – Decreto di approvazione elenco Comuni ammessi alla fase concertativo-negoziale

Elenco Cluster 1 e 2 – Esito dell’istruttoria delle candidature ai fini dell’ammissione alla fase concertativo-negoziale

Cluster 3 – Decreto di approvazione elenco Comuni ammessi alla fase concertativo-negoziale

Elenco Cluster 3 – Esito dell’istruttoria delle candidature ai fini dell’ammissione alla fase concertativo-negoziale

Esentasse i rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali

I rimborsi forfetari mensili in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali per gli spostamenti effettuati per l’espletamento del mandato, e quindi ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, non rilevano ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. È la risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 348/2022, all’interpello presentato da una Comunità collinare di una Regione a statuto speciale.

L’Agenzia evidenzia, preliminarmente, come l’articolo 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), preveda, tra l’altro, alla lettera g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni». In applicazione di tale norma, che richiama espressamente la legge n. 816/1985 successivamente abrogata dall’art. 274, comma 1, lettera o), TUEL, e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.

Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi (art. 52, comma 1, lett. b).

Trattasi, in buona sostanza, di somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Relativamente ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. Anche nell’ipotesi di Regione a statuto speciale, laddove il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, è possibile affermare l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera b), TUIR.

 

La redazione PERK SOLUTION