Opere abusive: In G.U. il decreto di assegnazione dei contributi ai comuni per interventi di demolizione

Pubblicato in G.U. n. 156 del 6-7-2022 il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 9 maggio 2022 concernente l’assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive.

Le risorse disponibili con l’ammissione al contributo di n. 42 interventi in 13 comuni e 7 regioni, per un importo complessivo dei contributi ammessi pari ad euro 693.353,74 sono indicate nell’Allegato “Elenco B, Interventi di cui al Dm. 537/2021 ammessi al contributo in rif. all’ art. 1, comma 26, della Legge 205/2017, art. 1, ‘Fondo demolizioni’ a seguito di integrazione documentale”.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota di lettura Anci/Ifel sulle semplificazioni fiscali ex DL n.73/2022

ANCI/IFEL hanno pubblicato una nota di lettura delle disposizioni contenute nel decreto legge n.73 del 21 giugno 2022 che riguardano la fiscalità locale. Si precisa che il provvedimento in esame è in corso di conversione in legge in Parlamento e potrà subire modificazioni di cui ne verrà data un’adeguata informativa alla fine dell’iter parlamentare.

Le disposizioni che al momento sono contenute nel testo del decreto legge, tuttora all’esame della Camera dei Deputati, riguardano in sintesi: la proroga della dichiarazione dell’Imposta di soggiorno, l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni dell’IRPEF, la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, e la proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021.

 

La redazione PERK SOLUTION

Superamento limiti trattamento accessorio per spese etero-finanziate

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ha evidenziato che la possibilità del superamento dei limiti di spesa deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
  • l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi.

La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, nel caso delle spese di personale finanziate dalla Regione per i centri per l’impiego e nella fattispecie del rimborso del costo del personale utilizzato per le altre funzioni delegate, l’esclusione dal limite di spesa di cui all’art.23 del D.lgs. 75/2017, è subordinato al verificarsi dei presupposti prescritti dalle  deliberazioni della Sezione delle Autonomie (n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG), sottolineando, comunque, che l’applicazione alle fattispecie concrete dei principi enunciati nelle deliberazioni sopra richiamate, è riservata alla sfera di discrezionalità dell’Ente, stante che la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce attività gestionale tipica, sottoposta a certificazione dell’organo di revisione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dissesto finanziario: Rientra nella competenza dell’OSL il rimborso dell’anticipazione di liquidità

Con deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/INPR la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, pronunciandosi sulla richiesta di parere posta dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, enuncia il seguente principio di diritto: «La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo».

La Sezione evidenzia che le anticipazioni di liquidità si differenziano da quelle di tesoreria, qualificabili come operazioni di breve periodo, che traggono origine da un contratto di apertura di credito nel quale è garantito un affidamento rotativo ordinario. Le anticipazioni di cassa sono attivabili per sopperire a una momentanea carenza di liquidità e si estinguono con i primi introiti, senza necessità di reperire risorse aggiuntive. Queste particolari connotazioni trovano sintesi, sul piano sostanziale, nella constatazione che le anticipazioni di liquidità svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell’ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie. Quindi, incidendo sulla consistenza della massa passiva, non può essere sottratto all’OSL, pena una palese incoerenza sui meccanismi di recupero del riequilibrio frustrando le finalità della normativa che, secondo la rubrica del d.l. n. 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A. e per il riequilibrio degli
enti territoriali), sono da individuarsi proprio nella funzione di riequilibrio. In sostanza il meccanismo “sblocca debiti”, oggetto di specifiche iniziative normative, finalizzate alla ripresa dell’economia con l’immissione di liquidità nel sistema attraverso gli enti territoriali e sostanzialmente, in favore delle imprese titolari di crediti in sofferenza, costituisce anche una potente spinta all’avvio del percorso di risanamento strutturale e di recupero degli equilibri.

È evidente che, nella costruzione delle condizioni di riequilibrio nella fase procedimentale affidata all’OSL, non sarebbe coerente omettere di considerare, ai fini del risanamento, una posta di rilievo qual è quella del pagamento delle rate dell’anticipazione. Diversamente si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell’equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento. Pertanto, non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le anticipazioni di liquidità, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

LR

2022/INPR

8/SEZAUT/2022/INPR

8/SEZAUT/2022/INPR

8/SEZAUT/2022/INPR

8/SEZAUT/2022/INPR

Corte dei conti: Linee guida e questionario per la relazione dei revisori sul rendiconto 2021

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 27 giugno 2022, ha approvato, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR , le “Linee guida” e l’annesso “Questionario”, per la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2021, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266. La Corte comunicherà, successivamente, la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line.

Nella definizione del questionario, la Corte ha cercato di conservare, per la maggior parte delle sezioni, l’impostazione delle precedenti edizioni, dedicando uno specifico spazio alla rilevazione di informazioni
sui principali interventi normativi introdotti per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da Covid-19. Una qualche influenza negativa, che il questionario tenta di intercettare attraverso la previsione di una specifica domanda, tuttavia, proviene dall’annullamento dei carichi tributari fino a 5.000 euro a favore delle persone fisiche e giuridiche con un reddito 2019 fino a 30.000 euro (cfr. art. 4, co. 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41).

Il questionario, poi, si fa carico di monitorare le nuove modalità di contabilizzazione del FAL. Specifiche domande sono state poi formulate al fine di verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.  Particolare attenzione inoltre è stata dedicata alla verifica sulla tempestività dei pagamenti e sul corretto accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., l. n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate, richiedendo di specificare se la percentuale di accantonamento al Fondo sia stata determinata, secondo i criteri fissati dall’art. 1, commi 862 e 863, della legge n. 145/2018, al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL. Segue un approfondimento in ordine al rispetto della disciplina in materia di divieto di soccorso finanziario (art. 14, co. 5, TUSP) e degli obblighi di riduzione del compenso degli amministratori nelle partecipate che abbiano registrato perdite reiterate (art. 21, co. 3, TUSP), al netto di quelle relative al 2020 (in virtù di quanto previsto ex d.l. n. 77/2021).

Per procedere alla compilazione della relazione-questionario l’Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale “Questionari Finanza Territoriale”, tramite utenza SPID di 2° livello.
Da quest’anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”. All’utente si presenterà l’elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione. Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un’apposita area del sistema Con.Te.
I dati relativi alle annualità precedenti al 2021 non saranno precompilati e che, quindi, dovranno essere inseriti facendo comunque riferimento a quanto inserito nel questionario del consuntivo 2020 disponibile sul sistema CONTE.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Il Quaderno Anci con indicazioni operative sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

ANCI ha pubblicato il quaderno sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), strumento che ha come obiettivo quello di “assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”.
Le finalità del PIAO sono in sintesi: consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione; assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Nel PIAO, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Il percorso che ha reso attuativo il PIAO, le incertezze, i continui rinvii, i tanti pareri contrastanti che l’hanno accompagnato ed il fatto che sia diventato realtà nel giorno della scadenza della sua prima adozione (30 giugno 2022) hanno reso particolarmente complessa la sua prima attuazione, soprattutto perché, mentre il quadro attuativo andava a definirsi, i Comuni e le Città metropolitane hanno proseguito il loro cammino con gli strumenti di pianificazione e programmazione che la normativa vigente imponeva ed ora, a metà anno, si trovano in una situazione di transizione che crea ulteriori incertezze a tutti coloro che devono provvedere a dare attuazione alle nuove disposizioni normative appena entrate in vigore.
Il Quaderno intende fornire indicazioni operative indirizzate a tutti i Comuni e le Città metropolitane che si trovano a dover affrontare questa delicata fase di prima attuazione, in cui i piani ed i programmi che dovevano integrare il PIAO sono già stati approvati o sono in corso di attuazione, e, in alcuni casi, già si stanno effettuando i primi monitoraggi e si deve provvedere ad un raccordo organico all’interno di questo nuovo “strumento. Al fine di evitare sanzioni, ANCI consiglia ai Comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2022-2024 di adottare una deliberazione di Giunta, in tempi celeri, ricognitoria dei piani già approvati negli atti di programmazione ed ora ricondotti nel PIAO.

 

La redazione PERK SOLUTION