Anac: Serve la gara per gestire i musei. La Fondazione non è un organismo in-house

La Fondazione che gestisce i musei e la pinacoteca della provincia, non può essere intesa come un organismo in-house del Comune. Al suo interno, infatti, vi sono soggetti privati quali fondatori e cofondatori. Pertanto, serve una gara pubblica, aperta a tutti, per l’affidamento della gestione dei servizi museali. Se il Comune intende avvalersi della Fondazione come organismo in-house, deve al più presto predisporre la modifica dello Statuto e produrre la documentazione necessaria. E’ quanto ha stabilito l’Autorità Anticorruzione, concedendo al Comune una mini proroga fino al prossimo 30 settembre. Entro quella data dovranno essere adottati tutti gli atti richiesti.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, infatti, Anac ha contestato il fatto che l’affidamento alla Fondazione riguardi un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica, e quindi non sottoposto al Codice dei contratti e alla libera concorrenza. Infatti i soggetti fondatori e cofondatori della Fondazione sono di natura privata. E pertanto, non può configurarsi come un semplice “braccio operativo” del Comune. Anche il fatto che la Regione eroghi un contributo all’Amministrazione per l’affidamento dei servizi museali, non configura di per sé l’esistenza di un organismo in-house. Il Comune deve indicare come esercita il controllo sulla Fondazione, prima durante e dopo lo svolgimento dell’attività.

Si chiude così un contenzioso che va avanti dal 2019. Se il Comune provvederà a modificare lo Statuto, facendo propri tutti i rilievi di Anac, l’Autorità potrà considerare l’iscrizione della Fondazione all’elenco degli organismi in-house. In caso di rigetto, il Comune dovrà revocare l’affidamento del servizio alla Fondazione (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Entrate da parcheggi e sanzioni CDS per il caro bollette

L’art. 40-bis del DDL di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, consente, ai comuni, alle unioni di comuni, alle province e alle città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, di destinare i proventi effettivamente incassati di cui all’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas. Gli incassi si riferiscono agli accertamenti di competenza dell’esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.

 

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Utilizzo Fondone Covid anche per riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva

L’articolo 40, comma 5-ter del DDl di conversione in legge del D.L. 50/2022, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell’aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell’energia e delle materie prime, disciplina la possibilità per i Comuni, per l’anno 2022, di finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, di cui al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mediante l’impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi per l’esercizio delle funzioni fondamentali erogati nel biennio 2020-2021.
A tali fini, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.

 

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Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la nuova circolare n. 28 del 4 luglio 2022, con la quale fornisce alcune precisazioni in merito al controllo dei rendiconti relativi agli atti di spesa posti in essere dai funzionari delegati di cui all’articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dai commissari delegati, funzionari delegati o altri soggetti gestori, comunque denominati, titolari di contabilità speciali, anche con specifico riferimento alle contabilità speciali previste nell’ambito delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

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