DL Aiuti: Possibile utilizzare l’avanzo da Fondone Covid per finanziare anche le maggiori spese per il gas

L’art. 40, comma 3-bis del Ddl di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti per gli enti locali dall’incremento della spesa per il gas, introduce alcune modifiche all’articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), come modificato dall’articolo 37-ter del decreto legge n. 21/2022, che consentono l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per l’anno 2022 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per il gas, come già previsto per gli oneri relativi all’incremento della spesa per l’energia elettrica.

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 13, come integrato dall’articolo 37-ter, del D.L. n. 21/2022 ha introdotto la possibilità di utilizzare le risorse del predetto Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, non solo per ristorare l’eventuale perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali. A tal proposito, al fine specifico di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali e a ristoro della maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas, l’articolo 27, comma 2, del D.L n. 17/2022 ha istituito un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022 (da destinare, per 200 milioni di euro ai comuni e, per 50 milioni alle città metropolitane e alle province), alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell’interno. Il fondo è peraltro incrementato di 170 milioni di euro per l’anno 2022 dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge in esame, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo manutenzione di opere pubbliche per gli enti sciolti per mafia

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto direttoriale del 1° luglio 2022 è stato disposto il riparto, per l’anno 2022, del Fondo di 5 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, assegnato annualmente ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.

Le risorse del Fondo sono state attribuite ai comuni che si trovavano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143, al 1° luglio 2022, data di adozione del citato decreto. L’assegnazione del contributo in esame è stata effettuata nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018. Con successivo decreto dirigenziale, da adottarsi entro il 10 luglio 2022, sarà disposto il pagamento delle somme attribuite a ciascun comune.

Ciascun comune che beneficia dell’assegnazione del contributo in esame è tenuto, ai sensi dell’articolo 158 del predetto decreto legislativo n.267 del 2000, alla presentazione del rendiconto al Ministero entro il termine stabilito dal medesimo articolo. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

 

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DL Aiuti: Proroga efficacia temporale del permesso di costruire per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il Ddl di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, all’articolo 7-bis dispone un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 7-bis modifica il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a norma del quale per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. Si ricorda che, di norma, Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

 

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Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione: I chiarimenti del MEF nella nuova FAQ

La Ragioneria Generale dello Stato, con la nuova FAQ 50, fornisce chiarimenti in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, rispondendo al quesito se le stesse si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2), o se possono comprendere anche altri prospetti.

L’articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “ è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.

A tal proposito, la RGS ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del TUEL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato. Infine, la RGS segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

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