ANAC: In consultazione nuovo schema di Piano Anticorruzione 2022-2024

L’ANAC ha pubblicato lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, ponendolo in consultazione pubblica, per la presentazione di osservazioni, fino al 15 settembre 2022.

Il Piano è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del PNA potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il dPR e il DM previsti dalla citata normativa.

Il Piano è articolato in due parti: una parte generale contenente indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e una parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

Per la Parte generale sono stati elaborati i seguenti Allegati:  
Allegato n. 1) contiene una check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
Allegato n. 2) fornisce un modello per costruire la sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT o del PIAO.
Allegato n. 3) è dedicato al RPCT e alla struttura di supporto.
Allegato n. 4) contiene una ricognizione delle semplificazioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 e 5.000; per le unioni di comuni; per le convenzioni di comuni.

Per la Parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, gli allegati riguardano:
Allegato n. 5) “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”.
Allegato n. 6) recante un’“Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”.
Allegato n. 7) dedicata al bando tipo n. 1/2021.
Allegato n. 8) contiene check-list per gli appalti.
Allegato n. 9) contiene l’elenco degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Allegato n. 10) “Commissari straordinari: modifiche al d.l. n. 32/2019”.
Allegato n. 11) dà conto degli esiti sintetici dell’analisi dei dati tratti dalla piattaforma Anac sui PTPCT del 2021 inseriti alla data del 15 marzo 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per i vertici del Comune per omessa adozione del Piano anticorruzione

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’ANAC, nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 aprile 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023. Nella delibera n. 287 del 14 giugno 2022, l’Autorità rileva una serie di omissioni da parte del sindaco, della giunta comunale e del Responsabile Anticorruzione del Comune, i quali hanno addotto come giustificazione “la difficoltà di gestire la mole di lavoro con le poche risorse a disposizione, con l’aggravio della gestione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid”.

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per i vertici di un importante Comune sardo un procedimento sanzionatorio da parte di Anac L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 7000 euro ai responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori, per mille euro ciascuno.

L’Anac ha ribadito come l’organo di indirizzo politico non possa esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate. Si evidenzia che il Piano – sostiene Anac- è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile.

La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Centri estivi 2022, fondi ai Comuni previsti dal decreto semplificazioni fiscali

Il Decreto Legge n. 73/2022 recante ”Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro”, pubblicato in G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 , prevede all’art. 39 l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.73 del 2022 (ossia, entro il 20 agosto 2022), il Ministro per le pari opportunità e la famiglia procederà ad adottare un decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, con il quale sarà approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie spettanti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto individuerà, altresì, le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

L’elenco dei Comuni comprenderà tutti i Comuni, ad esclusione di quelli che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (ossia, entro il 21 luglio 2022), dichiarino alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all’iniziativa, utilizzando esclusivamente la seguente casella di posta elettronica: dipofam.centriestivi@governo.it e secondo il seguente modello: “Lo scrivente Comune di XXX (Provincia XXX – Regione XXX) dichiara con la presente comunicazione di non voler aderire alle iniziative previste dall’art. 39 del decreto-legge 21 giugno. n.° 73”.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Proroga al 17 luglio del termine di presentazione domande per contributi aggiunti trasporto scolastico

Pubblicato in G.U. n. 145 del 23 giugno 2022 il decreto del Mims 15 giugno 2022 che proroga al 17 luglio 2022  il termine per la presentazione delle domande per l’erogazione del contributo per l’erogazione di servizi di
trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La precedente scadenza era stata fissata al 15 maggio 2022.

Si ricorda che l’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede che al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i Comuni possono utilizzare, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, le risorse di cui al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. Pertanto, ciascun Comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

A tale fine, l’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

Nella compilazione della domanda gli enti dovranno indicare quale importo a titolo di contributo unicamente la spesa aggiuntiva sostenuta, rispetto all’esercizio 2019, per l’erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati all’adozione di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, riferita all’anno scolastico 2020-2021 e all’anno scolastico 2021-2022 limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data del 5 gennaio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION