Ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi

Pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 giugno 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Primo riparto delle risorse, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi» previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, e dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17. Con il decreto si provvede al riparto della prima quota delle risorse stanziate per l’anno 2022 per complessivi 75 milioni di euro.

SI ricorda che l’articolo 12 del D.L. n. 4/2022 prevede che il fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 41/2021, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il ristoro ai comuni dei mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Analogamente l’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 17/2022 ha stabilito un’ulteriore integrazione di 50 milioni di euro del fondo in esame relativamente ai mancati incassi del secondo trimestre 2022.

 

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Concessioni demaniali marittime e obbligo di gara pubblica

L’atto di sottomissione per occupazione anticipata di area demaniale marittima per posa ombrelloni, adottato senza previo espletamento di gara ad evidenza pubblica e preceduto dal rilascio di concessione per la posa ombrelloni ad uso temporaneo, del pari avvenuto in assenza di procedura di evidenza pubblica, è illegittimo in quanto contrario ai principi legislativi e giurisprudenziali di concorrenzialità. L’Amministrazione, autorizzando l’anticipata occupazione, ha di fatto consentito alla concessionaria di ottenere la concessione demaniale della spiaggia per un’intera stagione estiva, completando così il periodo oggetto della richiesta di rilascio della concessione demaniale e creando in tal modo effetti definitivi e non anticipatori della concessione demaniale. È quanto stabilito dal TAR Salerno, con sentenza, 11 aprile 2022, n. 913, che ha annullato la concessione rilasciata da un Comune per la posa ombrelloni ad uso temporaneo nel ricorso presentato dai proprietari di villette ed appartamenti ubicati in prossimità del sito oggetto della concessione, in assenza di procedura ad evidenza pubblica.

Con riferimento all’interesse a ricorrere avverso la concessione demaniale, il TAR ha evidenziato che la giurisprudenza si è già pronunziata a favore della legittimazione ad agire in capo al soggetto proprietario di immobili ubicati in prossimità del sito oggetto della concessione. Al riguardo è stato infatti ritenuto applicabile, ai fini della legittimazione all’azione, lo stesso criterio di “stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito che la giurisprudenza ha forgiato in tema di impugnazione di titoli edificatori rilasciati a terzi, dato che anche in questo caso l’interesse che i terzi mirano a tutelare è quello a un corretto assetto urbanistico, territoriale ed ambientale dell’area ove è collocato un loro centro di interessi” (C.g.a., sez. giur., 6 marzo 2008, n. 144, nonché T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 6 marzo 2008, n. 60). Sotto diversa angolazione si consideri altresì che nella specie i ricorrenti, quali proprietari o detentori di immobili prossimi all’area oggetto di concessione, sono sicuramente annoverabili tra i soggetti titolari di un interesse differenziato e qualificato – attesa la più alta probabilità che gli stessi, rispetto ad altri, possano recarsi a fini di balneazione nel tratto di spiaggia suddetto – affinché sia adeguatamente garantita la libera balneazione, rapportando quindi tale esigenza alla situazione effettiva delle persone e all’esistenza di spiagge sufficienti a soddisfare il bisogno collettivo. Pertanto la lesione della propria posizione consisterebbe, altresì, nella sottrazione di spazi destinati alla libera balneazione (ex multis Tar Lecce, sez. 1, 3/12/2009 n. 2989).

Quanto al merito il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza univoca nell’affermare che, in base al principio comunitario di concorrenzialità, le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara (Cons. Stato V, 11 giugno 2018). Pertanto, per l’affidamento del relativo contratto (attivo e non passivo) è necessario e sufficiente, in assenza di specifici autovincoli posti dalla P.A, il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”. Segnatamente, come rilevato dal Consiglio di Stato, ogni procedura di evidenza pubblica volta all’adozione comparativa di provvedimenti ampliativi dev’essere sorretta da idonei criteri predeterminati di selezione delle proposte che, nella specie, sono del tutto mancati.

Conformemente ai principi del diritto unionale, come desumibili anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio: in particolare, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e il novellato art. 37 del cod. nav. subordinano il rilascio di concessioni demaniali marittime all’espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica (Cassazione civile, sez. II, 25/01/2021, n. 1435; si veda anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, nr. 18, in particolare al punto 17 secondo cui “L’obbligo di evidenza pubblica discende, comunque, dall’applicazione dell’art. 12 della c.d. direttiva 2006/123, che prescinde dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che “l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva” (Corte di giustizia, Grande Sezione, 30 gennaio 2018, C360/15 e C31/16, punto 103)”).

 

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Il bilancio dell’attività della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nel I° sem. 2022

Il primo semestre 2022 registra un sensibile incremento degli enti locali che versano in condizioni di precarietà finanziaria, riconducibile ancora alle conseguenze dell’epidemia da Covid19.
È quanto emerge dal report pubblicato dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali in merito all’attività svolta dalla ‘Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali’.
In particolare, sono 127 i comuni e le province attualmente in dissesto finanziario (per i quali non sono ancora trascorsi i 5 anni decorrenti dall’anno del bilancio stabilmente riequilibrato), concentrati soprattutto nelle regioni meridionali del Paese (33 in Sicilia, 39 in Calabria, 27 in Campania).
Sono 189 gli Organi straordinari della liquidazione nominati, che continuano l’attività di gestione delle passività anche in enti in dissesto per i quali sono, ad oggi, decorsi i cennati 5 anni dall’anno del bilancio stabilmente riequilibrato.
Mentre 269 sono gli enti locali attualmente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, 13 gli enti che hanno avviato la procedura nel corso del primo semestre 2022, mentre 10 gli enti che non sono più in riequilibrio per aver revocato la procedura o per aver dichiarato il dissesto finanziario o per aver raggiunto l’obiettivo di risanamento. I dati relativi alla distribuzione regionale delle procedure di riequilibrio attive registrano un coinvolgimento di un numero maggiore di regioni. Infatti, pur essendo confermata una concentrazione territoriale nelle regioni Calabria, Sicilia e Campania, il ricorso alla procedura interessa anche diverse amministrazioni locali distribuite sull’intero territorio nazionale.
Nel periodo di riferimento la commissione ha approvato quattro rendiconti della gestione liquidatoria nei comuni in dissesto finanziario. In particolare, ha poi proceduto:

  • all’esame di 50 posizioni di enti in dissesto finanziario e in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
  • all’istruzione di 30 piani di riequilibrio finanziario pluriennale – per il successivo inoltro alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ai fini dell’eventuale approvazione – di cui 22 trasmessi con parere positivo;
  • all’istruzione di 14 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di cui 13 successivamente approvate con decreto del ministro dell’Interno e una conclusa decreto ministeriale di diniego.
  • all’esame di 6 piani di estinzione delle passività predisposti dagli Organi Straordinari di Liquidazione degli enti in condizione di dissesto finanziario, successivamente approvati con decreto del ministro dell’Interno.

In materia di personale degli enti locali, la Commissione nel primo semestre 2022 ha riservato particolare attenzione alle istanze di assunzioni a tempo determinato presentate dai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel semestre di riferimento, sono state esaminate le istanze presentate dai comuni per un totale di 55 assunzioni.
In generale, sono state approvate 43 rideterminazioni di dotazioni organiche e assunzioni a tempo indeterminato di 518 unità di personale (di cui 174 stabilizzazioni di personale cosiddetto precario). Inoltre, sono state approvate assunzioni a tempo determinato per 174 unità di personale, comprese le sopra citate 55 assunzioni per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR.
I profili professionali più richiesti sono stati quelli concernenti i settori essenziali per l’operatività degli enti: responsabili tecnici, economico-finanziari e operatori di polizia municipale (Fonte Min. Interno).

 

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