Segretari comunali, i criteri e le modalità per la titolarità in sedi fino a 5000 abitanti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 il decreto del ministro dell’Interno in data 29 aprile 2022, adottato in attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, 25, con il quale vengono disciplinati i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5000 abitanti.

Il provvedimento ministeriale, a partire dal 2022 e per tutta la durata di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mira a supportare i comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi previsti dai programmi di finanziamento, soprattutto in quelle realtà in cui si sia verificata la vacanza della sede di segreteria o il bando per la sua copertura sia andato deserto.

Il sindaco di un comune avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono richiedere al Ministero dell’interno l’autorizzazione a nominare, in qualità di titolare, un segretario iscritto nella fascia professionale C, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede, effettuata nei centoventi giorni precedenti all’istanza, sia andata deserta. L’incarico di titolarità del Segretario avrà la durata di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi, previa motivata richiesta del sindaco, con l’attribuzione del conseguente trattamento economico previsto per la sede superiore. Al termine del periodo di incarico autorizzato ai sensi del presente decreto, ove non consegua la titolarità di una sede avente una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A seguito del collocamento in disponibilità al segretario è attribuito il trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto semplificazioni: indennità una tantum per i dipendenti pubblici e misure sociali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Tra le misure in ambito lavoro e sociale si evidenziano le disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, contenute all’art. 36, comma 1. Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti (art. 31, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50) in favore dei lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021), limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il suddetto Dicastero e l’INPS. Inoltre, i beneficiari non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 31, comma 1, del Decreto Aiuti.

È stata modificata la disciplina sull’assegno unico e universale (art. 38) con l’introduzione della lett. c-bis al c. 1 dell’art. 2, D.Lgs. 230/2021. In particolare, l’AUU verrà riconosciuto anche ai nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992.

Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa sono previste all’art. 39, con l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

PNRR: Il CUP va associato al livello di singolo progetto finanziato

Il CUP deve essere associato al livello di singolo progetto finanziato, identificandolo in maniera univoca all’interno del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici italiani. Il progetto, per come anche stabilito nel DPCM monitoraggio del 15 settembre 2021, rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Nell’accezione descritta il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico e non si riferisce, quindi, alle singole tipologie di intervento. La sua richiesta è obbligatoria per i progetti realizzati che utilizzano risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti possono consistere in: – lavori pubblici (come individuati dal nuovo codice degli appalti); – incentivi a favore di attività produttive, – contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive; – acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca); – acquisto di beni finalizzato allo sviluppo; – sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO. Il CUP è rilasciato dal DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) attraverso il sistema CUP.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita, di norma, al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l’attuazione degli interventi e quindi, in ambito PNRR, al Soggetto Attuatore responsabile della realizzazione del progetto finanziato. La responsabilità della richiesta del CUP può variare a seconda della natura dell’intervento finanziato e in relazione alle diverse situazioni e particolarità attuative che si possono presentare. In linea generale il CUP deve essere richiesto da: – per i lavori pubblici dalla stazione appaltante, anche se privata, o dal soggetto concessionario, nel caso di operazioni di finanza di progetto; – per i progetti di ricerca dall’ente pubblico che realizza il progetto (anche se le fonti di finanziamento sono private) – per gli interventi di acquisto di beni o realizzazione di servizi dal il soggetto pubblico che decide in merito all’acquisto o alla realizzazione; – per le concessioni di incentivi a unità produttive o contributi a soggetti diversi da unità produttive (ad esempio, persone fisiche o associazioni non profit), il CUP deve essere richiesto dall’Amministrazione pubblica che decide quali sono i beneficiari dei contributi, o dalle società private incaricate dall’Amministrazione pubblica competente di gestire fondi pubblici per la concessione di incentivi o contributi.

 

La redazione PERK SOLUTION

La Circolare del MEF sulle linee guida del monitoraggio delle misure del PNRR

In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dal DPCM adottato in data 15 settembre 2021, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.
A tal fine,  con la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 la RGS fornisce le istruzioni per il corretto monitoraggio dei dati relativi alle misure del PNRR di cui sono titolari le Amministrazioni centrali.

Sono responsabili del monitoraggio:
– le Amministrazioni centrali titolari, responsabili dell’attuazione degli investimenti e delle riforme, dell’attivazione delle procedure per la realizzazione delle misure la selezione dei progetti, nonché della realizzazione di milestone e target di rispettiva competenza.
– i Soggetti attuatori, tra cui le Amministrazioni territoriali (Regioni, Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane e Comuni), gli EGATO, le Autorità portuali, i Commissari speciali, e altri enti pubblici responsabili della realizzazione dei singoli progetti.
– il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, responsabile del coordinamento tecnico per l’attuazione, monitoraggio, valutazione rendicontazione e controllo del PNRR e l’Unità di missione NGEU – RGS

L’alimentazione dei dati di avanzamento deve avvenire in maniera continua, costante e tempestiva da parte dei soggetti attuatori e delle Amministrazioni centrali titolari. Inoltre, le Amministrazioni titolari sono tenute ad assicurare il caricamento, l’aggiornamento e la validazione su ReGiS, con cadenza mensile (nel termine massimo di 20 giorni successivi all’ultimo giorno di ciascun mese), dei dati relativi al cronoprogramma procedurale delle misure; dei dati anagrafici, finanziari, procedurali e fisici relativi a ciascun progetto finanziato e delle informazioni necessarie per la rendicontazione di milestone e target, sulla base delle procedure tecniche del sistema, acquisendo i dati dai soggetti attuatori.
I soggetti attuatori sono tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria. Gli stessi soggetti saranno tenuti ad effettuare l’avanzamento finanziario del Progetto, alimentando sul sistema ReGiS o sul sistema informativo locale dell’Amministrazione titolare, i seguenti dati:
• impegni giuridicamente vincolanti;
• pagamenti;
• giustificativi di spesa;
• documentazione Amministrativo / Contabile, quali ad esempio provvedimenti di liquidazione, atti di approvazione SAL, certificati di regolare esecuzione, ecc.

La prima scadenza per l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS è fissata al 30 giugno 2022. Entro il 20 luglio 2022, le Amministrazioni titolari delle misure (Unità di Missione PNRR presso le stesse istituite) dovranno aggiornare: la situazione dei dati relativi al cronoprogramma procedurale delle misure (programmazione ed esecuzione); stato di esecuzione di Milestone e Target; informazioni anagrafiche e stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti ammessi al finanziamento del PNRR, ivi compresi i cd. progetti in essere.

Allegati alla Circolare:

  • Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;
  • Protocollo unico di colloquio PNRR vers.1.0, realizzato in continuità con i tracciati già in uso per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati con i fondi delle politiche di coesione e con altre risorse nazionali, al fine dell’acquisizione automatica delle informazioni dai sistemi locali delle Amministrazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale 2021: i chiarimenti del MEF

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25 del 10 giugno 2022 sul conto annuale 2021 (allegato). L’invio dei dati relativi all’anno 2021, previsto entro il 20 luglio p.v., avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2020.  Al fine di supportare gli enti nella compilazione del conto annuale, la RGS ha diffuso le FAQ in cui chiarisce la compilazione di alcune tabelle.

Scheda Informativa 1A
A. Le aree formative indicate in risposta alla specifica domanda: “n. dipendenti che nell’anno di rilevazione hanno partecipato a corsi di formazione”  hanno carattere di generalità in quanto destinate a raccogliere l’eterogeneità dei percorsi formativi realizzati da ciascuna amministrazione in funzione degli obiettivi dalla stessa individuati. È necessario, dunque, che gli enti, attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati, collochino gli stessi nelle aree formative proposte. Secondo tale criterio i corsi su materie giuridico amministrative andranno classificati a seconda della tematica trattata. Similmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta una possibile confluenza di materie formative in talune delle suddette aree:
Area tematica
Sicurezza: vigilanza, sicurezza sul lavoro, polizia locale
Patrimonio, investimenti, finanziamenti: ambiente
Appalti e contratti: tecnico-manutentiva, urbanistica e strade, sicurezza costruzione edifici
Politiche sociali ed educative: culturale

B. Nel caso in cui l’ente abbia approvato una convenzione per la gestione del servizio di segreteria (periodo 2020-2023), ma nel corso del 2021 l’ente ha avuto però solo un segretario in disponibilità pagato direttamente dall’Albo regionale, il cui rimborso sarà evidenziato nella tabella 14, alla domanda se l’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12/2021 si potrà rispondere NO, poiché manca la figura titolare della convenzione (il segretario effettivo). La finalità della rilevazione del conto annuale è quella di registrare la situazione di fatto dell’ente. Per fornire completezza all’informazione occorre inserire nel Campo Note della scheda informativa 1 e nel campo note dei rimborsi presente nella tabella 14 la circostanza verificatasi nel 2021.

Tabella 13
Nell’allegato alla circolare n. 25/2022, contenente le istruzioni per la rilevazione del Conto annuale 2021, al “CAPITOLO 7 – Istruzioni specifiche di comparto FUNZIONI LOCALI”, si chiarisce che le somme erogate a titolo di maggiori prestazioni di lavoro straordinario al personale della Polizia locale legato all’emergenza Covid (articolo 115 del d.l. 18/2020) vanno rilevate nella Tabella 13, colonna cod. T101 voce “Straordinario”.

Tabella 1
L’articolo 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti, qualora previsto nello Statuto, possano conferire incarichi a tempo determinato per la copertura di posti in dotazione organica oltre che a Dirigenti e ad Alte specializzazioni anche a Responsabili dei servizi o degli uffici. Nella nuova qualifica presente nella tabella 1 “RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI IN D.O.” va rilevato esclusivamente il personale cui è stato conferito l’incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 1 sopra richiamato. NON vanno rilevati, pertanto, i dipendenti a tempo indeterminato ancorché titolari di posizione organizzativa in quanto trattasi di figure professionali completamente differenti sia sotto l’aspetto normativo sia sotto l’aspetto contrattuale. Il primo è un incarico a tempo determinato conferito a copertura di posti in dotazione organica, il secondo è l’ordinario dipendente facente parte del personale di ruolo del comune cui è stata attribuita la PO.
Nel caso di dipendente con contratto art. 110, comma 1 (RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI IN D.O) già presente nel 2020, ma registrato in altra qualifica nel precedente Conto annuale, deve essere considerato direttamente nella nuova qualifica a far data dal 1° gennaio 2021. Il controllo del SICO non è effettuato per le qualifiche introdotte per la prima volta nel sistema. La squadratura segnalata dal controllo on-line va ignorata ed è necessario concludere ordinariamente la rilevazione poiché il risultato definitivo è demandato al processo notturno di controllo. La SQ1 e la SQ4 generata per la vecchia qualifica deve essere segnalata alla Ragioneria territoriale di competenza che comunicherà all’Ufficio III della RGS la richiesta dettagliata di eccezione.

 

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ANCI, Prorogato al 22 agosto 2022 l’Avviso pubblico per progetti di accoglienza integrata

ANCI rende noto che, nell’ambito del progetto 8 per mille – annualità 2017, l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali inerenti a interventi straordinari di accoglienza integrata, nonché a misure innovative d’inserimento abitativo e rafforzamento delle procedure di presa in carico delle crescenti vulnerabilità in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, è stato prorogato al 22 agosto 2022. L’indirizzo mail corretto dove scrivere per richiedere eventuali chiarimenti sulle modalità di partecipazione è ottopermille2017@anci.it.

 

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