5 per mille 2021, ai comuni 14,9 milioni di euro

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Si tratta di oltre 72mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

L’elenco degli ammessi comprende in totale 72.738 enti, suddivisi per categoria. Anche quest’anno in cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (52.162), seguiti da associazioni sportive dilettantistiche (11.854), enti impegnati nella ricerca scientifica (528), enti che operano nel settore della sanità (106), enti dei beni culturali e paesaggistici (146) ed enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.918 Comuni, a cui sono destinati 14,9 milioni di euro.

Le preferenze dei contribuenti, il volontariato in cima alle preferenze – In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5per mille 2021 distribuirà nel complesso quasi 507milioni di euro agli oltre 72mila enti ammessi. In testa, come settore, si conferma il volontariato, destinatario di oltre 331milioni. Il secondo settore è la ricerca sanitaria, premiata con oltre 76milioni di euro, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla ricerca, quella scientifica, al quale saranno destinati nel complesso 66,2 milioni di euro. Seguono i Comuni (14,9 milioni di euro), le associazioni sportive dilettantistiche (15,4 milioni), gli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (con oltre 2milioni) e gli enti gestori delle aree protette (609mila euro).

 

La redazione PERK SOLUTION

No all’accollo del debito della società partecipata in liquidazione

Con la deliberazione n. 67/2022, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, affronta il tema dei rapporti finanziari tra le società pubbliche e gli enti partecipanti. Nel caso di specie, il Comune istante chiede se un ente locale, che dispone di apposito accantonamento ai sensi dell’art. 21 del TUSP, possa accollarsi i debiti di una propria società interamente partecipata in liquidazione, nell’intento di tutelare l’interesse pubblico caratterizzato dalla continuità dello svolgimento di un evento caratterizzante in modo peculiare e infungibile l’intera città e l’economia territoriale.
La Sezione ricorda, preliminarmente, che il codice civile agli articoli 2325 e 2462, riguardanti rispettivamente le s.p.a. e le s.r.l., applicabili anche alle società partecipate pubbliche, prevede che delle obbligazioni sociali rispondono solamente le società di capitali con il loro patrimonio, essendo, peraltro, eccezionali i casi in cui si può delineare la responsabilità illimitata del socio unico (ipotesi contemplate nel secondo comma di entrambe le norme appena menzionate, nonché nel caso del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 e ss. cod. civ.). Da ciò si desume che anche il socio pubblico, al pari, pertanto, di ogni altro socio di società di capitali, risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della propria quota di partecipazione al predetto capitale sociale, a meno che non sia esposto direttamente nei confronti dei creditori sociali e salva una eventuale normativa derogatoria.
L’assetto normativo delineato, invece, dagli artt. 14, c. 5 e 21 del TUSP pone dei limiti all’intervento finanziario delle amministrazioni partecipanti qualora la società partecipata registri per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salva la ricorrenza delle condizioni derogatorie che, per contro, tale intervento consentano ed è previsto l’accantonamento di appositi fondi, da parte del socio, in caso di risultato di esercizio negativo della partecipata; accantonamenti che vengono liberati nel caso in cui, in particolare, l’ente dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione (art. 21). Peraltro, le norme in argomento sono chiaramente finalizzate alla dinamica salvaguardia degli equilibri finanziari ma non comportano l’automatico obbligo di ripiano delle perdite o l’assunzione dei debiti della partecipata, poiché gli accantonamenti ex art. 21 Tusp non hanno eliso i limiti al soccorso finanziario, né la necessità della dimostrazione da parte del socio, in caso di soccorso finanziario, della sussistenza di un particolare interesse a coltivare la società partecipata, sotteso, in particolare, alla capacità della stessa di ritornare in bonis. Con riguardo, pertanto, all’accollo di debiti già maturati da una società partecipata con riferimento alla quale la decisione dell’ente di dismissione della propria quota e di messa in liquidazione della stessa ha già dato evidenza dell’impossibilità di realizzazione della sua mission istitutiva, viene meno l’obbligo di accantonamento ex art. 21, attesa altresì l’impossibilità di continuità aziendale, e non può darsi luogo ad un soccorso finanziario, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 14 Tusp. La delibera sottolinea peraltro che l’eventuale decisione dell’ente di procedere al soccorso, pur non sussistendone i presupposti ex artt. 14, c. 5 e 21 Tusp, evidenzierebbe una palese intrinseca contraddizione rispetto alla precedente determinazione dismissiva (la cui importanza e centralità in ottica programmatoria è principio consolidato nella giurisprudenza contabile) che vizierebbe irrimediabilmente sotto il profilo funzionale e della legittimità il provvedimento di intervento finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazione contributo a favore degli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022

La Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento dirigenziale del 17 giugno 2022, è stato disposto il pagamento del contributo in esame, nel limite di 280 milioni di euro, a favore degli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n.1 alla posizione n.1782 della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 10 giugno 2022, e riportata nell’allegato 1 dello stesso decreto.

Entro il 10 settembre 2021, in attuazione dell’art. 1, comma 56 della legge n. 160/2019, è necessario che sul sistema SIMOG dell’ANAC risultino richiesti, perfezionati e associati ai CUP, almeno uno dei relativi CIG Servizi di spesa per la realizzazione della progettazione. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dispone che l’affidamento della progettazione è verificato tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). Gli interventi sono classificati come «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE_anno 2022».

In caso di inosservanza del termine del 10 settembre 2021, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228. Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata, individuate, per ciascun CUP, sulla base di apposito rendiconto. La richiamata normativa infatti, nello stabilire che il contributo è soggetto a rendicontazione non ha previsto l’utilizzo delle eventuali economie realizzate.

Sarà della Direzione Centrale comunicare successivamente le modalità con cui gli enti locali dovranno presentare la rendicontazione. Il contributo, assegnato ed erogato in base ad apposita graduatoria, è finalizzato alla sola ed esclusiva realizzazione della progettazione indicata nella richiesta presentata entro il 15 marzo 2022. Non è ammessa alcuna variazione ai dati comunicati (come ad esempio la variazione del CUP, la variazione dell’oggetto della progettazione, ecc.), che configurerebbe un diverso utilizzo del contributo. Il differente utilizzo del contributo ha come conseguenza la perdita dello stesso ed il successivo recupero da parte di questo Ministero con le identiche modalità innanzi precisate.

Si sottolinea che le piattaforme SIMOG e BDAP non sono gestite dal Ministero dell’interno ed eventuali chiarimenti operativi sono da richiedere tramite i rispettivi servizi di assistenza/supporto ticket. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono stati erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

 

La redazione PERK SOLUTION