Irregolare il pagamento alla cooperativa per assistenza disabili durante il lockdown in assenza di opportune verifiche

Un’amministrazione deve sempre controllare quello che paga. Non può saldare fatture per assistenza agli alunni disabili a scuola mentre le scuole sono chiuse per lockdown, accettando il rendiconto dell’impresa senza effettuare verifiche. E’ quanto ha stabilito Anac, con Atto del Presidente del 7 giugno 2022, intervenendo nel caso di un Comune che ha proceduto alla liquidazione di una fattura di 95.917 mila euro a due cooperative sociali consorziate, appaltatrici del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità, basandosi sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dall’impresa senza svolgere adeguati controlli.

Il comune, secondo il segnalante, non avrebbe sospeso l’esecuzione della prestazione, come consentito dal contratto, durante i mesi di lockdown scolastico e avrebbe liquidato una somma sproporzionata rispetto al numero di ore effettivamente prestate che è risultato molto inferiore al previsto a causa della interruzione prolungata dell’attività scolastica in presenza. Inoltre, stando ad alcune inchieste giornalistiche, molti alunni iscritti al programma di assistenza non avrebbero ricevuto alcun tipo di supporto specialistico dal consorzio di cooperative vincitrici dell’appalto.

L’Autorità ha rilevato come l’ente non abbia provveduto a effettuare le prescritte verifiche di conformità mensili redigendo gli appositi verbali, come previsto dal Capitolato speciale. Inoltre, anche avendo preso atto degli articoli di stampa locale che denunziavano presunte irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione non ha adottato alcuno dei sistemi di verifica e controllo complementari o facoltativi previsti sempre dal capitolato speciale. Pertanto, la liquidazione delle fatture dell’appaltatore basata sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dallo stesso, senza l’effettuazione di accurate verifiche da parte del Direttore dell’esecuzione, non è conforme alle disposizioni contrattuali e alla normativa di settore e si presta ad incentivare comportamenti
opportunistici o fraudolenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

PNRR, Capacity Italy: on line la piattaforma di assistenza tecnica per Regioni ed enti locali

È online Capacity Italy, il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni pubbliche in prima linea nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: gli enti territoriali (Regioni, Città metropolitane, Comuni, Province) e non territoriali. Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, il portale è facilmente accessibile anche dal sito Italia Domani ed è realizzato con il supporto tecnico e operativo di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale, che assicurano le necessarie competenze tecniche.

Capacity Italy è un vero e proprio sportello, in grado di fornire al personale tecnico e amministrativo concretamente impegnato nella realizzazione del PNRR le risposte relative a tutte le fasi di attuazione dei progetti, dalla redazione dei bandi alle fasi di rendicontazione e monitoraggio, secondo le indicazioni concordate dal Governo con la Commissione Europea.

Si parte, per gli approfondimenti “verticali”, dai progetti del Ministero della Salute, sia come segnale simbolico dopo due anni e mezzo di pandemia sia per l’importante volume di investimenti già in fase attuativa. A seguire, progressivamente, gli altri Ministeri, in base alla fase di attuazione degli investimenti di competenza, ad iniziare dai Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, della Cultura e della Transizione ecologica.

L’assistenza è organizzata su due livelli, in funzione del bisogno: standardizzata (FAQ, linee guida, modulistica) e personalizzata, con la possibilità di formulare quesiti tecnici specifici per ottenere risposte dagli esperti da remoto (con base desk). Il servizio, accessibile tramite SPID, è riservato agli iscritti al sistema ReGIS e, previa registrazione, ai RUP dei Ministeri progressivamente accreditati.

Capacity Italy non è soltanto una piattaforma di assistenza tecnica, ma anche un cantiere di buone pratiche e di rafforzamento della capacità amministrativa, grazie alla “formazione sul campo” e allo scambio di competenze tra esperti, operatori e amministratori. Ogni domanda è preziosa, perché sarà di aiuto agli altri enti impegnati nella grande sfida del PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per le opere di riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di un Comune no all’IVA agevolata

Le opere inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato del Comune non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge n. 847/1964 o nel Testo Unico sull’edilizia. Ne consegue che alle stesse non può trovare applicazione l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2022.
L’Agenzia evidenzia che il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’IVA, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L.29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. Il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127-quinquies), come integrata dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.
Con riferimento alle disposizioni contenute in legge speciali, che hanno assimilato determinate opere a quelle di urbanizzazione, si precisa che si riferiscono a leggi in cui il legislatore nazionale non si è limitato ad una mera qualificazione e definizione sic et simpliciter di opera di urbanizzazione, ma ha espressamente richiamato la citata legge n. 847 del 1964 o il Testo Unico sull’edilizia, o ha previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio.
Pertanto, gli interventi diretti a fronteggiare ed eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico aggravati dagli stessi eventi sismici, si concretizzino in opere di consolidamento e risanamento delle aree a rischio non sono riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del citato Testo Unico sull’edilizia.

 

La redazione PERK SOLUTION