Rendicontazione sanzioni codice della strada 2021: Diffida ai Comuni inadempienti

Con la circolare n. prot. 0114506 del 15 giugno 2022 la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto gli elenchi dei comuni che non hanno adempiuto all’obbligo di rendicontazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada o sono incorsi in errori di validazione e/o trasmissione dei rendiconti.

A tal riguardo, le Prefetture invieranno agli enti inadempienti apposita diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima, ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale del 30/12/2019. In caso di mancato adempimento entro l’ulteriore termine di cui sopra, sarà attivata, di concerto con il Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibili. la procedura sanzionatoria di cui all’art. 142 comma 12 quater del Codice della Strada.

La rendicontazione dovrà essere resa dagli enti anche in caso di proventi nulli, utilizzando l’apposita funzione sull’applicativo.

La redazione PERK SOLUTION

La Stazione appaltante deve sempre verificare i possibili conflitti di interesse

Nell’assegnare un appalto la stazione appaltante deve sempre verificare che non vi siano conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti, a qualunque titolo, in tutte le fasi dell’affidamento dei contratti pubblici, compresa la realizzazione dell’esecuzione. E’ necessario procedere costantemente ad un’attenta vigilanza, e verifica delle dichiarazioni fornite, risolvendo le eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere. E’ quanto ricorda Anac con la Delibera n. 273 del 7 giugno 2022 intervenendo nel caso di un Comune del Friuli Venezia Giulia, in cui l’Autorità ha accertato la violazione delle norme sul conflitto di interessi nell’ambito degli affidamenti pubblici.

La vicenda riguarda la Responsabile del servizio residenze protette del Comune la quale, nel periodo 2008/2019, ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa presso le stesse strutture che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune.
Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell’incarico, ha reso le dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento – Rup – e di Direttore dell’esecuzione del contratto – Dec – in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni e immediatamente dopo la conclusione di tale rapporto di lavoro. L’Anac contesta la violazione dell’articolo 42 del Codice appalti alla dipendente comunale, e al Comune e la violazione dell’articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi.

 

La redazione PERK SOLUTION