TARI – B&B: Legittimità tariffe più alte rispetto a quelle residenziali

Con ordinanza del 16/05/2022 n. 15545, la Corte di Cassazione ha evidenziato che i Comuni possono stabilire particolari tariffe, nella specie quella relativa all’attività alberghiera senza ristorazione, per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast anche differenti e superiori rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, per il fatto che l’attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale. Deve, quindi, ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per l’uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale, verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico – sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a bed & breakfast, mentre non è necessaria la denuncia di variazione in quanto la stessa va effettuata solo nel cambio di destinazione d’uso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazione telematica imposta di soggiorno

Il Dipartimento delle finanze comunica che da oggi,13 giugno 2022, è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale  – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Si comunica altresì che contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e che sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.

Allegati:
Specifiche tecniche – Aggiornamenti e correzioni versione 3/2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Rotazione dei dirigenti necessaria per prevenire la corruzione

L’Anac, con atto del Presidente, approvato al termine di un procedimento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, ha ribadito che la rotazione dei dirigenti è necessaria per prevenire la corruzione. Nel caso di specie, il richiamo dell’Autorità nasce da una segnalazione sulla mancata attuazione della misura della rotazione dei dirigenti da parte di un Comune dove il capo dell’Ufficio Sviluppo del territorio ricopre con continuità da oltre undici anni lo stesso ruolo e quello dei Lavori Pubblici da nove anni. Non è stata rinvenuta nel Piano Anticorruzione una disciplina della rotazione degli incarichi dirigenziali, né una programmazione della stessa.
Nel Piano è menzionata solo la rotazione ogni cinque anni del personale non dirigenziale. Inoltre è emerso come alcuni dirigenti ricoprano lo stesso incarico da oltre un decennio con oltre tre rinnovi consecutivi.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Presidente del collegio unionale – requisito iscrizione in fascia 3

Il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente, iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un’Unione, volto ad appurare se, ai sensi dell’articolo 16 comma 25-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, si debba procedere ad individuare il Presidente dell’organo collegiale solo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
Il ministero ricorda che, in base all’articolo 1, comma 3, del Regolamento recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, le unioni di comuni appartengono alla fascia due, al pari dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ciò in quanto, al momento della pubblicazione del Regolamento, non erano ancora state emanate le norme che hanno previsto la presenza dell’organo di revisione collegiale anche per alcune fattispecie di unioni.
Successivamente, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, ha introdotto il comma 3-bis dell’articolo 234 del citato testo unico che prevede che nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sia svolta da un collegio di revisori anche per i comuni che ne fanno parte. In seguito, l’articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n.56 ha previsto la possibilità che la sola funzione di revisione economico-finanziaria sia svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite un collegio di tre revisori.
L’articolo 57 ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, ha poi introdotto il comma 25 bis all’articolo 16 del decreto legge 138, che prevede che, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, anche i consigli delle unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scegliendolo autonomamente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Ne consegue che il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità. Scadenza 15 giugno 2022

I Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027 hanno tempo fino alle ore 14 del giorno 15 giugno 2022 per presentare le proprie proposte progettuale per l’ammissione al finanziamento relativo all’ Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

L’iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.

Gli enti possono presentare un limite massimo di tre proposte progettuali e nei limiti dei massimali di seguito indicati (dati dalla somma degli importi dei progetti presentati):
– per i Comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità, 300.000,00 euro;
– per i Comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità, 1.000.000,00 euro;
– per i Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità, 2.000.000,00 euro;
​- per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000,00 euro.
Possono presentare le proposte progettuali, sempre nel limite massimo di tre, anche gli Enti pubblici del settore Sanitario o Altri soggetti pubblici le cui attività ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree Interne il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi dei progetti presentati) non dovrà superare 5.000.000 di euro.

Le proposte progettuali presentate dal rappresentante legale dell’Ente dovranno essere trasmesse per il tramite di una apposita Piattaforma accessibile a questo indirizzo https://infrastrutturesociali.agenziacoesione.gov.it/isc/.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicata la circolare della RGS sul conto annuale 2021: invio entro il 20 luglio 2022

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25 del 10 giugno 2022 sul conto annuale 2021 (allegato). L’invio dei dati relativi all’anno 2021, previsto entro il 20 luglio p.v., avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2020. Tra le novità riguardanti il contenuto delle schede informative e delle tabelle che compongono il modello del conto annuale, ricordiamo che:
• è stata modificata la denominazione delle qualifiche dei dirigenti e delle alte specializzazioni art. 110, commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000 ponendo l’enfasi sulla presenza o meno all’interno della dotazione organica;
• nella categoria D del personale non dirigente è stata istituita la nuova qualifica “Responsabile dei servizi o degli uffici in D.O.”;
• nella schermata web, la griglia che riporta lo stato delle rilevazioni degli ultimi cinque anni è stata implementata con lo stato delle comunicazioni sulla contrattazione integrativa tramite le tabelle 15 e SICI degli ultimi cinque anni;
• nella schermata web, nella sezione “Informazioni generali conto annuale” è stata inserita una stringa che riporta la “Sintesi anomalie” riscontrate dal controllo SICO sul modello;
• nelle sezioni “Informazioni istituzione”, “Responsabile del procedimento amministrativo” e “Referente da contattare” è stato eliminato il campo FAX;
• sono state aggiornate le domande presenti nella precedente rilevazione verificando l’applicabilità della normativa di riferimento per l’anno 2021;
• sono state inserite nuove domande volte a rilevare gli enti che hanno il segretario comunale o provinciale in convenzione;
• è stata modificata la modalità di rilevazione dei passaggi verticali tra le aree/categorie per adeguarsi alle disposizioni del decreto legge 80/2021 nel quale il legislatore ha in parte modificato l’articolo 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001;
• la voce di spesa cod. S740 “Diritti di rogito – segreteria conv.- indennità di scavalco” è stata suddivisa nelle voci: “Diritti di rogito e indennità di scavalco” che mantiene lo stesso codice S740 e “Retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata” con il nuovo codice I223;
• per alcune domande presenti nella scheda SICI è obbligatorio fornire le risposte. Permangono gli adeguamenti effettuati nella rilevazione precedente delle tabelle 15 e schede SICI al fine di consentire i controlli automatizzati sul limite 2016;
• il controllo previsto nelle precedenti rilevazioni dall’incongruenza 3 viene sostituito con un nuovo controllo: per alcuni emolumenti SICO verifica la presenza di spese/costi in tabella 13, di utilizzi nella tabella 15 e di informazioni nella sezione “ORG” della SICI;
• sono state variate le voci della tabella 15 prese a riferimento dal controllo. Il controllo è stato esteso anche sulle voci di utilizzo della tabella 15.

 

La redazione PERK SOLUTION