Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023

Con la circolare n. 65/2022 l’INPS ha  diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2021, ai fini
della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 (vedi allegati).
Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2021 e l’anno 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento. Sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 con il predetto indice.

Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 24/2022, fa presente che, in attuazione della legge delega n. 46 del 2021, il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico prevedendo, all’articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 (assegno per il nucleo familiare). Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D. (Modello di domanda 2022).

 

La redazione PERK SOLUTION

Il parere della Commissione Arconet sulla proposta di statuizione del Quadro Concettuale del nuovo sistema unico di contabilità Accrual

Nel corso della seduta del 13 aprile 2022 la Commissione Arconet ha segnala di non avere osservazioni con riguardo alla proposta di statuizione relativa al quadro concettuale elaborata dallo Standard Setter Board, quale quale guida teorica per la definizione dei principi e degli standard per la nuova contabilità Accrual.

Il parere condiviso all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti della Corte dei conti, deve intendersi provvisorio, in quanto la Commissione ritiene necessario rendere un nuovo parere, con riferimento al testo finale del quadro concettuale, a seguito dell’esame di tutte le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board. La Commissione ritiene necessario chiarire di non essere pregiudizialmente contraria al rafforzamento della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, fino all’adozione della sola contabilità economico patrimoniale. Ma segnala che l’attuazione di tali scenari richiede un impegno rilevante del legislatore nazionale al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e il dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, al fine di garantire:
– la sperimentazione della riforma;
– la formazione degli operatori;
– una semplificazione del sistema contabile complessivo, se la riforma 1.15 del PNRR sarà attuata conservando la contabilità finanziaria.

Al riguardo, si segnalano le difficoltà di approccio e di realizzazione che gli Enti Territoriali hanno registrato nell’applicazione concreta della contabilità economico – patrimoniale in attuazione dell’art. 2, comma due, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.  La profonda riforma della contabilità finanziaria operata dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha avuto, infatti, come principale obiettivo quello di avvicinare quanto più possibile il momento di rilevazione di un fatto gestionale sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. I nuovi strumenti introdotti nella riforma contabile (su tutti il Fondo Pluriennale Vincolato e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) contribuiscono ad allineare le registrazioni contabili in tal senso.
Una nuova riforma che, come già sopra riportato, doti le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale, non può che essere improntata sull’esigenza, più volte manifestata dalle autonomie, di una vera semplificazione.

Ciò che deve essere condiviso per la Commissione è il fatto che agli enti territoriali non può essere richiesto di applicare un sistema di contabilità finanziaria autorizzatoria potenziata, anche per la verifica fondamentale del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e nel contempo un sistema di contabilità economico – patrimoniale “accrual” separato e parallelo a “binario”. Ciò determinerebbe, oltre ad una ricaduta non sostenibile nelle organizzazioni degli enti, il fallimento della riforma con un’applicazione del tutto adempimentale della contabilità economico – patrimoniale. Ciò non è auspicato, né voluto dalla Commissione Arconet, in particolare dalle Associazioni degli enti,
che anzi sottolineano l’importanza di una visione economico – patrimoniale dei risultati. Occorre allora fare una scelta meditata e ragionevole che esige un esame accurato del lavoro in progress dello SSB e un raccordo con l’attuale impostazione della contabilità armonizzata.

 

La redazione PERK SOLUTION