Assoggettabilità a IMU e TASI delle piattaforme in mare

Per le annualità precedenti il 2020, anno di istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (art. 38, D. L. n. 124/2019), sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali. Ciò in quanto, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo (nel quale non è compreso, invece, il mare) e, dunque, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento. E’ quanto affermato dalla CTR per l’Abruzzo, con sentenza n. 264/2022, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 3618/2016). Nel caso di specie il collegio ha evidenziato che l’imposizione comunale (IMU e TASI) sulle piattaforme petrolifere risponde al principio del beneficio. Ciò vale a dire che, nel determinare la parte di sacrificio che il contribuente è chiamato a sopportare per il finanziamento delle spese pubbliche, lo Stato deve tener conto dei vantaggi che ogni individuo, per la propria particolare posizione, può ricavare dall’attività pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rafforzamento capacità amministrativa: pubblicati gli elenchi dei piani di intervento approvati

Con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 40572981 del 09.06.2022 sono stati approvati gli elenchi di 135 Piani di intervento, presentati dai Comuni – in forma singola o aggregata – e ammessi alla fase di attuazione del progetto (FASE 3) a seguito della valutazione della Commissione incaricata.

Il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” è volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.2 Riduzione degli oneri regolatori Azione 1.2.1; OS 1.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione Azione 1.3.5; OS 1.5 “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione” Azione 1.5.1 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11- OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello Azione 3.1.5.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

L’accettazione dell’incarico di revisore deve avvenire prima della delibera di nomina

L’accettazione dell’incarico deve avvenire prima della delibera di nomina. Il compenso decorre dall’esecutività della delibera di nomina a prescindere dal concreto inizio dell’attività lavorativa. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad un quesito in merito alla decorrenza dell’incarico di revisione economico-finanziario e del relativo compenso. Nel caso di specie, l’ente istante fa presente di aver provveduto alla nomina, con delibera immediatamente eseguibile, del nuovo collegio chiedendo successivamente ai revisori l’accettazione dell’incarico. Si è quindi aperta una discussione tra organo di revisione e comune circa l’effettiva decorrenza dell’incarico e del relativo compenso in quanto il collegio sostiene che il termine iniziale debba essere dalla esecutività della delibera di nomina mentre l’ente ritiene di farlo coincidere con il concreto inizio del mandato e quindi con l’insediamento.

Il Ministero ricorda che l’art.235 del TUEL prevede che l’organo di revisione contabile duri in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina dalla data di immediata eseguibilità, mentre l’art. 241, comma 7 dispone che l’ente locale stabilisca il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. Ne consegue che per gli enti delle regioni a statuto ordinario, per i quali si procede all’estrazione dei revisori dall’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, l’accettazione dell’incarico debba necessariamente avvenire prima della delibera di nomina. Anche il relativo compenso decorre dalla nomina non assumendo alcun significato il concreto inizio dell’attività lavorativa; infatti l’organo di revisione vien pagato anche nel caso in cui per un mese non sia chiamato a rendere alcun parere. Questo impianto normativo non lascia dubbi circa la decorrenza del mandato e dei pagamenti del relativo compenso in quanto chiaramente riferibile alla esecutività della delibera di nomina. Dalla lettura del quesito sembrerebbe invece che la disciplina dell’organo di revisione in vigore nella Regione siciliana abbia modalità e termini ben diversi rispetto a quelli nazionali e per tali ragioni non è possibile fornire l’orientamento richiesto.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Vademecum per le società in house

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno redatto il ‘Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche’. Il documento è stato realizzato per coadiuvare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum sono evidenziati i requisiti tipici delle società in house, tra i quali le clausole sulla percentuale di fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale riguarda il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house che non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società. Nel vademecum sono indicate anche le linee operative per l’esercizio del ‘controllo analogo’ esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.

 

La redazione PERK SOLUTION

Concorsi: la regola generale dello scorrimento della graduatoria presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta

In tema di concorsi pubblici, la regola generale dello scorrimento della graduatoria (ancora valida ed efficace) presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta, e non anche da un semplice avviso per la manifestazione di interesse. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 maggio 2022, n. 4278.
La giurisprudenza ha chiarito, in sintesi, che in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria (C.d.S., Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14). Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 147, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, e 91, comma 4, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) stabiliscono poi i limiti, anzitutto temporali, di efficacia e dunque di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. Il favor per lo scorrimento della graduatoria, modalità prioritaria di reclutamento del personale, presuppone però che la graduatoria sia quella adottata all’esito di concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 487 del 1994) meccanismo di selezione dei più capaci, nel rispetto dei canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento.
La graduatoria redatta all’esito di una mera selezione per manifestazione di interesse non può configurarsi come “nuova graduatoria”, da cui decorrono i termini di efficacia legalmente posti per la copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. La contraria prospettazione si tradurrebbe invero nella “gemmazione di graduatorie” da un solo concorso pubblico, con un meccanismo di replicazione pregiudizievole non soltanto (o, al limite, non tanto) della selezione “per merito”, ma soprattutto discriminatorio sotto il profilo dell’accessibilità ai posti di pubblico impiego, ristretta in modo esponenziale a coloro che sono risultati idonei ad un concorso. Del resto, per lo stesso ordine di ragioni, si ritiene non operante, di regola, l’istituto dello scorrimento alle graduatorie formate a seguito di concorsi riservati agli interni, in quanto, avendosi la creazione di un vero e proprio nuovo rapporto di impiego a seguito del passaggio ad una qualifica superiore, si determinerebbe una deroga al principio espresso dall’art. 97 Cost., che deve essere adeguatamente giustificata; in altre parole, la straordinarietà di tale sistema di reclutamento implica che possa essere consentito negli stretti limiti in cui è previsto e non può esserne disposto a posteriori il suo ulteriore utilizzo, per la copertura di altri posti, alla stregua di qualsiasi graduatoria di un concorso pubblico, ove perduri la sua efficacia.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Erogazione acconto del 50% del contributo “piccole opere” per la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che in data 8 giugno 2022 il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale) ha provveduto ad erogare l’acconto del contributo “piccole opere” – PNRR – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni (articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n.160) nella misura del 50% dell’importo dovuto, agli enti che hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione sul sistema di monitoraggio Bdap-Mop.

I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. I beneficiari dell’erogazione, in regola con quanto previsto dall’articolo 161 del TUEL, sono stati sino ad ora 889 Comuni per un totale erogato pari ad euro 55.545.000,00.

Per molti altri Comuni che pure hanno provveduto ad integrare i necessari elementi conoscitivi mancanti nella predetta Banca Dati, si procederà alla erogazione delle risorse, non appena gli enti locali interessati trasmetteranno al sistema informativo le prescritte certificazioni di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

La ricostituzione del capitale sociale società a partecipazione pubblica oltre il minimo legale richiede una adeguata motivazione analitica

Nel sistema di regole e principi introdotto dal d.lgs. n. 175/2016, in caso di grave crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, comma 5, del Tusp (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l’approvazione di un piano di risanamento o l’adozione del d.p.c.m. previsto dal terzo periodo della norma. L’eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c. deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l’onere di motivare analiticamente l’operazione, ai sensi dell’art. 5, del Tusp.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 76/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente in merito alla disposizione di cui all’art. 2447 c.c. relativo alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale in ragione di perdite di esercizio, che ha chiesto  di sapere se la misura di un’eventuale ricapitalizzazione debba essere contenuta al minimo legale o possa essere di maggiore importo, riportando alcuni precedenti giurisprudenziali, resi nella vigenza dell’art. 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010 che hanno limitato la ricapitalizzazione allo stretto ripristino del minimo legale.
La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale rappresenta una causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484, n. 4, c.c., con conseguente avvio della fase di liquidazione della stessa. Pertanto, nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, la società partecipata e, per essa, il socio pubblico, sono chiamati a effettuare una scelta discrezionale tra le seguenti alternative:
– scioglimento della società mediante avvio della fase di liquidazione;
– trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l., sempre che il valore del capitale sociale residuo non sia inferiore (anche) al minimo previsto per il tipo societario s.r.l.;
– conservazione della s.p.a. mediante aumento del capitale sociale a una cifra non inferiore al minimo previsto dalla legge, secondo la previsione letterale dell’art. 2447.
La scelta deve essere conforme ai criteri generali dell’azione amministrativa (economicità, efficienza, ragionevolezza e proporzione) oltre ai criteri specifici di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, c. 2, Tusp) e del numero di partecipazioni societarie (art. 18, l. n. 124/2015).
Per la Sezione, il rispristino del capitale sociale minimo deve, di regola, attestarsi nella misura del minimo legale, salve ragioni speciali, previste o comunque rinvenibili nel piano di risanamento, idonee a giustificare, nel caso concreto, una ricapitalizzazione superiore, in armonia con i principi di proporzionalità e ragionevolezza propri delle scelte discrezionali amministrative, in un’ottica di buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche. Tanto comporta un maggiore onere motivazionale da parte del rifinanziatore; infatti, quale che sia l’entità finanziaria di un’eventuale scelta di ricapitalizzazione, sul socio pubblico incombe, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Tusp, un “onere di motivazione analitica” sulla convenienza economica della ricapitalizzazione e sulla sostenibilità finanziaria della stessa. La prevista analiticità del supporto motivazionale rende quindi necessario un adeguato approfondimento istruttorio da parte del socio pubblico idoneo a evidenziare le ragioni della ricapitalizzazione e di quelle che, eccezionalmente, inducano a effettuarla in misura superiore al minimo legale. Solo una motivazione analitica, infatti, è idonea a rappresentare le cause di interesse pubblico sottostanti le scelte amministrative effettuate e, quindi, la legittimità delle stesse.

 

La redazione PERK SOLUTION