Riparto contributo straordinario per la continuità dei servizi in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 7 giugno 2022, rende noto che con decreto del 1° giugno 2022 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, si è proceduto alla ripartizione delle risorse, pari a complessivi 250 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 200 milioni di euro a favore dei comuni e 50 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, del fondo per garantire la continuità dei servizi erogati, istituito dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1°marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34», c.d. decreto Energia.

Per garantire la continuità dei servizi erogati, il comma 2 dell’art. 27 riconosce agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Allegati

Nota metodologica
Riparto risorse Comuni
Riparto risorse Province e Città metropolitane
La redazione PERK SOLUTION

 

 

FAQ PNRR – Uno strumento per orientarsi

La Fondazione IFEL, nell’ambito del progetto EASY, l’Osservatorio investimenti comunali e il Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Politiche Europee, ha attivato una linea di azione per l’approfondimento degli aspetti attuativi del PNRR. Il documento “Raccolta FAQ PNRR” vuole essere il riferimento per orientarsi all’individuazione delle FAQ più adatte alle esigenze specifiche dei soggetti attuatori e dei beneficiari degli avvisi, prodotte dalle diverse amministrazioni titolari. Il documento si compone di due capitoli principali: il primo ha lo scopo di individuare le FAQ già prodotte da amministrazioni centrali che riguardano temi generali per l’attuazione del PNRR, il secondo relativo alle FAQ prodotte dalle singole amministrazioni.

Il documento, aggiornato a maggio 2022 e che sarà costantemente attualizzato dal team di IFEL-EASY, è disponibile al seguente link.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile ai canoni corrisposti da una società concessionaria di un affidamento del Comune

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 322/2022, fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l’uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio.
Ai fini IVA, nel caso di un’attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione è esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica.
Viene, quindi, prevista una deroga ai principi generali di applicazione del tributo, al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, da quanto emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che è stata chiamata a interpretare il concetto di “pubblica autorità”, sia da quella della Corte di Cassazione, sono riconducibili tra le attività svolte in veste di pubblica autorità quelle fondate su un rapporto di diritto pubblico (“iure imperi”), mentre sono da ricondurre tra le attività di natura commerciale quelle fondate su rapporti di carattere privatistico.
Non assumono inoltre rilievo l’oggetto e lo scopo dell’attività (cfr. sentenza del 14 dicembre 2000, causa C-446/98), bensì rilevano piuttosto le modalità di esercizio dell’attività, ossia occorre accertare se gli stessi enti agiscano nella veste, loro propria, di soggetti di diritto pubblico o in quella di diritto privato, cioè alle condizioni giuridiche proprie degli operatori economici privati, secondo il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale. Non rileva la circostanza che i beni utilizzati nello svolgimento dell’attività appartengano o meno al demanio o al patrimonio dell’ente pubblico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aperto il bando di Istituto Credito Sportivo e Anci “Sport Missione Comune 2022”

È aperto il Bando dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e ANCI “Sport Missione Comune 2022” dedicato agli enti territoriali e finalizzato alla realizzazione e al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica e delle piste ciclabili, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, a cui si aggiunge ‘Sport Verde Comune’, la misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico.
ICS, infatti, mette a disposizione 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso, fino a 20 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022.
Le agevolazioni in conto interessi previste dal Bando «Sport Missione Comune 2022» sono previste in base alle caratteristiche demografiche del richiedente (Piccolo Comune, Comune Medio, Unione dei Comuni, Comuni in forma associata, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni) e dell’intervento sull’infrastruttura sportiva che si intende finanziare.
Per i Piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti): l’importo massimo di mutuo agevolabile, complessivo e per ciascuna istanza, è pari a 2 milioni di euro.
Per i Comuni 5.000 -100.000 abitanti le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata: l’importo massimo di mutuo agevolabile, complessivo e per ciascuna istanza, è pari a 4 milioni di euro.
Per i Comuni oltre 100.000 abitanti Capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni: l’importo massimo di mutuo agevolabile, complessivo e per ciascuna istanza, è pari a 6 milioni di euro.
Per questa edizione, le agevolazioni del bando ‘Sport Missione Comune 2022’ privilegiano gli interventi cosiddetti ‘prioritari’, come ad esempio quelli totalmente destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’adeguamento alla normativa antisismica, all’implementazione della tecnologia, al miglioramento degli impianti scolastici e allo sviluppo delle piste ciclabili, e quelli ammessi a usufruire delle risorse del PNRR e del Bando ‘Sport e Periferie’. Sono inoltre privilegiati gli interventi relativi alle istanze presentate entro il 30 settembre 2022.
Le agevolazioni sono previste anche per il finanziamento relativo alle maggiori spese dovute a variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione. Le domande possono essere presentate fino al 2 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR concluso l’ulteriore bando da 70 mln per gli asili nido rivolto ai Comuni delle regioni del Sud

Il Ministero dell’Istruzione rende noto che si è concluso il 31 maggio l’ulteriore Avviso per gli asili nido destinato ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità per le Regioni Basilicata, Molise e Sicilia, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per circa 70 mln residui. Viene così definitivamente conclusa la procedura del PNRR per l’Istruzione 0-2 anni, con l’utilizzo completo dei 2,4 mld disponibili, e rispettando la percentuale del 55,29% di risorse prevista per il Sud. Con l’aggiunta dei fondi per Poli dell’infanzia e Scuole dell’infanzia, verranno impiegati per intero i 3 mld messi a disposizione dal PNRR. Per l’Avviso chiuso a fine maggio sono arrivate complessivamente ulteriori 74 domande, per un totale di richieste di finanziamento per 81.199.333,64 euro. Il maggior numero di candidature è arrivato dalla Sicilia (22), seguita da Campania (10), Abruzzo, Basilicata, Molise (9 ciascuna), Calabria (7), Puglia e Sardegna (4 ciascuna).

“Siamo riusciti a utilizzare per intero le risorse del PNRR per gli asili nido – dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -. Un lavoro di squadra che ci rende orgogliosi, condotto con l’Agenzia per la coesione, le Prefetture, l’ANCI, la struttura ministeriale per il PNRR. Un’azione che ha permesso anche di rinsaldare e ricucire rapporti istituzionali con il territorio, con il costante supporto fornito ai Comuni per poter partecipare ai bandi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a conseguire questo importante risultato”.

Si procederà ora all’elaborazione e, nelle prossime settimane, alla pubblicazione delle graduatorie di quest’ultimo bando e di quello precedente, concluso a fine marzo.

 

La redazione PERK SOLUTION

I dubbi del Consiglio di Stato sul PIAO

Il Consiglio di Stato, con parere n. 902/2022, nell’esprimere il proprio apprezzamento sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113”, per l’intento sotteso al disegno di riforma, ha tuttavia rilevato, con riferimento al disegno generale delineato dal decreto ministeriale, che non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel precedente parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore “strato di burocrazia”.
Per il Collegio. le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi. Ciò ben si evince, fra le altre, dalle indicazioni offerte nell’art. 3, comma 1, lett. c) dello schema di decreto, dove, con peculiare riferimento alla sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza”, si precisa che essa dovrà essere predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190, aggiungendo che ne sono elementi essenziali quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione e negli atti di regolazione generale adottati dall’ANAC ai sensi della stessa legge del 2012 nonché del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Lo stesso dicasi per l’art. 4 dello schema di decreto dove, al comma 1, lett. b), con riferimento alla sottosezione “Organizzazione del lavoro agile”, se ne richiede la necessaria coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale.
Anche con riferimento al “Monitoraggio”, di cui all’art. 5, si rinvia a strumenti e modalità differenti a seconda delle sezioni o sottosezioni. In particolare, il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico e Performance” si dispone avvenga secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ossia con l’intervento degli OIV e sulla base della relazione sulla performance, la cui previsione non è, infatti, toccata dalle abrogazioni disposte dallo schema di regolamento. Il monitoraggio della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” si stabilisce avvenga secondo le indicazioni di ANAC, mentre per la Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance si vuole effettuato su base triennale dall’OIV o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Trattasi di un insieme di disposizioni che, in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l’eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, “un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l’ulteriore onere di ricomporli nel più generale Piao” (cfr. pt. 4.1. parere n. 506 del 2022), anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato, per quella “visione integrata dell’organizzazione” di cui parla anche l’AIR.

 

La redazione PERK SOLUTION