Comuni in dissesto: irretroattività dell’aumento delle aliquote IMU

Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo. Sulla base di tale principio, la CTR per la Campania, con sentenza n. 3749/2022, ha ritenuto illegittimo l’atto di accertamento impugnato e riformato la sentenza di prime cure. Il collegio, infatti, ha evidenziato che il caso di specie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 251 D. Lgs. 267/2000, volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto dell’ente locale, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima, escludendo ogni effetto retroattivo.

Per il collegio, tali delibere, pure emesse nel rispetto del termine previsto dall’art. 251 T. U. e dunque legittimamente adottate, tuttavia sono destinate ad avere i loro effetti solo per l’anno, non potendo operare in modo retroattivo (come invero ribadito dalla previsione del secondo comma dell’art. 251 di efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato). Infatti l’efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere, pur legittimamente emesse nel termine previsto dall’art. 251 cit., esplicano i loro effetti solo per l’anno, poiché la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione. Anzi l’irretroattività della norma impositiva (sfavorevole al contribuente) risponde nel caso di specie all’esigenza di certezza della imposizione e di tutela dell’affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributiva che va sempre correlato all’attualità. Ciò in quanto il principio generale della irretroattività degli atti impositivi è sempre applicabile in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge, come quella prevista dagli art. 1, comma 169, l. 296/2000 e art. 151, D. Lgs. 267/2000 per le analoghe delibere assunte dai comuni non in dissesto.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Ricognizione Assegnazioni Comuni 2022

IFEL ha pubblicato una nota informativa che riepiloga le assegnazioni di riparto di risorse che sono passati all’esame della Conferenza Stato-Città e autonomie locali negli ultimi mesi, con l’assenso dell’ANCI, al fine di fornire a tutti i Comuni una ricognizione completa delle misure di ristoro disposte per l’anno 2022, sia a fronte dei provvedimenti di esenzione dal pagamento dei tributi locali disposti con legge, sia a titolo di contributi per il finanziamento di diverse funzioni.

Si precisa che in alcune situazioni, dopo il passaggio in Conferenza, non si è ad oggi riscontrata la pubblicazione dei provvedimenti né il Gazzetta Ufficiale né in anteprima sul sito del Ministero dell’Interno. Per tale motivo, e su richiesta di diversi Comuni, IFEL ritiene utile fornire un quadro aggiornato delle spettanze già definite nelle sedi istituzionali preposte.

ANAC, Prima di affidarsi a proprie società In-house occorre verificare se convenga invece rivolgersi a privati

Prima di affidare in-house un servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza, la Stazione appaltante deve svolgere “un’indagine puntuale” per accertare se vi siano altri operatori privati che operano nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, magari a condizioni migliori. E’ quanto ribadisce Anac con un Atto del Presidente del 18 maggio 2022 in cui un importante Comune del Milanese viene richiamato a una rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di programmazione degli acquisti e delle procedure di gara.

Il richiamo dell’Autorità nasce da un esposto sull’affidamento del Servizio energia disposto dal comune lombardo a favore della propria società in-house prima provvisoriamente per un anno e poi con contratto pluriennale fino al 2032. Il Comune ha dichiarato che la valutazione di congruità richiesta dal codice appalti per gli affidamenti in house è stata effettuata considerando l’assenza di convenzioni Consip con caratteristiche analoghe. Inoltre il Comune ha ritenuto che l’affidamento fosse finalizzato non tanto alla mera acquisizione del servizio energia, ma all’acquisizione di una proposta contrattuale che consentisse all’Amministrazione di valutare la convenienza di un affidamento pluriennale della gestione energetica degli edifici che comprendesse misure di efficientamento energetico. Oltre a ciò, è stato considerato sufficiente la comparazione con la fornitura dei precedenti contratti. Quanto alla concorrenza, il Comune del Milanese ha chiarito che il servizio energia affidato non era “unitariamente” disponibile sul mercato. Pertanto, invece di acquisire le singole prestazioni (fornitura di gas metano mediante convenzione Consip; servizio di manutenzione dell’impianto termico, servizio di analisi energetica dei 24 edifici comunali), l’Amministrazione ha valutato più conveniente procedere ad un affidamento unico per un valore economico più basso.

L’Autorità evidenzia innanzitutto “una carenza istruttoria”: l’amministrazione, secondo Anac, ha per lo più dato importanza ai dati pregressi e alla flessibilità del modello in-house sotto il profilo organizzativo e gestionale. Invece non è stata svolta un’indagine puntuale, anche tramite consultazioni preliminari di mercato o ricorso ad esperti esterni, per accertare la presenza di altri operatori privati operanti nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, sia in termini di tipologia che di durata, e a condizioni economiche diverse da quelle proposte dalla propria società in-house. Secondo Anac, inoltre, la modalità di affidamento pluriennale, arrivata dopo un affidamento provvisorio di un anno, è in contrasto con il codice dei contratti poiché l’amministrazione ha, di fatto, disposto un affidamento diretto sopra soglia non giustificato, dando un vantaggio competitivo alla società affidataria. Non è, infatti, corretto predisporre l’appalto secondo i risultati conseguiti e l’esperienza maturata dalla società affidataria, durante il primo affidamento provvisorio di un anno: così facendo, rileva Anac, si realizza un affidamento “su misura” calcolato sulla proposta presentata da un solo offerente e non anche da altri operatori.

Quanto, infine, alla mancanza di convenzioni Consip Anac obietta che il Comune avrebbe potuto optare per le convenzioni esistenti e, invece di accorpare tutto in un unico servizio, avrebbe potuto procedere con lo scorporo delle prestazioni richieste tramite suddivisione in lotti, in modo da garantire il rispetto della concorrenza nonché la partecipazione delle piccole e medie imprese. Anac ricorda, infine, che è proprio il Codice appalti a esprimere un principio di preferenza per la suddivisione degli appalti in lotti al fine di favorire la partecipazione di piccole e medie imprese.

Disposizioni di revisione dell’ordinamento dei Segretari comunali e provinciali

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare DAIT, prot. n. 16015 del 30 maggio 2021, fornire un quadro riassuntivo delle principali recenti modifiche normative ed organizzative riguardanti l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, volte a valorizzarne il ruolo, quale organo di garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione dell’ente locale. In particolare, la circolare affronta la problematica sugli incarichi in sede superiori del Segretario di fascia “C”, le convenzioni per l’Ufficio di segreteria e le reggenze e supplenze conferite al Vice Segretario comunale.

Allegato 1
Allegato 2

 

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Utilizzo avanzo da fondone per la copertura di maggiori spese per l’energia elettrica

La Ragioneria Generale dello Stato, con la FAQ 49, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare gli avanzi del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per la copertura delle maggiori spese per l’energia elettrica.

L’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all’articolo 13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

  • gli avanzi di amministrazione disponibili;
  • i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’ articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
  • gli “ avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

La RGS precisa che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-ter, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, integra l’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l’orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle “risorse di cui al presente articolo”. Questo riferimento, infatti, non va ancorato all’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell’utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021.

 

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