CDP: richieste di rimborso anticipato e riduzione dei prestiti ordinari entro 31 maggio 2022

La Cassa Depositi e Prestiti, con avviso del 20 maggio scorso, informa che il termine l’invio delle richieste di rimborso anticipato e riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 31 maggio 2022.

La richiesta di rimborso anticipato (parziale o totale) dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva ai sensi di legge. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario che, alla data del 1° giugno 2022, risultino integralmente erogati. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere. Fermo restando il pagamento della rata in scadenza alla data del 30 giugno 2022 con le consuete modalità (i.e. tramite addebito diretto in conto – SDD – unitamente agli altri finanziamenti in essere), CDP, verificata la validità della documentazione ricevuta, invierà a partire dal 13 giugno 2022 una comunicazione con l’indicazione degli importi dovuti e delle modalità per effettuare il rimborso anticipato.
In relazione alla riduzione dei prestiti ordinari, le richieste dovranno pervenire entro il 31 maggio 2022 e la rideterminazione dei piani di ammortamento avrà effetto dal 1° luglio 2022. I provvedimenti di riduzione verranno trasmessi agli enti nel mese di luglio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Enti di area vasta: sul portale OpenCivitas i dati aggiornati su province e città metropolitane

Il portale OpenCivitas.it è stato aggiornato con i dati 2018 relativi alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti di area vasta, ossia province e città metropolitane. I nuovi dati per gli enti di area vasta sono stati rilevati con un questionario somministrato nel 2020. Per questi enti i fabbisogni standard sono degli indici di fabbisogno finanziario espressi in valore monetario e corrisponde alla somma del fabbisogno standard di ogni servizio.

Su OpenCivitas è possibile visualizzare un riepilogo dei dati dell’ente analizzato, confrontare il fabbisogno standard con la spesa storica e consultare gli indicatori di maggior rilievo. I dati disponibili sono relativi all’annualità 2018. Inoltre, nelle sezioni Analisi qualità della spesa  e Riparto fondi è possibile approfondire ulteriormente sia il confronto tra minore e maggiore spesa con minori e maggiori servizi/fattori di carico, sia la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio. In OpenCivitas si possono trovare tutte le funzioni fondamentali identificate dalla norma per gli enti di area vasta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

L’affidamento di un incarico di vertice a persona incompatibile configura il reato di abuso d’ufficio

Si configura il reato di abuso d’ufficio nei confronti di un assessore o sindaco che affida a persona incompatibile un ruolo anche non formalmente dirigenziale all’interno dell’ente comunale. Nel caso concreto, la persona assunta in un piccolo Comune aveva taciuto nella propria autodichiarazione di essere stato condannato per abuso d’ufficio, di fatto aveva un ruolo di supervisore su molteplici delibere comunali adottate. L’assessore firmatario dell’atto veniva accusato dal giudice di merito in via provvisoria di abuso di ufficio (art. 323 c.p.). La Cassazione confermando la misura cautelare inflitta, ha rigettato il motivo di ricorso basandosi sulla reale consistenza dei compiti affidati alla persona incaricata direttamente dell’assessore ricorrente. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la violazione delle regole di incompatibilità stabilite dall’articolo 35 bis del Testo unico del pubblico impiego per l’assunzione diretta di una persona in un ruolo che non era quello dirigenziale chiarendo che il divieto colpisce non solo chi diventa formalmente dirigente, ma anche chi nei fatti si trova a svolgere funzioni equiparabili. Al conferimento dell’incarico apicale o di coordinamento al dipendente pubblico deve precedere la sua dichiarazione di inconferibilità o incompatibilità (art. 20 d.lgs 39/2013 – ANAC delibera n. 818/2019).

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza n. 15886 del 26/4/2022

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero del lavoro, COVID-19 e smart working: Proroga delle misure correlate all´emergenza pandemica

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 maggio 2022, n. 52 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Nell’ambito degli interventi regolati dal provvedimento, tra le diverse misure, la Legge di conversione prevede che:

  • fino al 30 giugno 2022, per i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in L. n. 11/2022), si applica la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020. Quindi, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS (art. 10, comma 1 bis, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 luglio 2022, trovano applicazione le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 luglio 2022, sono prorogate le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 agosto 2022, è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).

Inoltre, il provvedimento prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza (Fonte Ministero del Lavoro).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Nota di lettura Anci su c.d. “Decreto Ucraina”

Anci ha pubblicato la nota di lettura definitiva e integrata della legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” nonché la legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio u.s.

Tra le principali misure del provvedimento ricordiamo:

  • l’assegnazione al responsabile del servizio finanziario – in luogo del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, della la competenza a predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2021 – in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) – al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che gli enti locali sono tenuti a presentare al MEF entro il 31 maggio 2022 (art. 37-bis);
  • la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per l’anno 2022, non solo per ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia volta a garantire che in sede di conguaglio finale, previsto per il 31 ottobre 2023, non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica (art. 37-ter). Al riguardo, si ricorda che l’art. 13 del Dl n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022
  • il prolungamento dei termini per le iscrizione a ruolo: in particolare,  al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d’imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta (come previsto a regime dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462) (art. 37-quater);
  • la revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni: si dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall’erario per compensare le minori entrate connesse all’emergenza sanitaria. A tal fine si prevede che gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all’emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento. La relazione tecnica chiarisce che la norma in esame mira ad escludere la possibilità che la contrazione degli incassi delle entrate proprie degli enti, quale conseguenza dell’emergenza da Covid-19, si ripercuota sugli indicatori presi a riferimento per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari, determinando per l’ente la sottoposizione al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti territoriali (art. 37-quinquies).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il quaderno operativo Anci sul reclutamento del personale per l’attuazione del Pnrr

È stato presentato da Anci il quaderno operativo “Il reclutamento del personale e gli incarichi professionali. Procedure ordinarie e speciali per l’attuazione del Pnrr”.
Nel dettaglio il Quaderno nasce dall’intento di fornire a Comuni e Città Metropolitane un quadro d’insieme analitico ed il più possibile esaustivo, delle modalità di reclutamento – ordinarie e straordinarie – del personale nonché degli incarichi professionali finalizzati all’attuazione del PNRR.
Il Volume analizza le norme che – a partire dal DL 80/2021 fino al più recente DL 36/2022 – modificano, integrano e semplificano le procedure per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi negli enti locali, con riferimenti operativi e collegamenti a circolari e decreti attuativi delle stesse disposizioni.
Particolare attenzione è dedicata alle ultime disposizioni in materia di mobilità orizzontale, comandi e distacchi introdotte dall’ultimo provvedimento all’esame del Parlamento (DL 36/2022) in cui il testo dà conto delle osservazioni e proposte di correttivi proposti dall’Associazione e su cui è in corso un’interlocuzione costruttiva con il Governo di cui si darà prontamente successiva informativa.
Completano il volume una serie di schemi e modelli di atti amministrativi per facilitare il compito degli operatori e favorire l’accelerazione delle attività necessarie per le assunzioni ed il conferimento di incarichi per l’attuazione degli interventi del PNRR. Il Quaderno rappresenta dunque un altro strumento che l’Associazione mette a disposizione dei Comuni e Città Metropolitane in un’ottica di servizio e supporto tecnico qualificato per la realizzazione delle misure del PNRR di cui gli stessi sono i principali soggetti attuatori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno: dal 25 maggio contributo e bollo si pagano online con pagoPA

Il Ministero dell’Interno comunica che dal prossimo 25 maggio chi ha richiesto la cittadinanza italiana potrà pagare online il contributo di 250 euro e la marca da bollo di 16 euro direttamente sul portale Servizi, area Cittadinanza, del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, grazie all’integrazione delle funzionalità di PagoPa, la piattaforma che garantisce i pagamenti elettronici per i servizi dell’amministrazione pubblica.

Con l’adesione a PagoPa prosegue il percorso di digitalizzazione e semplificazione delle procedure legate alla cittadinanza avviato dalla direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, guidata dal prefetto Rosanna Rabuano, in un’ottica centrata sulle esigenze dell’utente, che potrà così scegliere tra i diversi metodi di pagamento elettronici consentiti da pagoPA, per adempiere agli obblighi di legge in modo semplice, immediato e affidabile.

A partire dal 25 maggio e fino all’8 luglio, in via transitoria, sarà ancora possibile utilizzare accanto al sistema pagoPA la tradizionale modalità di scansione e invio, nel modulo telematico di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo e dell’indicazione degli estremi della marca da bollo telematica.

In questa fase transitoria si procederà in modo tradizionale anche nel caso di rifiuto online dell’istanza: conseguentemente, il richiedente che ripresenti la domanda potrà utilizzare i pagamenti effettuati allegando le relative ricevute.

Al termine della fase transitoria, quindi dopo l’8 luglio, sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento consentiti, e con la possibilità di recuperare automaticamente il pagamento già effettuato da parte del richiedente che voglia ripresentare la domanda dopo il rifiuto dell’istanza.