Recesso dall’Unione: al Comune la restituzione degli spazi assunzionali

Il Comune, che in conformità alle norme di legge e statutarie receda da un’Unione, ha titolo a vedersi restituire, oltre alla funzione precedentemente conferita, anche la capacità assunzionale nell’ipotesi in cui il dipendente originariamente trasferito all’Unione, quale risorsa destinata alla funzione stessa, sia cessato nelle more dello svolgimento della medesima funzione presso l’Unione. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 41/2022. L’unione istante ha chiesto se sia corretto che, nel caso di recesso dall’Unione di un Comune relativo alla singola funzione alla stessa precedentemente conferita, l’Unione non debba “ricomprimere” la propria spesa per il personale e la propria capacità assunzionale oltre i limiti del personale restituito ed ancora in servizio. In particolare,  l’Unione ritiene che, a seguito di recesso volontario del Comune, abbia diritto “a trattenere la quota proporzionale del personale dallo stesso Comune trasferito e tuttavia cessato e non sostituito nella funzione conferita (perché collocato dall’Unione su altre funzioni o, semplicemente, non sostituito)”. “L’unione – secondo la prospettazione del richiedente -, dinanzi a tale recesso, ha diritto a trattenere la capacità assunzionale transitata all’Unione e non più presente in capo al Comune alla data del recesso”.

La Sezione chiarisce che  la capacità assunzionale del Comune resta integra poiché correlata alla funzione riassunta a condizione che il Comune, al momento del trasferimento  abbia mantenuto il posto in organico e, successivamente, con l’avvento del nuovo concetto di dotazione organica introdotto dal d.lgs. 75 del 2017, l’abbia previsto nella consistenza della dotazione indicata nel proprio piano di fabbisogno di personale, ferma restando la sussistenza della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, rispondente a imprescindibili esigenze di equilibrio della finanza pubblica, o gli ulteriori limiti di spesa anche a seconda del tipo di rapporto instaurato. In altri termini, reinternalizzando la funzione, il Comune dovrà provvedere a ricostituire la dotazione al fine di assicurare l’espletamento della funzione e, a tal fine, potrà utilizzare la propria capacità assunzionale sempre e comunque nel rispetto delle regole finanziario – contabili in materia di contenimento delle spese di personale.

Se infatti, a norma dell’art. 32 comma 5 primo periodo del d.lgs. 267 del 2000, all’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite, d’altro lato, per la condizione di reciprocità, in caso di reinternalizzazione della funzione in seno al Comune, a questo sono “restituite” le risorse umane e strumentali o la relativa capacità assunzionale a condizione dell’avvenuta individuazione nel piano di fabbisogno di personale della dotazione che l’amministrazione ritenga effettivamente rispondente al proprio fabbisogno (e alla funzione de qua) e ferma restando la sostenibilità finanziaria della relativa spesa o il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla legge anche a seconda del tipo di rapporto di lavoro instaurato. In caso di recesso del Comune dall’Unione si verifica, altresì, una compressione del fondo del trattamento accessorio dell’Unione in misura corrispondente al trattamento del personale precedentemente adibito alla funzione poi “restituita” nonché una corrispondente riespansione del fondo del Comune recedente, che per assolvere alla funzione è costretto, di norma, ad assegnarla ad altro dipendente essendo, in caso contrario, ineludibile il mancato incremento del fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga termine per l’acquisizione dei certificati di copertura del costo di servizi per l’anno 2020

Il Ministero dell’Interno rende noto che la procedura telematica di acquisizione dei certificati concernenti la dimostrazione della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2020, destinata ad enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, il cui termine era stato originariamente previsto dalla Circolare DAIT n. 7 del 19 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, resterà aperta fino al 30 giugno 2022.

Con decreto dirigenziale in data 8 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, sono stati approvati i modelli di certificazione per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2020 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
l. strutturalmente deficitari nel 2020, sulla base delle risultanze della tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018;
2. soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6, TUOEL, in via provvisoria ai controlli centrali che, pur risultando non deficitari, non hanno presentato il certificato al rendiconto 2018 o per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e sino all’adempimento.
3. in dissesto finanziario;
4. in riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5, TUOEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non hanno rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 della medesima disposizione o che non hanno dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari “all’l per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUOEL del penultimo esercizio
finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. In caso di applicazione della sanzione, i relativi provvedimenti andranno trasmessi aJla Direzione Centrale per la Finanza Locale, indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.intemo.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato Città, raggiunta intesa su riparto fondi ai Comuni per circa 100 milioni di euro

Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato città svoltasi oggi è stata raggiunta l’intesa sullo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale si procede ad un primo riparto di 75 milioni di euro del fondo (di complessivi 150 milioni di euro) istituito per il ristoro parziale ai comuni a fronte delle minori entrate in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco. Il restante importo di 75 milioni di euro sarà ripartito con successivo decreto, da adottare entro il 31 luglio 2022.

Nella stessa seduta, è stata raggiunta l’intesa anche sullo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante riparto del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l’anno 2022 ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo TUEL e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

Sono esclusi dal predetto riparto i comuni in dissesto finanziario o beneficiari di precedenti contributi espressamente specificati.  Il contributo viene complessivamente ripartito tra otto comuni – di cui quattro in pre-dissesto finanziario (Castelluccio dei Sauri-FG, Leonforte-EN, Avola-SR, Pescara) e quattro che risultano sciolti per infiltrazioni mafiose (Mascali-CT, Misilmeri-PA, Quarto-NA, San Cipriano D’Aversa-CE) – e contribuisce a coprire anche una parte del maggior onere per i rimborsi dell’anticipazione dovuti per il 2022 e 2023.