Seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione

Non è preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione del Consiglio comunale possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione, poiché l’art.38, c.2, del d.lgs. n.267/2000 demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare.

È quanto affermato dal Ministero dell’Interno in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un consigliere comunale circa la prassi invalsa presso il suo comune di far seguire la seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione, decorsi 30 minuti dalla constatazione della mancanza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione. Ad avviso del consigliere, tale prassi, oltre a ledere il diritto dei consiglieri di poter presenziare alla seduta di seconda convocazione ove impossibilitati a partecipare alla adunanza di prima convocazione, si porrebbe in contrasto con la normativa regolamentare del consiglio, ai sensi della quale le sedute di seconda convocazione devono essere tenute “nelle successive 24 ore”.

Il Ministero rammenta che l’art.38, comma 2, del Tuel demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale ad apposito regolamento che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il comma 2 del citato art.38 dispone che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.

Ai sensi dell’art.60, comma 2, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dell’ente in parola, “può essere prevista la seconda convocazione, la cui seduta è da tenersi nelle successive 24 ore”. A parere del Ministero, l’espressione “nelle successive 24 ore”, invero, non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio. Si soggiunge, infine, che, ai sensi dell’art.3 della citata fonte regolamentare, è previsto che il presidente del consiglio, nell’interpretare il regolamento, possa avvalersi della collaborazione del segretario generale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

I principi in tema di divieto di soccorso finanziario sono estensibili anche ai Consorzi di servizi

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 24/2022, in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un ente in merito all’obbligatorietà, o meno, di ripianare le perdite di esercizio, registrate dal soggetto partecipato, nel caso di specie del Consorzio obbligatorio per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia ha ritenuto  estensibili i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, anche ai Consorzi di servizi che integrano, parimenti, “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale” ( Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 75/2017/PAR). Detti principi, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non hanno una prospettiva di continuità aziendale.

Il c.d. divieto di “soccorso finanziario” degli organismi partecipati dalle amministrazioni, appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Proprio il riferimento alla razionalità economica nonché la disciplina contenuta nell’art. 194, comma 1 lett. b del Tuel con riferimento al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della fattispecie in argomento, porta ad escludere interventi a sostegno di enti strumentali che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale e che si trovino in squilibrio strutturale.

L’194, comma 1 lett. b D. Lgs. in n. 267/2000, alla legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dalla “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”,  seppur riferite alle aziende speciali, “pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”; infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aexterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui ripianabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione. Queste due condizioni si impongono e sovrastano le previsioni statutarie e convenzionali autonome e solo il loro rispetto può legittimare l’integrazione dell’autorizzazione di spesa oltre la dotazione inziale e i contributi ordinari, assorbendo il “debito altrui” entro il bilancio dell’ente dominus.”

La norma quindi pone quali condizioni alla ripianabilità del disavanzo di detti enti strumentali, il rispetto del pareggio di bilancio e che il disavanzo derivi da fatti di gestione. Il concetto di pareggio a cui fa riferimento la norma non può che riferirsi a quello di equilibrio di bilancio in ragione delle norme introdotte con la L. cost. n. 1/2012 e della loro coerenza con gli obblighi assunti in sede comunitaria dallo Stato italiano. Infatti i Consorzi, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, concernente la c.d. contabilità armonizzata, quali organismi strumentali degli enti locali, al fine della rilevazione unitaria dei fatti gestionali devono predisporre un budget economico e riclassificare i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria. Inoltre, le aziende speciali, le istituzioni e gli altri organismi strumentali degli enti locali sono tenuti ad adottare lo stesso sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte.

I medesimi enti in contabilità finanziaria sono vincolati al rispetto di principi contabili generali previsti nell’Allegato 1 del decreto e dei principi applicati, mentre gli enti strumentali in regime contabile economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali dell’Allegato 1 e ai principi del codice civile. Per cui il concetto di pareggio (rectius “equilibrio”) a cui fa riferimento la norma, è quello a consuntivo e non certamente quello a preventivo. Di conseguenza, risulterà ripianabile il disavanzo sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo preordinato alla continuità aziendale e che derivi da “fatti di gestione”, ovvero da eventi idonei a generare obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., che hanno determinato, in corsa, lo squilibrio tra costi e ricavi, nonostante una congrua programmazione.

Conseguentemente, il limite del pareggio è funzionale alla continuità aziendale e si traduce nel conseguente limite della ripianabilità dei soli disavanzi determinati dall’alea d’impresa (i c.d. “fatti di gestione”) per cui “il disavanzo da liquidazione, [..] non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), TUEL poiché proprio il riferimento al “pareggio” e alla sua funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell’integrità aziendale. Il ripiano della perdita, infatti, non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale.” (cfr. deliberazione n. 162/2018/PAR, cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipazione ai progetti del Pnrr e principio di matrice euro-unitaria della cd. sana gestione finanziaria dell’aiuto

La delibera comunale che, in termini generici e meramente programmatici, indichi l’intento di promuovere la candidatura dell’ente per l’ottenimento di fondi legati al Pnrr ovvero di eventuali bandi di altri soggetti alle tematiche del Pnrr si presenta inidonea allo specifico fine. È quanto stabilito dal Tar Valle d’Aosta, sentenza 10 maggio 2022, n. 28,  chiamato a pronunciarsi sull’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale, con la quale è stato individuato, quale “progetto pilota” della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono ed in stato di abbandono nell’ambito dell’intervento finanziato dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il progetto presentato da un Comune, con contestuale intesa tra la Regione ed il Comune medesimo ai fini della presentazione del suddetto progetto pilota al Ministero della Cultura.

Il Tar – sul presupposto assiologico per cui la correttezza formale e completezza contenutistica della decisione della giunta comunale incide sul piano sostanziale sul controllo in ordine al principio (anche) di matrice euro-unitaria della cd. sana gestione finanziaria dell’aiuto, anche in termini di emersione di situazione di conflitto di interesse dei singoli amministratori e della loro responsabilità individuale – osserva con riferimento al caso di specie che la delibera dell’ente locale per un verso, con oggetto plurimo, mentre prevede, al punto 3, di “presentare” la candidatura del Comune a bando della Fondazione San Paolo e per la linea B del bando borghi, dispone, invece, in termini generici e meramente programmatici, al punto 4, l’intento “promuovere” la candidatura del Comune ricorrente “per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR che siano coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione volto alla valorizzazione del borgo di Bard, avvalendosi anche delle competenze e delle professionalità messe a disposizione del Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino, dando in tal senso ampio mandato alla segretaria comunale previa, condivisione, anche verbale, con il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’ente”; per altro verso, tale delibera risulta, quanto al segmento procedurale de quo, priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche riguardo ai contenuti della proposta, sicché con evidenza è carente la specifica formazione di volontà da parte dell’Ente Comune, atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune.

 

 

PNRR, piccoli comuni: c’è tempo fino al 20 maggio per la presentazione delle candidature per accedere al Fondo assunzioni

Entro il 20 maggio p.v., i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono presentare le proprie candidature per l’ottenimento del contributo del Fondo di 30 milioni previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato di figure professionali necessarie per i progetti del Pnrr. L’applicativo, appositamente realizzato in collaborazione con Formez, è raggiungibile all’indirizzo https://www.lavoropubblico.gov.it/.

Successivamente si procederà all’emanazione del primo decreto con l’assegnazione dei contributi. Sulla base della disponibilità delle risorse, è previsto che vengano periodicamente riaperti i termini per le candidature, al fine di soddisfare le richieste dei Comuni in concomitanza con l’assegnazione di nuovi progetti.

Allegati:

Istruzioni operative per la compilazione
Faq

Applicativo Partecipazioni: prorogato al 27 maggio il termine di chiusura delle rilevazioni

Il Dipartimento del Tesoro, con comunicato di oggi, informa che per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 27 maggio 2022.

Gli enti sono comunque invitati a  procedere con sollecitudine alla trasmissione; non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione. Per informazioni sull’adempimento il Dipartimento rimanda all’avviso del 7 febbraio 2022 relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’applicativo è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION