PNRR: assegnate le risorse nazionali per favorire le attività di inclusione sociale

Con il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, gli uffici del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando hanno assegnato ai vari Ambiti territoriali sociali in Italia le risorse economiche, legate al PNRR, al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

Nel complesso, agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sono stati assegnati oltre 1.250 milioni di euro.

Le risorse sono stanziate per:

  • sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
  • percorsi di autonomia per persone con disabilità;
  • Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).

Nello specifico, la misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione, forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out e iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo.

Nelle tabelle consultabili nel Decreto sono indicati i comuni proponenti quali capofila dell’ambito territoriale sociale nel cui ambito sono stati candidati progetti, che quindi possono essere stati proposti ed essere localizzati in altri comuni dell’ATS.

Anci: Servizio di Tesoreria affidabile direttamente se l’importo è inferiore a 75mila euro

E’ ammissibile l’affidamento diretto da parte di un Comune del servizio di tesoreria il cui importo stimato sia inferiore a 75mila euro per tutto il periodo di affidamento, poiché risulta inferiore all’importo di 139mila euro previsto lett. a) del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020. Lo confermano  gli esperti di ANCI sulla base della vigente normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, prendendo spunto dal quesito inoltrato da un Comune.

“Ciò è legittimo – aggiungono – a condizione, però, che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, addivenendo all’aggiudicazione o individuazione entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena, in difetto, il possibile addebito, al responsabile unico del procedimento, di responsabilità per danno erariale. Inoltre – specificano – tale affidamento diretto potrà avvenire anche senza consultazione di più operatori economici, ma dovranno comunque essere rispettati i principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, e “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. Pertanto – concludono gli esperti – al fine di rispettare le suddette condizioni, qualora il Comune non disponga di elenchi o albi istituiti dall’Ente stesso che contemplino anche la categoria di soggetti idonei allo svolgimento del servizio in questione, dai quali attingere il soggetto con il quale contrattare nel rispetto del principio di rotazione, potrebbe essere valutata l’ipotesi  di ricorrere a una indagine esplorativa per raccogliere le manifestazioni di interesse di uno o più soggetti “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe” ai fini del successivo affidamento diretto del servizio (Fonte Anci).

Aggiornamento e revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l’anno 2022

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 12 maggio 2022, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ha deliberato l’approvazione, in esame definitivo, della nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per l’anno 2022 in relazione ai coefficienti di riparto per le funzioni: Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale al netto del servizio di Asili nido, Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale, Viabilità e Territorio, Trasporto pubblico locale.

La nota riguarda altresì la revisione dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei Fabbisogni standard relativi al servizio di Asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun Comune delle regioni a statuto ordinario. La Nota tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IMU e immobili costituiti in fondo patrimoniale

La convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi ai sensi dell’art. 167 c.c., che realizza un vincolo di destinazione su determinati beni affinchè i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non configura necessariamente la traslazione della proprietà de beni compresi nel fondo perché l’art. 168 1° comma c.c. prevede che essa possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi la conservazione della titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. Ne consegue che, nel caso di inserimento nella convenzione di una tale clausola di salvaguardia, risultante dalla documentazione prodotta in grado di appello, è infondato l’accertamento Imu notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, né è conferente l’argomento mosso dal Comune di Roma che il contribuente titolare del diritto, cui ea stato accertato solo il 50% dell’Imu, avrebbe dovuto eccepire la insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Comune.

In base a tale principio, la CTR Lazio, con sentenza del 19/04/2022 n. 1785, accoglie l’appello del contribuente, dichiarando infondato l’accertamento IMU nei confronti del coniuge non titolare del diritto reale sull’immobile costituito in fondo patrimoniale. In particolare, i giudici di secondo grado rigettano le ragioni dell’Amministrazione finanziaria secondo cui, peraltro, il titolare del diritto, cui è stato accertato solo il 50% del dovuto a titolo d’IMU, avrebbe dovuto eccepire l’insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION