Conversione DL 21/2022: Rettifica allegati al rendiconto 2021 degli enti locali

In sede di conversione in legge del DL n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato approvato l’emendamento che assegna al responsabile del servizio finanziario, in luogo del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali – concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (alle. a/2) – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma è analoga a quella contenuta nell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 con riferimento alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di rettifica rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Si rammenta che il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione da parte del consiglio dell’ente locale è ordinariamente fissato dall’articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Tra gli emendamenti approvati non figura la proroga del termine di approvazione dei rendiconti 2021 al 31 maggio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Conversione DL 21/2022: Utilizzo avanzi amministrazione disponibili per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia

Tra gli emendamenti approvati dalla 6^ e 10^ Commissione in sede referente alla legge di conversione del Dl 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, attualmente in discussione al Senato,  è previsto che le risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione degli enti locali, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzate, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 (articolo 37-bis, con l’inserimento dell’emendamento approvato 37.0.14).

La norma in esame, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti per gli enti locali dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, introduce una modifica all’articolo 13 del decreto legge n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022 (cd. “Sostegni-ter”), prevedendo l’inserimento di un nuovo periodo alla fine del comma 6 del predetto articolo. Si rammenta che l’articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell’articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19.

Più in dettaglio, il citato comma 6 ha esteso al 2022:

  • la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19(130) , in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del Testo Unico enti locali – il quale disciplina le specifiche finalità, indicate in ordine di priorità, per le quali l’ente locale può utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente;
  • la facoltà per gli enti locali di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza Covid-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio e con esclusione delle sanzioni comminate per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

L’emendamento approvato stabilisce che gli enti locali possono utilizzare per l’anno 2022 le risorse di cui al predetto articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020 – menzionato all’interno dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4/2022 – anche a fini di copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica.

La norma contempla, dunque, un ampliamento del perimetro finalistico verso il quale gli enti locali possono indirizzare, per l’anno 2022, l’utilizzo delle risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia. Tali risorse possono essere destinate, infatti, non più al solo finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza da Covid-19, bensì anche alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica. Per quanto concerne la determinazione dell’entità dei suddetti maggiori oneri, rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, quest’ultima prevede che si faccia riferimento al dato risultante dal confronto tra la spesa per energia elettrica dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nell’anno 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Opere pubbliche: al via la nuova piattaforma informatica per il pagamento delle compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa che da venerdì 13 maggio sarà operativa sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021. Si potrà accedere alla piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali. Domani sarà infatti pubblicato sulla G.U.R.I. il Decreto della Direzione generale della regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del 4 aprile 2022 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Secondo i termini fissati dalla norma, l’operatore economico o appaltatore, a partire dalle ore 12:00 del 13 maggio e fino al 27 maggio, potrà presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà nella citata piattaforma l’istanza di accesso al Fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-città: oltre 400 milioni di euro a comuni, città metropolitane e province

È stata raggiunta in Conferenza Stato-città, convocata oggi, sullo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze e per gli Affari regionali e le Autonomie, con il quale viene ripartito, per l’anno 2022, il contributo complessivo di 250 milioni di euro in favore dei comuni, delle città metropolitane e delle province (vedi nota metodologica; Riparto fondi comuni, Riparto fondi province e città metropolitane).

L’accordo è stato raggiunto nel corso della seduta della Conferenza Stato città presieduta dal sottosegretario Scalfarotto. Le risorse del fondo sono destinate alla spesa per energia elettrica e gas, e finalizzate a garantire la continuità dei servizi erogati:

  • per un importo complessivo di 200 milioni di euro ai comuni;
  • per un importo complessivo di 50 milioni di euro alle città metropolitane e alle province.

Nella stessa seduta, è stata raggiunta l’intesa anche sullo schema di decreto per il riparto di 100 milioni di euro per l’anno 2022, previsto dalla legge di bilancio per il 2022, al fine di concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previsto dalla legge n. 234 del 2021 (Nota metodologica; riparto ente per ente).

Infine, è stata raggiunta l’intesa con Anci e Upi sullo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2022, istituito al fine di ristorare i comuni, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle minori entrate derivanti:

  • dalle esenzioni dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, per autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • dall’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate da parte dei titolari di concessioni o di autorizzazioni.

Il complessivo importo di 82,5 milioni di euro viene attribuito per 63,75 milioni di euro per l’esonero previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e per 18,75 milioni di euro per l’esonero a favore dei commercianti ambulanti (Nota metodologica).

Allegati:

Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 anni: disponibili le risorse per gli esercizi finanziari 2021 e 2022

Il Ministero dell’Istruzione rende noto che sono stati registrati dagli organi di controllo i decreti ministeriali n. 87 – 88 – 89 del 7 aprile 2022, che ripartiscono le risorse del Fondo nazionale per il sistema di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni rispettivamente della prima e della seconda quota di risorse afferenti all’esercizio finanziario 2021 e dell’esercizio finanziario 2022, in base alle Intese assunte in sede di Conferenza Unificata (rep. atti 101/CU del 4 agosto 2021 e rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021).

Come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dal Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025, le risorse verranno erogate dal Ministero dell’Istruzione direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, indicati nelle programmazioni regionali. Tutti i documenti relativi al Piano di azione nazionale pluriennale sono disponibili sul sito del ministero nella sezione dedicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debito fuori bilancio da sentenza esecutiva anche in presenza di accantonamenti

La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 7/2022, fornisce il proprio parere in merito all’obbligo di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000, a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato di condanna di un Comune al pagamento delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, stante il precedente accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso.
La Sezione ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene al profilo della legittimità – poiché già dedotto in sede giudiziale – quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Ciò vale indipendentemente dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione, come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna. L’accantonamento di somme in bilancio non esime dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività.
Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio. Di conseguenza, l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa (art. 167, comma 3, TUEL), non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scorrimento graduatorie dei Comuni beneficiari delle risorse del fondo sisma da 120 milioni

Il Ministero dell’istruzione ha reso noto sul proprio sito lo scorrimento delle graduatorie dei Comuni beneficiari, delle risorse del fondo sisma da 120 milioni (decreto Miur 427/19), delle quattro regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) per la messa in sicurezza e adeguamento antisismica degli edifici scolastici. L’efficacia delle graduatorie è subordinata alla registrazione, attualmente in corso, dei relativi decreti da parte degli organi di controllo.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 427 del 21 maggio 2019, è stato istituito un fondo di 120 milioni destinati alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico statale richiedenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION