Tra gli emendamenti approvati dalla 6^ e 10^ Commissione in sede referente alla legge di conversione del Dl 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, attualmente in discussione al Senato, è previsto che le risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione degli enti locali, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzate, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 (articolo 37-bis, con l’inserimento dell’emendamento approvato 37.0.14).
La norma in esame, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti per gli enti locali dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, introduce una modifica all’articolo 13 del decreto legge n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022 (cd. “Sostegni-ter”), prevedendo l’inserimento di un nuovo periodo alla fine del comma 6 del predetto articolo. Si rammenta che l’articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell’articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19.
Più in dettaglio, il citato comma 6 ha esteso al 2022:
- la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19(130) , in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del Testo Unico enti locali – il quale disciplina le specifiche finalità, indicate in ordine di priorità, per le quali l’ente locale può utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente;
- la facoltà per gli enti locali di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza Covid-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio e con esclusione delle sanzioni comminate per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
L’emendamento approvato stabilisce che gli enti locali possono utilizzare per l’anno 2022 le risorse di cui al predetto articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020 – menzionato all’interno dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4/2022 – anche a fini di copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica.
La norma contempla, dunque, un ampliamento del perimetro finalistico verso il quale gli enti locali possono indirizzare, per l’anno 2022, l’utilizzo delle risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia. Tali risorse possono essere destinate, infatti, non più al solo finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza da Covid-19, bensì anche alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica. Per quanto concerne la determinazione dell’entità dei suddetti maggiori oneri, rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, quest’ultima prevede che si faccia riferimento al dato risultante dal confronto tra la spesa per energia elettrica dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nell’anno 2019.
Autore: La redazione PERK SOLUTION