Rimborso spese di viaggio agli amministratori comunali

Nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile agli amministratori comunali al di là di quelle per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art.84 TUEL.

È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez, Sicilia, con deliberazione n. 75/2022, in risposta ad una richiesta di parere di un Sindaco, il quale fa presente di aver ricevuto da un ex Assessore richieste di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, al di là delle necessarie partecipazioni alle sedute di Giunta o di Consiglio.

La Sezione ricorda che l’art. 84 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di ottenere un rimborso “per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.” In ordine al requisito della “necessarietà”, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.38/SEZAUT/2016/QMIG ha rilevato che è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.” E come del resto è affermato anche dalla successiva deliberazione.n.126/2019/PAR della Sez.  Marche, che afferma: “è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.L. n. 267/2000.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL “Energia”. La nota sintetica di lettura ANCI

ANCI ha pubblicato una nota sintetica sulle principali norme di interesse dei Comuni contenute nel dl “Energia” (decreto legge del 1 marzo 2022, n. 17), recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali”, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34 (G.U.  n.  98 del 28 aprile 2022 ed è entrata in vigore il 29 aprile 2022.

 

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Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è stato firmato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica concernente l’individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’art. 38 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157.

Ai comuni interessati è attribuito il gettito dell’IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell’imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. Tali soggetti dovranno inviare, tramite pec al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del  decreto nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale, elencati nelle Tabelle di cui all’articolo 2.
A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, nei successivi trenta giorni, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze comunicherà al Ministero dell’interno l’ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun comune, nell’ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021, sul pertinente capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION