Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6) in capo ad un consigliere – assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 2001. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno in merito alla contestabilità di una causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n. 6) TUEL in capo ad un consigliere assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art.31 comma 4-bis del dpr 380/2001 (abuso edilizio).
Secondo i tecnici del Ministero, la predetta causa di incompatibilità è inquadrabile nella categoria delle cosiddette “incompatibilità di interessi”; la ratio di tale previsione è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, all’esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. L’articolo 63, comma 1, n. 6), del D.lgs. n. 267/2000 contempla due distinte ipotesi, la prima prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora”, deve quindi trattarsi di un debito verso il comune con le seguenti caratteristiche: determinato nel suo ammontare, il debitore è esattamente individuato, è maturato il termine per il suo pagamento ovvero lo stesso non è sottoposto a termine né a condizione. La seconda parte della disposizione citata, contempla l’incompatibilità in caso di “colui che avendo … un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Nel caso di specie, è emerso che che il responsabile del servizio tecnico comunale aveva ordinato al consigliere comunale, responsabile dell’abuso edilizio e occupante l’immobile, di provvedere a sua cura e spese alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi entro XXX giorni dalla notifica. Successivamente, l’ufficio tecnico, accertava l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché la mancata impugnazione della stessa, disponendo, nei confronti del predetto consigliere comunale, la sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell’articolo 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001) ingiungendo al consigliere interessato il pagamento di tale somma entro XXX giorni dalla notifica con l’avvertimento che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine assegnato si procederà alla riscossione coattiva e alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.
Per il Ministero, l’ingiunzione di pagamento, al pari della cartella di pagamento, è idonea a far sorgere la causa di incompatibilità. Infatti, l’ingiunzione contiene un accertamento definitivo del debito e l’intimazione al pagamento con l’espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà al recupero coatto delle somme dovute. Si configura, dunque, nel caso in specie, un debito provvisto dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità, come indicato dall’articolo 63 comma 1 n. 6 del TUEL ai fini della integrazione dell’ipotesi di incompatibilità.
Autore: La redazione PERK SOLUTION