Unioni di comuni e comunità montane, contributi per i servizi gestiti in forma associata nell’anno 2022

Il Ministero dell’Interno informa che con proprio decreto del 6 maggio 2022, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2022.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. La trasmissione della certificazione, anche quest’anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.

Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione. La richiesta da parte degli enti interessati dovrà essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite il “Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali” (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) nelle risorse correlate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia, rimborso oneri per funzionamento commissione straordinaria

Con comunicato del 9 maggio 2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 4 maggio 2022, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 704 della legge n. 296/2000. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per l’anno 2021 e/o l’acconto per l’anno 2022 da destinare a spese di investimento.

Entro il prossimo 15 ottobre 2022 tutti gli enti la cui gestione commissariale è ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2022 oppure, nel caso di cessazione della gestione commissariale, una certificazione a consuntivo (allegato mod. B) delle spese sostenute nell’anno 2022. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo anche gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2019, 2020 e 2021 e risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548043 ed alla e-mail pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di P.E.C.).

Ai fini della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, il Ministero riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

“… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta.
Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Allegati:

Modello A 2022
Modello B 2022
Modello B 2021
Modello B 2020
Modello B 2019

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Causa di incompatibilità in capo ad un consigliere/assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento

Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6) in capo ad un consigliere – assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 2001. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno in merito alla contestabilità di una causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n. 6) TUEL in capo ad un consigliere assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art.31 comma 4-bis del dpr 380/2001 (abuso edilizio).

Secondo i tecnici del Ministero, la predetta causa di incompatibilità è inquadrabile nella categoria delle cosiddette “incompatibilità di interessi”; la ratio di tale previsione è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, all’esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. L’articolo 63, comma 1, n. 6), del D.lgs. n. 267/2000 contempla due distinte ipotesi, la prima prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora”, deve quindi trattarsi di un debito verso il comune con le seguenti caratteristiche: determinato nel suo ammontare, il debitore è esattamente individuato,  è maturato il termine per il suo pagamento ovvero lo stesso non è sottoposto a termine né a condizione. La seconda parte della disposizione citata, contempla l’incompatibilità in caso di “colui che avendo … un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti,  abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Nel caso di specie, è emerso che che il responsabile del servizio tecnico comunale aveva ordinato al consigliere comunale, responsabile dell’abuso edilizio e occupante l’immobile, di provvedere a sua cura e spese alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi entro XXX giorni dalla notifica. Successivamente, l’ufficio tecnico, accertava l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché la mancata impugnazione della stessa, disponendo, nei confronti del predetto consigliere comunale, la sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell’articolo 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001) ingiungendo al consigliere interessato il pagamento di tale somma entro XXX giorni dalla notifica con l’avvertimento che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine assegnato si procederà alla riscossione coattiva e alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.

Per il Ministero, l’ingiunzione di pagamento, al pari della cartella di pagamento, è idonea a far sorgere la causa di incompatibilità. Infatti, l’ingiunzione contiene un accertamento definitivo del debito e l’intimazione al pagamento con l’espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà al recupero coatto delle somme dovute. Si configura, dunque, nel caso in specie, un debito provvisto dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità, come indicato dall’articolo 63 comma 1 n. 6 del TUEL ai fini della integrazione dell’ipotesi di incompatibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cassa Depositi e Prestiti: differimento rate per i Comuni del sisma Centro Italia

CDP interviene a sostegno della finanza locale, consentendo agli Enti Locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 la sospensione del pagamento delle rate del 2022, liberando
risorse al fine di agevolare il superamento dello stato emergenziale. In particolare, la misura prevede per gli enti locali colpiti dai suddetti eventi sismici appartenenti alle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, il differimento del pagamento delle rate dei piani di ammortamento originari in scadenza nel 2022 al quinto anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza sanzioni ed interessi.
Gli enti che non volessero beneficiare dei citati differimenti, dovranno trasmettere, entro il 13 maggio p.v., apposita comunicazione all’indirizzo pec cdpspa@pec.cdp.it.
L’iniziativa, rivolta agli enti colpiti dagli eventi sismici, consentirà di liberare risorse finanziarie per supportare le esigenze connesse al perdurare della situazione di emergenza.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

MiTE e ENEA lanciano il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e il Presidente dell’ENEA, Gilberto Dialuce, lanciano il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (PNPE2), destinato a svolgere una funzione informativa e di assistenza per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Si tratta di uno strumento che risponde a più esigenze e che offre un insieme di servizi nel campo dell’efficienza energetica. Innanzitutto, il singolo cittadino può trovare dati ed elaborazioni personalizzate per orientarsi sulle opportunità di investimento per il proprio immobile.  Le stesse informazioni sono rese disponibili, in forma aggregata, per finalità statistiche e di studio, grazie all’integrazione nel sistema del portale dei dati degli Attestati di Prestazione Energetica degli immobili (APE) contenuti nelle piattaforme regionali.

Il portale è inoltre in grado di fornire informazioni e supporto tecnico al Ministero della Transizione Ecologica e alla Conferenza Unificata per il monitoraggio degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica, per l’integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, e per l’elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione relativi alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare del Paese.

Il Portale, la cui realizzazione e gestione è stata affidata all’ENEA, è una assoluta novità prevista dai decreti attuativi della Direttiva Europea 2018/844/UE, che modifica le precedenti su efficienza energetica, in un’ottica di ottimizzazione del rapporto tra oneri e benefici delle misure di sostegno e degli investimenti in efficienza energetica per la collettività.  Il portale è stato inserito tra le “riforme abilitanti” indicate nel PNRR per la misura M2C3 (efficienza energetica e riqualificazione degli edifici).

Chiave di volta per la sua completa realizzazione è l’interconnessione con diversi database. Ad oggi, sono già inter-operative nel sistema le basi di dati sviluppate da ENEA. In particolare, sono stati integrati i dati presenti nelle piattaforme regionali di attestati delle prestazioni energetiche (APE-R), nei siti regionali di catasto impianti termici (CIT-R), nei portali per le politiche di sviluppo territoriale (ESPA-PAES) e in quelli per le diagnosi energetiche delle imprese (AUDIT 102), tutte raccolte e gestite dal Dipartimento Efficienza Energetica dell’Agenzia. In ottemperanza alla normativa, verranno nel futuro integrate anche gli ulteriori database relativi alla gestione di altre amministrazioni (Fonte MITE).