Rinnovo CCNL Funzioni locali: approvato l’atto di indirizzo integrativo

Nella seduta di oggi, 3 maggio 2022, i Comitati di settore Autonomie locali e Regioni-Sanità hanno approvato l’integrazione dell’Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2019/2021.
Si perfeziona così l’ultimo tassello per completare il quadro degli indirizzi per la negoziazione del nuovo contratto, anche con riferimento alle novità normative contenute nella Legge di Bilancio per il 2022.
Esprimiamo soddisfazione per un’integrazione dell’Atto di indirizzo che salvaguarda l’autonomia degli Enti del comparto rispetto alle maggiori risorse necessarie per gli adeguamenti del trattamento economico accessorio e dell’ordinamento professionale previste dalla Legge di Bilancio” così Jacopo Massaro, sindaco di Belluno e Presidente del Comitato di settore Autonomie locali. “Rimane il tema dell’impatto di tali maggiori oneri a carico dei Bilanci, per cui abbiamo chiesto, insieme alle Regioni, di individuare le soluzioni normative necessarie per evitare che nel 2022, anno in cui devono essere erogati gli arretrati contrattuali, la capacità assunzionale degli Enti, oggi fondata sulla sostenibilità finanziaria, venga eccessivamente compressa”.

“L’integrazione dell’atto di indirizzo è un fatto positivo perché permetterà ad Aran, anche con riferimento al trattamento economico, di accelerare sulla trattativa in corso per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni Locali nella consapevolezza delle adeguate risorse che gli enti metteranno a disposizione per un rinnovamento che passerà attraverso un nuovo  ordinamento professionale.”, ha sottolineato Davide Caparini, Assessore al bilancio della regione Lombardia e Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità. “Continuiamo poi a lavorare per individuare soluzioni affinché gli arretrati contrattuali siano neutralizzati con riferimento alla spesa complessiva del personale rilevata per le capacità assunzionali. Ma soprattutto – ha concluso Caparini – abbiamo individuato la possibilità, con l’integrazione dell’atto di indirizzo, di riconoscere, anche attraverso l’utilizzo delle risorse aggiuntive per il salario accessorio, l’enorme lavoro effettuato dagli addetti alle attività di protezione civile sia nell’ambito della pandemia che nell’ambito dell’emergenza profughi Ucraina”.

Corretto trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova

L’Aran, con l’orientamento CFL159, in riferimento al trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova, richiamato l’art. 20 (Periodo di prova), comma 5 del CCNL del 21 maggio 2018, ai sensi del quale “Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova”, chiarisce che ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, occorra fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 36, comma 10, del richiamato CCNL del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto ex art, 20 comma 4, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.

La disciplina contrattuale che regola il generale sistema di computo, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, trova applicazione nei confronti di tutto in personale in servizio, ed evidentemente, anche di coloro che siano stati assunti da meno di un triennio.

 

Autore: La redazione PERK SOLTION

Invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali – Guida operativa

Il Dipartimento delle Finanze, in relazione alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, come sostituito dall’art. 1, comma 10, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, di recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 20 luglio 2021, recante l’individuazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.

Si rammenta, peraltro, che, come precisato con risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità, nonché di quelli relativi alla firma elettronica e al formato dei file parimenti previsti dalle specifiche tecniche, non costituisce un impedimento alla pubblicazione della delibera sul sito internet www.finanze.gov.it e alla conseguente acquisizione di efficacia. Nel caso in cui, pertanto, la ricevuta generata automaticamente dal sistema riporti l’esito negativo dei controlli inerenti i suddetti requisiti, non è dovuto – e anzi nemmeno consentito – un ulteriore inserimento della delibera, che, ove eseguito, verrà cancellato d’ufficio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ok dal Cdm al Decreto aiuti: nuovi fondi per gli enti e sblocco avanzo libero

Nella seduta di ieri, 2 maggio 20222, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, c.d.decreto Aiuti“.

Il provvedimento, molto articolato, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

  • energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
  • imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
  • lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
  • enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
  • accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. Sono stanziati complessivamente 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016.
È incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (c.d. “Fondo affitti”).

In ragione dell’aumento dei prezzi dell’energia, il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro. Per garantire la continuità dei servizi erogati, i contributi già stanziati in favore degli enti locali dal decreto-legge n. 17/2022 sono integrati con 200 milioni di euro (170 milioni in favore dei comuni e 30 milioni in favore di province e città metropolitane).

Sono stanziati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 destinati alle province, alle città metropolitane, alle regioni a statuto ordinario e ad alcune regioni a statuto speciale che hanno subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC auto. Per rafforzare gli interventi del PNRR, ai comuni con popolazione superiore a 800 mila abitanti sono riconosciuti contributi per un totale di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e il 2024, 100 milioni di euro per il 2025.  Sono stanziati 30 milioni di euro per il 2022 e 15 milioni di euro per il 2023 per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane in procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario.

Come anticipato nella nostra precedente news del 28 aprile u.s., è inserita la norma che consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.

In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI: Accordo quadro Anci-Conai. Il bando per i contributi sulle attività di comunicazione locale 2022

L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è, come noto, lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.
L’Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali valide dal 1° gennaio 2020 (Accordo quadro ANCI-CONAI 2020-2024), e dagli Allegati Tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera. Le convenzioni dell’Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell’Accordo Quadro stesso.
Operativamente, ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell’Allegato Tecnico relativo. Parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo. Il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono gli oneri della raccolta differenziata.
Anci ricorda che l’accordo quadro 2020-2024 riserva particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale. Per contribuire a questa importante attività di supporto al servizio di raccolta differenziata il sistema Conai/Consorzi di filiera conferma anche per il 2022 l’individuazione di un budget (scarica il bando) di un milione e cinquecentomila euro da dedicare alle attività di comunicazione nei territori.
La struttura tecnica Anci-Conai è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo dedicato strutturatecnica@anci.it. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION