UPI, La nuova disciplina delle assunzioni nelle Province

Il decreto interministeriale dell’11 gennaio 2022 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022), attuativo dell’articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria. Il DM prevede che dal 2022 le Province possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demografica. Per la verifica della situazione di partenza, sulla base di quanto previsto dal decreto, ogni ente dovrà preliminarmente verificare la sua posizione rispetto ai valori soglia individuati:
• individuare la propria fascia demografica in base all’art. 156, comma 2, TUEL;
• calcolare l’incidenza della propria spesa di personale dell’ultimo rendiconto approvato (cfr. circolare Dipartimento Funzione Pubblica 13 maggio 2020 – GU 11.9.20: macroaggregato U.1.01.00.00.000, e codici di spesa U1.03.02.12.001-002-003-999) rispetto alla media degli accertamenti delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, nettizzata dall’FCDE del bilancio di previsione, eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente, dell’ultima annualità considerata (ad esempio spesa di personale da rendiconto 2020, entrate correnti 2018/19/20 e bilancio di previsione 2020 per il FCDE), sulla base dei dati comunicati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020, le spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed effettuate a decorrere da 2021, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia. Nel caso di finanziamento parziale ai fini del calcolo del valore soglia non rileva l’entrata e la spesa di personale per l’importo corrispondente al finanziamento stesso. La spesa per le assunzioni a tempo determinato a valere sui progetti PNRR che sarà effettuata a partire dal 2022 in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022 va sottratta dal calcolo delle spese di personale ai sensi del decreto, già a partire dall’incidenza calcolata nei rendiconti 2022-23-24.
Al riguardo, l’UPI ha pubblicato il materiale del webinar, tenutosi lo scorso 5 aprile, sulla nuova disciplina delle assunzioni nelle Province. Di seguito il materiale pubblicato:

DL Aiuti, Rinvio PEF TARI al 31 maggio 2022

I Comuni avranno più tempo per approvare le tariffe della Tari: lo dice il viceministro all’Economia Laura Castelli interpellata dall’Ansa a Montecitorio. Con il decreto aiuti, assicura, arriverà la risposta alla richieste dei sindaci: “Da quest’anno, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, tariffe e regolamenti Tari oltre il 30 aprile”, nel caso in cui il termine per chiudere i bilanci preventivi “venga posticipato”. Si introduce “un automatismo, allineando le scadenze e superando la necessita di intervenire con una norma ad hoc ogni volta”, evitando così di dovere riapprovare i bilanci”.
Il provvedimento è atteso in Consiglio dei ministri per l’inizio della prossima settimana, lunedì con grande probabilità.

Bozza della norma che potrebbe essere inserita nel prossimo decreto:
All’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

La disposizione consentirebbe ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.
Con riferimento all’ipotesi in cui l’approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI avvenga in data successiva all’adozione del bilancio di previsione del singolo comune e allo scopo di evitare l’onere della riapprovazione complessiva dello stesso, l’ultimo periodo della norma consente di effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aran, incremento fondo risorse decentrate per recupero IMU e TARI

In riferimento alla previsione contenuta all’art. 1, comma 1091 (accertamento IMU e TARI) della Legge n.145/2018, e alle modalità di incremento del Fondo risorse decentrate, l’Aran, con l’orientamento applicativo AFL51, conferma che la norma contrattuale contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020 prevede meccanismi di alimentazione del Fondo, nel suo complesso, con risorse derivanti da “specifiche disposizioni di legge”.

L’Agenzia ritiene che le risorse di cui trattasi, previste dall’art. 1, comma 1091 della Legge n.145/2018, possano alimentare il Fondo a titolo di “risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge”, ex art. 57, comma 2, lett. b), e i criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione integrativa ex art. 45, comma 1, lettera e) “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Galleggiamento Segretari, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL 50 l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’istituto del “galleggiamento” di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali, evidenziando che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.

In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza. Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION