ANCI: l´accesso agli atti della PA è legittimo se sussista un interesse diretto e non leda la privacy

“La legge 241/90 e segnatamente l’art. 22, lett. b) riconosce il diritto di accesso agli atti e documenti della pubblica amministrazione, purchè l’istante sia portatore di un interesse “diretto, concreto ed attuale” corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Lo ricordano gli esperti del servizio Anci rispondendo ad un quesito posto da un Comune in materia di edilizia. “Dato che l’interesse deve assumere tali caratteristiche – spiegano – la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endo-procedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei propri confronti. Non a caso la richiesta di accesso, come previsto dall’articolo 25, comma 2 della legge citata, deve poi essere motivata, nel senso che devono essere indicate le ragioni che spingono l’interessato a prendere visione degli atti amministrativi. In buona sostanza – proseguono nel ragionamento gli esperti – per ottenere l’ostensione degli atti e/o documenti richiesti l’interessato deve dimostrare di essere titolare di una posizione qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. Del resto la fattispecie del “controllo generalizzato” è espressamente prevista come ipotesi di esclusione del diritto d’accesso ex art. 24, comma 3, Legge 241/90”. Esclusione ribadita anche dalla giurisprudenza successiva (TAR Campania Napoli, sez. VIII, Ordinanza 18 settembre 2020 n. 3888) la quale ha affermato che “l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; inoltre, l’ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione”. Trattandosi poi, nel caso di specie, d’interventi edili realizzati nel territorio comunale da parte di un’impresa, gli esperti avvertono che la pubblica amministrazione – deputata a vagliare i profili di legittimazione – è tenuta, prima ancora di pronunciarsi in merito alla richiesta, a dare comunicazione dell’istanza a tutti coloro che “individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (cosiddetti “controinteressati” ex articolo 22, comma 1, lettera c, legge 241/90), i quali potrebbero eventualmente proporre opposizione motivata alla richiesta di accesso (articolo 3 Dpr 184/2006).

Contributi per progetti di rigenerazione urbana: firmato il decreto interministeriale

Il ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanza Daniele Franco, ha assegnato, con decreto firmato il 22 aprile scorso, e il cui avviso è in corso di pubblicazione, le risorse ai soggetti attuatori dei piani urbani integrati finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il decreto riporta l’elenco definitivo dei 31 piani urbani integrati (PUI) finanziabili selezionati e presentati dalle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2”.
Nello specifico, le progettualità riguardano investimenti per il miglioramento di ampie aree urbane degradate per la rigenerazione e la rivitalizzazione economica, con una particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione delle infrastrutture.
L’obiettivo, dunque, è la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, in particolare attraverso:
a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;
b) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e al potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane, mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nomina segretari comunali nei Comuni fino a 5mila abitanti e ampliamento turn-over al 120%

Via libera dalla seduta straordinaria della Conferenza Stato Città al provvedimento del Consiglio direttivo dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali per sopperire alla carenza di segretari comunali nei Comuni più piccoli. E’ stato approvato lo schema di decreto del Ministero dell’Interno che prevede criteri e modalità attraverso cui può essere autorizzata la nomina per un periodo di sei mesi (prorogabile a 12 mesi) di segretari neoassunti (fascia C) anche nelle sedi singole o convenzionate con una popolazione tra 3 mila e 5 mila abitanti e non più solo nei Comuni fino a 3 mila abitanti. Inoltre, è stato ampliato il turn-over dei segretari comunali al 120% prevedendo ulteriori 33 unità oltre a quelle già autorizzate per il 2022 (fonte Anci).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrata: omessa insinuazione al passivo e note di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 181 del 7 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA per l’omessa insinuazione al passivo fallimentare.
L’Agenzia evidenzia che per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali […] rimaste infruttuose» si realizza allorquando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
– il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
– la pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo», ovvero quando «si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore».
Alla luce sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-146/19) dell’11 giugno 2020, il presupposto in parola può dirsi realizzato laddove il creditore dimostri che la sua “inerzia” consegue alla preventiva valutazione di “antieconomicità” della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore.
Ne deriva che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito. D’altronde, il creditore che omette di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo “antieconomica” la partecipazione al concorso, non beneficia dell’interruzione della prescrizione prevista dall’articolo 2945, secondo comma, del codice civile, che spetta esclusivamente ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la propria pretesa creditoria nelle more dello svolgimento della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica e speciali poteri attribuiti ai Sindaci

L’art. 7-ter, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 22 attribuisce al Sindaco, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, la facoltà di adottare un decreto per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, riconoscendosi a tale provvedimento anche il valore di atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento. La natura di norma speciale della previsione in questione, derivante dalle particolari esigenze legate al periodo emergenziale, impone un’interpretazione rigida della stessa, che non consente di ampliare il relativo ambito di applicazione in virtù del dichiarato intento di accelerazione delle procedure e che, per converso, richiede di circoscrivere gli straordinari poteri riconosciuti ai Sindaci nei limiti di tempo e contenuto previsti dalla legge stessa, in osservanza del principio di legalità sostanziale. Non può pertanto ritenersi che il decreto sindacale, oltre ad assumere la particolare efficacia riconosciuta espressamente dalla norma (valore di atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza), possa implicare in via automatica anche la variazione della strumentazione urbanistica, dovendosi ritenere conseguentemente che l’esercizio di tale potere straordinario sia circoscritto ai casi in cui l’adozione della variante non sia necessaria, ossia per le ipotesi di (riscontrata e dimostrata) conformità urbanistica dell’opera.
È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2556. La Sezione ha chiarito che la conformità urbanistica rappresenta presupposto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, in relazione alle quali si procede alla espropriazione. Ne consegue che l’eventuale incompatibilità con le previsioni urbanistiche, possibilmente derivante da una localizzazione dell’opera in area con destinazione non conforme, richiede la preventiva adozione di specifica variante allo strumento urbanistico in vigore. L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, quale fase funzionale a dare attuazione alla localizzazione dell’opera, presuppone pertanto la sussistenza della conformità urbanistica, non potendo quindi prescindersi da tale preliminare attività, ipotizzando che l’apposizione del vincolo valga anche come variante allo strumento urbanistico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 dell’art. 67 CCNL 2018, con l’unica eccezione “delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 51/2022, in risposta ad un quesito posto da un Comune in dissesto finanziario, in merito alla procedura e alle regole di contabilizzazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate.
La magistratura contabile ha chiarito che nel caso degli enti locali dissestati esiste un divieto pressoché assoluto di alimentare il Fondo con risorse variabili (con l’unica eccezione ammessa per quelle previste da disposizioni di legge e destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente). La ratio sanzionatoria e di prevenzione finanziaria appare chiara nella disposizione contrattuale relativa al dissesto, essendo l’ente in una condizione patologica in cui è privo dei documenti contabili fino all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e deve porre in essere una rigida e predeterminata legislativamente politica di riduzione della spesa, finalizzata a riportare in bonis l’ente in condizione di insolvenza.
L’ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, di cui al comma 3, lett. c, dell’art. 67. Ciò appare coerente con la scelta del legislatore di consentire la prosecuzione dell’attività amministrativa ordinaria post dissesto, seppure assicurando “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto” (art. 245, comma 3, TUEL), mentre l’organo straordinario di liquidazione “ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4, TUEL).
Il procedimento non subisce alcuna interruzione e può essere portato alla sua conclusione, seppure naturalmente nell’ambito dei rigidi paletti fissati dal legislatore e dal contratto nazionale. Ne segue che l’organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere, ancora più rilevante e delicato ai fini della verifica dei vincoli di cui si è scritto, come d’altronde conferma quanto disposto nel punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, tenendo conto della programmazione e autorizzazione di spesa dell’ultimo bilancio approvato o di quelli successivi all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a seconda della fase in cui si trova l’ente e all’annualità presa in considerazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION