Decreto Bollette, convertito definitivamente in legge

Con 207 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 2588, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 sul contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, c.d. “decreto bollette”.

Disposizioni in materia di incremento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica (art. 19-ter)
Si prevede che, al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di incremento dell’efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull’ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sentita la Conferenza unificata, siano stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo determinati criteri.

Proroga dell’approvazione di documenti contabili da parte delle regioni e delle province autonome (art. 26, comma 2-ter)
La disposizione proroga i termini di approvazione di documenti contabili da parte delle regioni e delle province autonome. In particolare si dispone la proroga dell’approvazione del rendiconto relativo all’anno 2021 da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022 (anziché entro il 31 luglio), con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 30 aprile), nonché la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2021 al 30 novembre 2022 (anziché al 30 settembre).

Contributi straordinari agli enti locali (art. 27)
Si incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2022 le risorse del fondo di ristoro ai comuni a seguito dei minori incassi dell’imposta di
soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, relativi al secondo trimestre del 2022. Viene istituito un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. È previsto un contributo di 22,6 milioni di euro per l’anno 2022 a sostegno dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019.

Misure di rigenerazione urbana (art. 29)
Sono previste una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati. A tale fine, si prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel D.M. 30 dicembre 2021 del Ministero dell’interno e l’assegnazione, con successivo decreto ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026, con obbligo a carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto del rispetto di determinati criteri. Sono inoltre individuate le dotazioni finanziarie, presenti in diverse disposizioni di legge, che vengono ridotte, al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo. È previsto, altresì, il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno. In conseguenza degli interventi previsti, viene poi abrogata la norma che permette alle regioni, a decorrere dall’anno 2023, di assegnare specifiche risorse previste nella legge di bilancio 2019, per il finanziamento delle opere degli enti locali, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del D.M. 30 dicembre 2021.

Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 35-bis)
Si prevede l’obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali e relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con risorse previste dal PNRR.

Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 (art. 41)
Si estende al 2022 la disposizione che consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei
mutui, in scadenza nel corso dell’esercizio, concessi ai comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incremento incentivazione per funzioni tecniche in caso di perizia di variante suppletiva

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 2 del D.lvo n. 50/2016”.
Nel caso di specie, la Provincia istante ha chiesto di sapere se “nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per varianti dei contratti di appalto, autorizzate dal RUP, che comportino maggiori opere o lavori e un incremento dell’importo a base di gara … sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi relativi all’incremento dell’importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante con i seguenti criteri: il fondo è riferito al nuovo importo lordo a base di gara; l’incremento del Fondo deve corrispondere all’incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale; il Fondo così ricalcolato deve rispettare comunque il limite massimo del 2% del nuovo importo lordo a base di gara di cui all’art.113 comma 2 del Codice dei contratti”.
La Sezione rammenta che la giurisprudenza contabile si è già interessata della questione, evidenziando la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi e sottolineando che i due aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza.
Si è, dunque, ritenuto che l’incremento del fondo possa essere ammesso solo in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità, non siano ascrivibili ad un difetto di programmazione, e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica posto che può costituire oggetto d’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del codice degli appalti “solo lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche, e non qualunque generica partecipazione del personale dipendente della stazione appaltante al ciclo di gestione del contratto pubblico”. In tali evenienze l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara”, anche alla stregua di un esito interpretativo che ha trovato di recente conferma nel D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso Dicastero.
Considerato, dunque, che l’incentivo risulta correlato al compimento di attività che potenziano l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della spesa, in caso di varianti l’incremento del fondo potrà avvenire, esclusivamente ove ricorrano tali presupposti la cui effettiva sussistenza deve essere accertata dall’amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti, relazione sulle misure a sostegno dei disabili nel periodo emergenziale

La Corte dei Conti ha pubblicato la relazione su “Le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’art 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La situazione pandemica e le relative misure di contrasto, evidenzia la Corte dei Conti, hanno causato una forte domanda di protezione sociale diffusa e di tutela delle persone fragili, riscontrando anche una disomogeneità territoriale nei servizi sociali erogati e sottolineando come pesi ancora la mancata definizione dei livelli minimi di servizio.
Con riferimento all’incremento di Fondi già esistenti (Fondo per le non autosufficienze e Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), disposto “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, non è stato possibile svolgere alcuna verifica mirata in mancanza della previsione di procedure atte ad assicurare la finalizzazione di dette risorse al superamento, nell’immediato, delle molteplici problematiche che la pandemia ha posto alle persone con disabilità.
Secondo questi dati poco meno della metà delle risorse trasferite alle Regioni risultano essere state dalle stesse erogate alle strutture per le finalità legate all’emergenza: “Appare difficile individuare le ragioni della parziale utilizzazione delle risorse rese disponibili in un settore, quale quello dei servizi sociali e, più in particolare, delle misure di sostegno alle persone con disabilità, strutturalmente carente di fondi, soprattutto alla luce della finalizzazione delle stesse a spese necessarie per assicurare l’erogazione delle in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. La situazione emergenziale ha certamente influito sull’attuazione del programma previsto, determinando un certo ritardo nell’esecuzione delle procedure finalizzate all’assegnazione delle risorse ai destinatari finali”.
Per la Corte dei Conti non risulta possibile, inoltre, allo stato degli atti, verificare se ed in quale misura le risorse siano state sovrastimate rispetto alle effettive esigenze, considerati anche i criteri utilizzati per il relativo riparto, e se ed in quale misura la parziale utilizzazione delle stesse risorse sia da ricollegare ad una riduzione dell’attività delle strutture a favore delle persone con disabilità.
La differenziazione rilevata a livello regionale nell’uso delle risorse del fondo riflette la forte disomogeneità che “caratterizza l’erogazione dei servizi sociali”, perdurando la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Comunque “ l’apposizione di vincoli di destinazione specifica alle risorse trasferite per sostenere l’erogazione di tali prestazioni ha consentito, quanto meno, di verificare la corretta utilizzazione delle risorse medesime e di garantirne una riallocazione programmata nell’ambito del bilancio statale”.
Viene evidenziato tra l’altro che l’assegnazione delle risorse per finalità specifiche non è stata accompagnata dalla previsione di alcuna rendicontazione e monitoraggio, così rendendo difficile la verifica sulla corretta loro utilizzazione.
Con riferimento ai servizi sanitari differibili e alle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, “la definizione della remunerazione dei gestori per le prestazioni erogate con le forme alternative consentite, è risultata piuttosto generica e sostanzialmente rimessa alla relativa rendicontazione, sulla base di criteri non sufficientemente definiti”. A fronte della sospensione dei servizi, il meccanismo di finanziamento dei gestori è rimasto, inoltre, esposto al rischio di un’interpretazione delle disposizioni tale da disincentivare la rimodulazione dell’erogazione dei servizi.
Di difficile individuazione, secondo la magistratura contabile, sono “le ragioni del parziale utilizzo delle somme rese disponibili in settori, come servizi sociali e sostegno a persone con disabilità, strutturalmente carenti di fondi. La differenziazione a livello regionale e la connessa disomogeneità nell’erogazione dei servizi sociali fa ritenere che l’organizzazione territoriale abbia influito sull’uso efficace e tempestivo delle risorse statali”. Nell’ambito della situazione emergenziale imposta dall’epidemia, che condiziona la riapertura delle strutture semiresidenziali: “la prestazione dei servizi alle persone con disabilità, il legislatore ha riaffermato con forza la necessità di garantire la continuità della relativa erogazione, anche attraverso una riprogrammazione a livello territoriale e un potenziamento della relativa offerta”.

ANCI, Avviso per Comuni e Unioni sul percorso di formazione e accompagnamento sui Neet

ANCI ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco dei Comuni e delle Unioni di Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet (scarica il format di iscrizione e le Faq del 5 aprile e le Faq del 15 aprile).
In linea con il Piano NEET – adottato il 19 gennaio 2022 con decreto del Ministro per le Politiche Giovanili di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – l’obiettivo generale di questa Manifestazione di interesse è quello di individuare i Comuni o le Unioni di Comuni che abbiano già avviato percorsi all’interno dei loro territori, con gli stakeholders e le associazioni locali, per ingaggiare, mappare e attivare i NEET presenti nella loro comunità e che siano interessati ad avviare, con il supporto di ANCI, un percorso di formazione e crescita delle competenze utile a sviluppare progettualità locali innovative. Questo percorso permetterà di diffondere sul territorio nazionale, in una fase successiva, approcci e modelli già sperimentati dai Comuni e sviluppare nuovi interventi e politiche locali di coinvolgimento dei giovani NEET.
L’Avviso avrà scadenza il 29 aprile 2022 alle ore 13,00 ed eventuali richieste di chiarimento sulle modalità di partecipazione possono essere avanzate scrivendo all’indirizzo email bandigiovani@anci.it entro il 22 aprile 2022.

Ministero Interno, rideterminato in un totale di 200 unità il fabbisogno di segretari comunali

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che è stata approvata la rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali, nella misura massima consentita dalle attuali disposizioni, pari a ulteriori 33 unità, che si aggiungono alle 167 già definite per un totale di 200 nuovi segretari.
La decisione è stata presa nel corso della riunione del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali presieduto dal sottosegretario Ivan Scalfarotto.
Nel corso dell’incontro sono state esaminate le nuove disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4, concernenti la possibilità, per i segretari di fascia iniziale, di assumere la titolarità in sedi fino a 5.000 abitanti, a partire dal 2022 e per tutta la durata di svolgimento del Pnrr, previa richiesta del sindaco e autorizzazione del ministero dell’Interno, per un periodo di sei mesi, prorogabile fino a dodici. Sono stati, inoltre, definiti i criteri e le modalità applicative da recepire con un decreto del ministro dell’Interno.
Infine, si è proceduto ad informare il Consiglio che nel prossimo mese di luglio, al termine degli esami finali, saranno iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali i partecipanti alla sessione ordinaria del Coa 6 destinata a 291 Segretari, ai quali si aggiungeranno a settembre gli ulteriori 221 corsisti della sessione aggiuntiva del Coa 6, per un totale di oltre 500 nuovi segretari comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION