La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 13 aprile 2022, ha reso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. Con il decreto sono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, pertanto per quest’anno, entro il 30 giugno 2022.
In merito ai soggetti tenuti alla dichiarazione e alle sanzioni previste dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione, IFEL in una nota informativa, ricorda che, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.
Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).
Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità
istituzionali e di controllo. Infine, viene precisato che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION