Imposta di soggiorno, nuovo modello di dichiarazione

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 13 aprile 2022, ha reso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. Con il decreto sono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, pertanto per quest’anno, entro il 30 giugno 2022.
In merito ai soggetti tenuti alla dichiarazione e alle sanzioni previste dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione, IFEL in una nota informativa, ricorda che, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.
Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).
Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità
istituzionali e di controllo. Infine, viene precisato che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un Comune in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali

L’attività posta in essere da parte di un Comune, in attuazione di un’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, riguardante la cessione di materiali litoidi e vegetali in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali, non appare riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 194/2022, evidenziando che nel caso di un’attività resa da un Comune sia necessario stabilire, in primo luogo, se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione sia esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica (rectius d’impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali (citato articolo 4) e unionali (cfr. articolo 9 della citata Direttiva n. 112/2006/CE).
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, emerge che il Comune abbia affidato, con due appositi contratti, la realizzazione degli interventi di disalveo, consistenti nella rimozione dei materiali alluvionali (litoidi e vegetali) da due corsi d’acqua, a due ditte specializzate alle quali lo stesso ente locale è tenuto a cedere in “compensazione” il predetto materiale, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2 dell’Ordinanza. Sulla base di quanto rappresentato, il Comune agisce in virtù delle sue funzioni in un contesto di urgenza ed eccezionalità, in considerazione dello stato di calamità in cui versa il proprio territorio per eventi alluvionali e la necessità di ripristinare l’immediata ripresa delle attività produttive e, da ultimo, eliminare lo stato di pericolo sul territorio comunale. Pertanto, l’attività posta in essere dal Comune, in attuazione della predetta Ordinanza, non appare riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa come sopra delineata.
Per quanto attiene alle prestazioni relative agli interventi di disalveo, che le ditte affidatarie si impegnano contrattualmente a realizzare, in controprestazione alla cessione suddetta, l’Agenzia ritiene che le stesse siano fiscalmente rilevanti ai fini IVA, verificandosi congiuntamente in capo alle imprese affidatarie sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo di cui al d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che tali prestazioni debbano essere assoggettate ad IVA, con aliquota ordinaria, in base al valore normale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, per il quale la base imponibile “per le operazioni permutative di cui all’art. 11, dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aziende speciali, il ripiano del disavanzo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 44/2022, fornisce il proprio parere ad una richiesta del Comune di Roma in merito alla portata applicativa dell’art. 13-bis (rectius 13-quater) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un’azienda speciale, pervenuto all’ente, ma non ancora approvato dall’organo competente, dal momento che con l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio del 2020 dell’azienda stessa si configurerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
La Sezione ricorda che per l’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella versione originaria, per le aziende speciali, “dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”. L’ultimo periodo del comma 555, come inserito nella conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73, Legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”. Successivamente l’art. 13-quater della legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha aggiunto dopo le parole “idoneo piano di risanamento aziendale” l’inciso “che può prevedere, da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’art. 194, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’art. 114, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
La ricostruzione del quadro normativo porta la Sezione a ritenere che l’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION