Senza gara niente affidamenti estranei all’appalto iniziale

Con atto del presidente dell’8 marzo 2022, Anac ha stabilito che nella procedura di affidamento degli impianti sportivi comunali a privati la stazione appaltante non possa accordare senza gara al concessionario affidamenti aggiuntivi estranei all’appalto originario. Inoltre, è necessario dichiarare se l’affidamento abbia o meno rilevanza economica, ossia se la sua gestione sia remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.
Nel caso di specie, i rilievi dell’Autorità riguardano una procedura negoziata per la concessione di un centro sportivo comunale. Oggetto della concessione, in particolare, la gestione e la manutenzione del campo di beach volley, del campo di bocce, della palestra, della saletta riunioni, del campo di calcetto, di servizi igienici e spogliatoi, del parcheggio, di una struttura per feste all’aperto, del parco giochi, della sala tempo libero e del salone polifunzionale. La stazione appaltante (comune) ha approvato, al termine dell’aggiudicazione, la proposta della società concessionaria di realizzare e gestire anche due campi da padel-tennis attraverso l’ingresso di un soggetto terzo ad essa affiliato. Il tutto in assenza di un piano finanziario e senza verificare il possesso dei requisiti della società terza chiamata a realizzare i nuovi campi. La stazione appaltante ha affidato alla stessa società anche la gestione del bar del centro sportivo, non ricompresa nella concessione originaria.
Inoltre, la decisione di consentire la costruzione dei campi di padel-tennis e di gestire il bar senza negoziazione, Un rischio, nel caso specifico, ancora più rilevante a fronte della possibilità, estranea alla concessione originaria, di costruire i campi di padel-tennis e di gestire il bar senza negoziazione viola i principi di concorrenza e trasparenza perché se la costruzione dei campi di padel-tennis e la gestione del bar senza negoziazione fossero stati resi noti a priori avrebbero consentito una maggiore partecipazione degli operatori economici.
Infine, rileva l’Anac, la costruzione dei campi di padel disposta in favore di un operatore economico diverso dall’aggiudicatario, sulla base di una generica proposta contenuta nell’offerta tecnica, rappresenta una variante non consentita dalla legge oltre ad essere stata decisa senza le garanzie richieste dalle regole dei contratti pubblici, sia per quanto riguarda la scelta degli offerenti con specifici requisiti e sia per il vaglio di un’offerta concreta e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riscossione IMU, obbligatoria l’iscrizione all’Albo Concessionari

L’iscrizione all’Albo dei gestori per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, anche se provvisoria, è un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario, ed è obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società partecipate. È quanto stabilito dall’Anac con la delibera n.149 del 30 marzo 2022.
L’Anac ricorda che l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo. E la lex specialis della gara in questione ha omesso di prevedere tra i requisiti l’iscrizione all’albo dei concessionari. Dunque l’operato della stazione appaltante non risulta conforme alla normativa di settore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese per le consultazioni elettorali referendarie e amministrative del 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, con la circolare n. 31 del 13-04-2022 indirizzata alle Prefetture, rende noto che, nelle more di conoscere l’ammontare delle risorse relative alle consultazioni da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento delle medesime, sia necessario che gli enti assumano i relativi impegni per le attività connesse nel limite delle assegnazioni disposte per le consultazioni referendarie dell’anno 2020, tenendo comunque conto della situazione di contemporaneità di più quesiti referendari nonché della situazione attuale di riparto delle spese rispetto alle predette consultazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION