Aran, sottoscritto l’ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali

Aran rende noto che in data 12 aprile 2022 è stato sottoscritto  l’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Il testo contrattuale riordina, in via sistematica, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, successivamente, sono stati definiti a modifica o integrazione del testo negoziale originale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro, riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.

 

Ripartito il fondo per il pagamento del debito dei Comuni capoluogo delle città metropolitane

È stato perfezionato in data 6 aprile 2022 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Riparto del fondo, per l’anno 2021, per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, o la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente, degli articoli 243-bis e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

Il Fondo è ripartito, in proporzione all’entità della rata annuale del debito dei 6 Comuni (Napoli, Catania, Reggio Calabria, Torino, Messina, Palermo), per complessivi euro 13.481.490,00 per l’anno 2021, secondo gli importi indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Videosorveglianza, approvata la graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento per il 2021

Il ministro dell’Interno ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l’anno 2021 dei comuni ammessi al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana. Il contributo statale è diretto a sostenere gli oneri sopportati dalle amministrazioni municipali per l’installazione dei sistemi previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci. Sulla base dei fondi stanziati per l’anno 2021, pari a 27 milioni di euro, i progetti che godranno del contributo sono 416.

«L’attribuzione del contributo statale per la realizzazione di impianti di videosorveglianza è un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali sia nei grandi centri urbani che nella realtà minori, facilitando l’attività di repressione dei reati ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio, senza dimenticare l’effetto di deterrenza», ha dichiarato la titolare del Viminale, preannunciando l’avvio di una nuova procedura di selezione dei progetti comunali per l’anno 2022, con una disponibilità di risorse complessivamente pari a 36 milioni di euro.

La graduatoria per l’anno 2021, redatta dalla competente Commissione di valutazione sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2021, tiene conto della quota di riserva in favore dei comuni del Mezzogiorno è consultabile sul sito istituzionale della Polizia di Stato nella Sezione Amministrazione Trasparente, Altri contenuti – Dati ulteriori, Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia – 2021 Sistemi di videosorveglianza in favore dei Comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anche per la graduatoria riservata ai soli disabili vige il principio del previo scorrimento rispetto al concorso pubblico

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, sentenza del 18 marzo 2022, n. 3161, ribadisce, secondo la linea giurisprudenziale del Consiglio di Stato, come “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio impasto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”. Nell’impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” (Cons. di St. n. 4056/2017; Cons. di St. n. 7104-OMISSIS-; Cons. di St. n. 5146/2018).
Di fronte all’indizione di prove concorsuali, l’Amministrazione competente non può, senza insanabile contraddittorietà, negare o disattendere le stesse, una volta affrontati gli oneri ed i costi di una procedura, così come non possono essere procrastinate le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno di selezione per titoli ed esami, e che siano stati infine prescelti, per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, sicché a seguito dell’espletamento di un pubblico concorso, sorge per l’Amministrazione il potere-dovere di procedere alle relative nomine, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse e tale posizione giuridica ha peraltro conosciuto una significativa valorizzazione da parte della giurisprudenza recente che, anche in considerazione della tutela da riconoscersi ai concorrenti idonei, ha innovativamente affermato la prevalenza dello scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace, rispetto all’opzione per l’indizione di un nuovo concorso.
Ne consegue che l’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici sia tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell’applicazione del criterio dell’equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell’identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente.
Certamente lo scorrimento in graduatoria ben può essere escluso, quando non ci sia omogeneità tra le mansioni caratterizzanti il nuovo posto da ricoprire e quelle inerenti al posto per il quale il concorso si sia già concluso.” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22/12/2017, n. 806), ovvero qualora il confronto tra le specifiche competenze richieste in capo ai candidati per la partecipazione alla nuova selezione e i requisiti previsti a suo tempo per la procedura cui parteciparono gli idonei riveli differenze tali da non consentire di ravvisare omogeneità tra i profili richiesti. Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta, quindi, la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione, nell’ottica del perseguimento dei rilevanti interessi pubblici del risparmio di spesa e dell’immediata copertura dei posti rimasti vacanti.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II – bis, 15 novembre 2021, n. 11749).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU sull´abitazione principale: dubbi della Consulta sul diverso trattamento tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo – per far scattare l’esenzione dall’imposta – far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare?
Con questi dubbi, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell’articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, là dove stabilisce che, per ottenere l’esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. L’ordinanza n. 94/2022 spiega ora perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli: quest’ultima chiede infatti di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l’interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’ordinanza della Corte precisa che il riferimento al “nucleo familiare”, contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».
La Corte ha quindi richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati».
Ha poi concluso che, sebbene l’articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto». Di qui la decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale della norma indicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e la potestà normativa dei Comuni

Ifel ha pubblicato una nota contenete una disamina delle principali attribuzioni conferite dalla legge ai Comuni e offre una lettura critica dei punti più controversi della delibera n.15/2022 dell’Autorità, che si ritiene necessario vengano armonizzate con i principi di legge ad oggi vigenti. Il contenuto delle deliberazioni finora emanate dall’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) presenta alcuni punti di contatto controversi tra le attribuzioni concesse dalla legge all’Autorità e i poteri che la Costituzione e la legge ordinaria dello Stato conferiscono ai Comuni, dai quali possono derivare potenziali conflitti relativamente a regolamentazioni non compatibili. Ifel, nel condividere gli obiettivi di fondo dell’intervento di ARERA, sottolinea il rischio di sconnessione della disciplina del finanziamento del servizio, che per i rifiuti è fondata – come è ben noto – su un impianto di natura tributaria ed è, anche nei casi di modello corrispettivo, fortemente ancorata a prescrizioni normative esplicite. Il documento contiene alcune evidenze specifiche di conflitto tra aspetti di rilievo della regolazione ARERA sulla qualità del servizio rifiuti e l’impianto normativo nel quale si colloca la potestà regolamentare sulla gestione delle entrate dei Comuni, elemento essenziale della loro autonomia politico-amministrativa, costituzionalmente
tutelata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR isole verdi, proroga presentazione domande al 22 aprile

Anci rende noto che il ministero della Transizione Ecologica ha deciso di prorogare al 22 aprile (termine precedente il 13 aprile) il termine per presentare le domande per accedere ai fondi del “Programma Isole Verdi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M2C1 3.1). La proroga è stata disposta per superare eventuali difficoltà nella trasmissione delle istanze di finanziamento causate dal malfunzionamento della piattaforma del Ministero, che si è verificato a seguito dell’attacco informatico.

Il Programma ha una dotazione di 200 milioni di Euro cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) – Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Il Programma è finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo rifiuti, economia circolare, produzione di energia rinnovabile e diverse applicazioni per gli usi finali. Il Programma è rivolto ai 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, di cui all’Allegato 1 Parte A del decreto: Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, le Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria, i tre comuni dell’Isola di Salina (Leni, Malfa e Santa Marina Salina), Favignana, Lampedusa e Lipari. I Comuni devono presentare i progetti entro il 22 aprile 2022, esclusivamente per via telematica ad entrambi i seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: – clea@pec.minambiente.itIE@pec.mite.gov.it. Entrambi gli indirizzi sono obbligatori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION