Mobilità sostenibile: Contributi ai Comuni per stalli rosa e aree di sosta per i veicoli delle persone disabili

In arrivo contributi ai Comuni che istituiscono o hanno istituito, ‘stalli rosa’ adibiti alla sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con bambini fino a due anni, oppure che realizzano o hanno realizzato spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità o che hanno previsto la gratuità del parcheggio dei veicoli adibiti al servizio delle persone disabili qualora gli stalli loro riservati risultino già occupati. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e con il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, ha firmato il decreto che definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

Il decreto va incontro all’esigenza di velocizzare la procedura per la concessione ai Comuni dei contributi a loro dedicati per istituire degli spazi di sosta gratuiti, riservati alle persone con disabilità titolari di Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) nelle aree a pagamento, qualora risultino indisponibili gli stalli a loro riservati. I Comuni potranno procedere più celermente per adeguare i loro servizi alle esigenze di tutti i cittadini, compresi coloro che nel loro quotidiano incontrano spesso delle barriere”, commenta il ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

Per accedere ai contributi, il sindaco o un suo delegato dovrà registrarsi alla piattaforma informatica ‘Contributo stalli rosa’, accessibile direttamente dal sito del Mims e che sarà resa disponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e compilare l’istanza specificando, a seconda dei casi, gli estremi dell’ordinanza o della delibera, il numero degli stalli rosa realizzati o che si prevede di realizzare, il numero degli stalli da realizzare o realizzati per la sosta dei veicoli adibiti al servizio delle persona con limitata capacità motoria, e la previsione della gratuità della sosta per i veicoli delle persone disabili quando le aree di parcheggio loro riservate sono occupate.

Il contributo è pari a 500 euro per ciascuno stallo realizzato o che si prevede di realizzare. Per la gratuità della sosta è riconosciuto un contributo forfettario di 1.000 euro. Per gli stalli rosa il contributo è riconosciuto fino ad un numero massimo di stalli graduato a seconda della fascia demografica. Si va da un numero massimo di tre stalli per i piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che quindi possono ricevere non più di 1.500 euro, fino a un massimo di 600 stalli, con un contributo di 300.000 euro, per i Comuni con un numero di abitanti superiore a un milione.

Per gli stalli “rosa” il contributo è riconosciuto secondo lo schema seguente:

N. massimo stalli
Contributo massimo
Fascia demografica
3
                       1.500,00
Minore o uguale a 5.000 abitanti
12
                  6.000,00
5.001- 20.000
36
                     18.000,00
20.001 – 60.000
60
                     30.000,00
60.001 – 100.000
150
                     75.000,00
100.001 – 250.000
300
                  150.000,00
250.001 – 1.000.000
600
                  300.000,00
Maggiore di 1.000.000

 

PNRR, aggiornato l’elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento con le risorse della misura M2C4

Il Ministero della Transizione Ecologica rende noto che la Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con decreto n. 32 del 22 marzo 2022, ha aggiornato l’elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento con le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.
I singoli siti ed i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione dei siti orfani saranno definiti nel Piano d’azione di cui all’articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Allegati:
Elenco siti orfani da riqualificare

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, due nuove FAQ della RGS

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato due nuove FAQ in merito alla corretta rappresentazione delle spese a valere sulle agevolazioni TARI (utenze non domestiche) di cui all’art. 6 del DL 73/2021 e delle spese confluite nel FPV 2020 e spese 2021.

In particolare, con la FAQ 46 la RGS rammenta che il decreto 273932 del 28.10.2021 prevede che le agevolazioni tari di cui all’art. 6 del DL n. 73/2021 debbano essere rappresentate nel modello di certificazione come maggiori spese da trasferimento ad imprese, in corrispondenza del codice U.1.04.03.00.000 “ Trasferimenti correnti a Imprese”, poiché le risorse TARI costituiscono ristori specifici di spesa e l’utilizzo dei ristori specifici di spesa trova evidenza nel Modello esclusivamente mediante l’inserimento di maggiori spese. Gli enti avrebbero dovuto contabilizzare l’entrata Tari al lordo della riduzione derivante dalle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, e, poi, con un giro contabile, neutralizzare l’entrata registrata al lordo di tali agevolazioni rilevando, quindi, una spesa di importo corrispondente alle agevolazioni stesse. Per gli enti che abbiano contabilizzato il ristoro TARI abbattendo il gettito tari  e senza rilevare la maggiore spesa, la RGS evidenzia che il Modello COVID-19/2021 non include nella Sezione 1-Entrate le voci relative alla Tari e che, dunque, non è possibile rilevare la minore entrata Tari 2021 che l’ente ha registrato nel proprio bilancio per effetto della contabilizzazione dell’entrata al netto delle agevolazioni; l’ente deve ugualmente certificare l’utilizzo del ristoro di spesa in parola valorizzando di pari importo, come indicato nel richiamato Decreto n. 273932, la colonna “ Maggiori spese 2021 “COVID-19” (e)” in corrispondenza della voce “ Trasferimenti correnti a Imprese”, pur non avendo effettuato le registrazioni contabili sopra richiamate (entrata al lordo e spesa di importo corrispondente alle agevolazioni attuate).
Nel caso in cui l’ente abbia registrato l’entrata al lordo delle agevolazioni Tari adottate ma abbia contabilizzato nel proprio bilancio le relative maggiori spese ad un codice diverso da quello indicato nel Decreto, occorre distinguere due circostanze:

  • se il codice utilizzato in bilancio non è incluso tra le voci di spesa di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l’ente deve esclusivamente valorizzare la colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”;
  • se, invece, il codice di spesa utilizzato in bilancio è incluso tra le voci di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l’importo degli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola deve essere detratto dal valore che è presente nella colonna (a) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice utilizzato in bilancio ed aggiunto al valore presente nella stessa colonna in corrispondenza della riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”. L’ente deve comunque valorizzare la colonna (e) inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della medesima riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”.

Infine, qualora gli enti avessero incrementato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021, le agevolazioni alle utenze non domestiche con risorse proprie e/o risorse residue di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021 relativo alla certificazione 2020, le agevolazioni incrementative non devono essere dichiate come maggiori spese COVID-19 nella certificazione 2021.

Con la FAQ 47 la RGS chiarisce che gli enti sono tenuti a riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) nell’anno 2021, nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che non siano già “coperte” da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, fatta eccezione per le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) della Sezione 2 del Modello e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104/2020 confluite in avanzo vincolato al 31.12.2020 nonché con le risorse assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1, comma 822 della L. n. 178/2020. Ciò premesso, in tale colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 non devono essere riportate le spese, connesse all’emergenza da COVID-19, impegnate nel 2021 se tali spese sono già state incluse nella certificazione trasmessa per l’anno 2020 come quota del FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION