La circolare della RGS sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle PA

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 7 del 7 aprile 2022, fornisce utili indicazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi alle modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento previste dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall’articolo 9, comma 2 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233. Nella prospettiva di corrispondere pienamente alle richieste della Commissione, sia nell’ambito del prosieguo della procedura di infrazione che in relazione agli impegni assunti con la Riforma n. 1.11 del PNRR, è necessario che le pubbliche amministrazioni concorrano, in ragione dei rispettivi profili di competenza, ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni previste dal quadro normativo vigente sui tempi di pagamento dei debiti commerciali.
La circolare ricorda che tra le riforme abilitanti del PNRR, che l’Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. La Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi di performance (milestone e target), fissati nell’ambito di un cronoprogramma di attuazione, fra i quali il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024.
La tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni riguardanti i pagamenti effettuati, la non liquidabilità delle fatture, la comunicazione della data di scadenza effettiva e delle cause di sospensione che interrompono il decorrere del tempo di pagamento, sono essenziali per consentire al sistema PCC l’elaborazione di indicatori attendibili per la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello stock di debiti commerciali pregressi delle pubbliche amministrazioni.
La circolare si sofferma anche sulle attività che devono essere attuate dall’organo di controllo, in relazione alla verifica dell’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, rimandando alla circolare n. 20/RGS del 5 maggio 2017 (circolare Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici) e ai principi di comportamento che il revisore è tenuto ad osservare in materia di contrasto al ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Elenco enti locali ammessi in via definitiva a finanziamento per interventi su asili nido e scuole infanzia

Con decreto del 31 marzo 2022 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell’istruzione, sono stati individuati, in via definitiva, gli enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, in applicazione del comma 61, terzo periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Gli interventi sono inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi sia tecnici la seguente dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
Le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento sono definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020 e nelle linee guida e nelle comunicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza che saranno notificate agli enti locali beneficiari da parte del Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’interno.
È demandato ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammissione a finanziamento degli ulteriori interventi fino alla concorrenza delle risorse di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quinquennio 2021-2025, all’esito degli ulteriori controlli necessari che sono in corso e che saranno effettuati dal Ministero dell’istruzione con riferimento agli enti locali inseriti nelle graduatorie provvisorie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rigenerazione urbana, contributi per oltre 900 milioni di euro

È stato adottato dal ministero dell’Interno e dal dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto datato 4 aprile 2022 con il quale si procede allo scorrimento della graduatoria e alla erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall’art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019.
Con tale provvedimento, sono finanziate tutte le ulteriori opere già ammesse nel precedente decreto del 30 dicembre 2021, ma che non si erano classificate in posizione utile a causa della mancanza di risorse.
Con l’attuale provvedimento sono, dunque, ammesse alla contribuzione ulteriori n. 554 opere, che interessano in particolare n. 146 Comuni del Nord, n. 9 Comuni del Centro e n. 14 Comuni del Sud e Isole del nostro Paese.
Le risorse complessivamente assegnate per investimenti di rigenerazione urbana di cui alla legge n. 160/2019, comprensive di quelle già erogate dal citato decreto del 30 dicembre 2021, assicurano sempre il rispetto della disposizione contenuta nell’art. 6 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 223, il quale dispone che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Infatti, le risorse complessivamente assegnate al Sud sono pari al 43,10 per cento del totale delle risorse previste.

Regioni: Corte dei Conti, pandemia ha bloccato l’autonomia differenziata

La Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione 29 marzo 2022, n. 4, ha pubblicato la relazione sulla “Gestione delle risorse nel periodo 2013 – 2018 correlate all’attuazione dell’autonomia differenziata con particolare riguardo alle politiche del lavoro, della formazione e istruzione”. Nel documento, la Sezione rileva come la pandemia abbia provocato un blocco nel processo di richiesta di maggiore autonomia differenziata delle Regioni. Ma non risultano ancora individuate le funzioni da trasferire e gli “effetti finanziari derivanti dal trasferimento di funzioni tra Stato e regioni”.
In particolare si tratta della gestione delle risorse finanziarie correlate alle funzioni oggetto del processo di attuazione dell’autonomia differenziata, in applicazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e della legge di stabilità per il 2014.
Si tratta del processo di differenziazione che interessa le sole Regioni a statuto ordinario, in particolare Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che per prime hanno portato avanti la richiesta di maggiore autonomia su alcune materie e sottoscritto preintese con il Governo il 28 febbraio 2018.
“Come riferito dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM), l’attuazione dell’autonomia differenziata si atteggia come un percorso articolato e complesso che ha richiesto molteplici approfondimenti giuridici posti in essere sia dal Consiglio dei ministri, nonché dalle Regioni e dai Ministeri interessati. In particolare, il processo è stato avviato ad inizio del 2017, a seguito delle iniziative promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che con atti separati, hanno presentato al Presidente del Consiglio dei ministri richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Le attività negoziali tra lo Stato e le predette Regioni, che erano state avviate dal Governo e dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, hanno consentito di giungere, quasi allo scadere della XVII legislatura, alla definizione di tre distinti accordi “preliminari”, ciascuno sottoscritto in data 28 febbraio 2018 dal rappresentante di Governo (Sottosegretario di Stato per gli affari regionali) e dal Presidente della regione interessata”.
Per la Corte dei conti il temporaneo arresto dal 2020 è dovuto soprattutto all’emergenza pandemica, ma si rileva anche come non risultino ancora individuate le funzioni da trasferire, e molte delle competenze legate a tali funzioni, di cui viene richiesta l’attribuzione.
Nel contempo sono stati fatti degli “Accordi preliminari”, definendo a livello programmatico i principi generali e le metodologie che avrebbero dovuto portare all’attuazione dell’autonomia differenziata.
E’ stato anche individuando un primo elenco di materie: “in vista della successiva verifica attuativa finalizzata a far confluire tali materie nelle intese; verifica che si sarebbe realizzata attraverso il coinvolgimento dei Ministeri che, nella fase procedimentale di formazione degli accordi preliminari, non erano stati resi partecipi”.
Questi accordi definiti “politici” sono stati superati “dalle rinnovate proposte regionali che hanno determinato la necessità di aprire nuovi tavoli di negoziazione”. Il processo si è bloccato per la pandemia e sono stati richiesti degli elementi informativi sulla gestione, da parte delle amministrazioni interessate, in particolare “delle risorse finanziarie nel periodo 2013-2018” correlate alle funzioni oggetto del processo di attuazione dell’autonomia differenziata.
Quindi per la Corte dei conti manca ancora un quadro d’insieme sull’attuazione del regionalismo differenziato: “su quelli che potranno essere gli effetti (finanziari e non) dell’attuazione del regionalismo differenziato; né allo stato attuale le informazioni pervenute consentono di dimostrare che il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni a statuto ordinario possa migliorare l’efficienza degli interventi o, di converso, che la stessa possa essere destinata a ridursi”.
Per la Corte dei conti si riscontrano ancora dei ritardi nel fornire elementi di analisi sulle possibili conseguenze finanziarie derivanti dal previsto trasferimento di funzioni tra Stato e Regioni, così sulla quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie eventualmente coinvolte. Si prevede una legge rinforzata che è determinata da un’intesa tra regione e Stato e al parere degli enti locali interessati, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere.
E’ la possibilità che anche Regioni a Statuto ordinario ottengano maggiore autonomia “in relazione ad alcune materie e nel rispetto dei principi che, in ambito finanziario, gravano sugli enti locali ai sensi dell’art. 119 della Costituzione (c.d. “regionalismo differenziato”), ferme restando le particolari forme di autonomia riconosciute alle Regioni e Province a Statuto Speciale (art. 116, primo comma).
Gli ambiti in relazione ai quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia riguardano: – tutte le materie che l’art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente; – un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117, secondo comma, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali)”.
Gli avvenuti accordi preliminari tra lo Stato e le Regioni interessate hanno individuato “i principi generali, la metodologia e – in vista della definizione dell’intesa prevista dal citato comma terzo dell’art. 116 Cost. – un (primo) elenco di materie nelle quali possono essere riconosciute forme ulteriori di autonomia, che riguardano: le politiche attive del lavoro, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la salute, l’istruzione, i rapporti internazionali e con l’Unione Europea”.
L’obiettivo esplicato dalla Corte dei Conti è di:
– individuare più compiutamente all’interno delle materie oggetto del trasferimento di competenze, i settori della pubblica amministrazione interessati al passaggio dalla gestione accentrata a quella regionalizzata;
– individuare nell’ambito dei contenuti delle pre-intese attualmente sottoscritte le materie per le quali il trasferimento ha ad oggetto il mero potere regolatorio o parte di esso e quelle in relazione alle quali assumono rilievo anche esigenze di presa in carico di risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio della funzione;
– in conseguenza, individuare le amministrazioni centrali che hanno gestito negli esercizi finanziari considerati (2013-2018) le risorse umane e strumentali destinatarie della cessione di competenze;
– quantificare per ciascuno degli esercizi considerati le risorse umane e strumentali di cui ai punti precedenti;
– verificare, anche al fine di far emergere esigenze perequative, ove la funzione/materia trasferenda assicuri anche servizi alla collettività nazionale, il livello medio pro capite delle risorse destinate e del servizio assicurato nonché gli analoghi valori che potranno essere assunti a seguito della regionalizzazione;
– verificare se le amministrazioni centrali coinvolte abbiano ricevuto dalle tre regioni che hanno sottoscritto gli Accordi eventuali dati circa la perimetrazione delle funzioni da ricevere;
– individuare modalità, anche differenziate, per la quantificazione delle risorse.

UPI, Sicurezza strade: dal MIMS nuovi fondi alle Province per proseguire negli investimenti

Il decreto di riparto di 1,7 miliardi da utilizzare dal 2022 al 2029 per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria di Regioni, Province e Città metropolitane su cui oggi la Conferenza Unificata ha dato il via libera è l’ennesima conferma dell’importante cambio nella visione strategica rispetto all’opera di infrastrutturazione del Paese operata dal Ministro Giovannini.
Il Ministero delle Infrastrutture per la Mobilità sostenibile ha infatti riportato con determinazione l’attenzione sulla viabilità secondaria, esaltando la portata non solo economica, ma anche sociale, di un generale piano di messa in sicurezza, modernizzazione, efficientamento della rete viaria provinciale”.
È il commento del Presidente dell’UPI Michele de Pascale al termine della Conferenza Unificata che ha dato il via libera al decreto che ripartisce il fondo di 1,7 miliardi, di cui 1 miliardo 445 milioni per Province e Città metropolitane e 255 milioni per le Regioni, per programmi straordinari di manutenzione della viabilità stradale di competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane.
“Con questo decreto poi facciamo un importante passo in avanti verso la realizzazione di investimenti pubblici sostenibili: si prevede infatti che i piani di intervento, sin dalla fase di progettazione, debbano adottare tutte le dovute misure atte a non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali, in linea con le direttive europee”.
“E’ positivo – conclude de Pascale – l’assegnazione di risorse anche alle strade regionali, ma vorremmo che per il futuro il riparto di risorse su questo fondo avvenga attraverso criteri tecnici oggettivi, dalla lunghezza delle strade alla vulnerabilità idrogeologica alla incidentalità, che consentono una assegnazione equa delle risorse disponibili”.

Decreto MIMS MEF Regioni-Province e Città Metropolitane legge bilancio 2022
– Riparto fondo strade regioni province citta metropolitane