Erogazione incentivi tecnici anche in caso di tardiva individuazione del cd. gruppo di lavoro

La Corte dei conti, Sez. Campania, deliberazione n. 21/2022, in riscontro ad una richiesta di parere concernente l’interpretazione del disposto di cui all’art. 113 d.lgs. 50/16, recante la controversa disciplina in tema di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, ha chiarito che è consentita comunque l’erogazione dell’incentivo anche nella ipotesi in cui l’individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi successiva rispetto all’effettivo avvio della procedura di gara. Rileva, infatti, che la platea dei possibili beneficiari è tassativamente selezionata dall’art 113, comma 3 d.lgs. 50/16. Il medesimo comma 3, poi, precisa anche che “La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”, senza null’altro specificare a tal specifico proposito. 
Medesime considerazioni valgono anche con riferimento al caso degli appalti relativi a servizi e forniture, per i quali sia obbligatoria la nomina del direttore della esecuzione disgiunta da quella del RUP, laddove si possa ugualmente procedere alla erogazione dell’incentivo anche nel caso in cui la nomina del primo sia tardiva, successiva, cioè, all’inizio della esecuzione del servizio o della fornitura. Ed invero, nello specifico caso degli appalti dei servizi e delle forniture, si richiede l’ulteriore requisito rappresentato dalla nomina del direttore della esecuzione. anche in tale specifica ipotesi ciò che rileva è che, in ottemperanza al generale principio di effettività, sancito dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal delineato quadro normativo, ivi compresa l’avvenuta nomina del direttore della esecuzione, si accerti l’effettivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di remunerazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La messa in liquidazione della società partecipata deve essere esternata con motivazione nel piano di razionalizzazione

La scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20 comma 2 lett. b) e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla. È quanto ribadito dal Tar Catania, sez. I, sentenza 4 aprile 2022, n. 964.
La Sezione ha ricordato che dall’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 emerge, da una parte, l’obbligatorietà della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (“I piani di razionalizzazione…sono adottati ove…”) e, dall’altra, la necessità di una motivazione da parte degli enti circa le misure adottate; in altri termini, la ricognizione annuale, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, mentre gli esiti possono essere vari e sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata, la quale può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione, il cui contenuto, a sua volta, può consistere in un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.
Consegue che la scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20, comma 2, lett. b), e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla.
Tale adempimento (ossia la relazione tecnica e nel caso di specie il suo adeguamento a seguito dell’emendamento) viene previsto dall’art. 20 cit. come corredo necessario del piano di razionalizzazione (“[i] piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica”) ed “è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: più rapide compensazioni alle imprese per l’aumento dei prezzi dei materiali

ANCI rende noto che per accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021 il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), il 5 aprile u.s., ha pubblicato sul proprio sito, un nuovo decreto di semplificazione della procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l’accesso al Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, per il secondo semestre 2021.
E’ infatti previsto che, entro 45 giorni (non più 60) dalla data di pubblicazione nella GU del decreto di rilevazione della variazione dei prezzi per il II semestre 2021 (sottoscritto e di imminente pubblicazione),  le stazioni appaltanti devono inviare la richiesta di accesso al Fondo utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal MIMS e compilando, per ciascuna richiesta, l’apposito modulo disponibile sulla stessa piattaforma. Gli uffici del Ministero potranno poi procedere all’erogazione dell’anticipo del 50% (previsto dal dl 21/2022) e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire i fondi alle imprese.
In merito a ciò, viene anticipato che, dalla rilevazione compiuta, risultano particolarmente consistenti, sopra il 70%, gli aumenti per l’acciaio, con una punta del 113% per i nastri in acciaio usati nelle barriere stradali e dell’84% per le lamiere in acciaio Corten. Per il legname è stato rilevato nel secondo semestre dell’anno 2021 un incremento dei prezzi del 78% mentre per il bitume del 36%.
Inoltre, il Ministro ha inviato una Circolare alle grandi stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.). Nel provvedimento, ricostruendo l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1 septies del dl 73/2021, alla luce delle specifiche introdotte dai successici dl 17/2021 e dl 21/2021, il Ministro invita le succitate SS.AA. a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION