Indennità di Vacanza Contrattuale, pubblicati gli importi per l’anno 2022

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibili gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) anno 2022 per tutto il personale del pubblico impiego.
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%;
– dal 1° luglio 2022 0,50%.
L’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente compenso ai membri dei Cda dell’entità partecipate se finanziate dall’Ente

Con deliberazione n. 20/2022, la Corte dei conti Campania – in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di erogare un compenso ai membri del consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale, partecipato da pubbliche amministrazioni – ha ribadito, conformemente all’orientamento della Sezione Autonomie (delib. n. 9/2019), che se il finanziamento anche parziale dell’ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l’ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso. In particolare, la Sezione Autonomie, investita di un parere in ordine all’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, consistenti nell’obbligo di garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato, ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell’ente: “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION