Capacità assunzionali e Unione dei comuni

Con deliberazione n. 44/2022, la Corte dei conti, Sez. Lombardia – in risposta ad una richiesta di parere sulla modalità di calcolo degli “spazi assunzionali” secondo le disposizioni dell’articolo 33, comma 2, del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, da parte di un comune che abbia ceduto tutto il personale all’unione cui partecipa, e che intenda cedere una parte delle proprie capacità assunzionali alla medesima unione di comuni secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 5, del TUEL – ha precisato che nel caso di un comune che abbia trasferito tutto il personale all’unione di cui fa parte, e che a questa intende cedere i propri “spazi assunzionali”, il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, previsto dall’articolo 33, comma 2, debba essere rispettivamente riferito alla spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal comune per svolgere le funzioni di competenza, sia direttamente, sia tramite l’unione o altre forme associative. II valore rilevante ai fini del calcolo degli “spazi assunzionali” del comune deve ricomprendere, quindi, la spesa per il personale utilizzato dall’unione per svolgere le funzioni trasferite e non soltanto quella per il personale retro-comandato dall’Unione al Comune per lo svolgimento di attività e funzioni non demandate all’Unione. Simmetricamente, per quanto riguarda le entrate, occorre riguardare alla regola secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell’unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l’unione. Le nuove norme «se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti» (deliberazione n. 12/2022/PAR del 26 gennaio 2022).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, uso improprio e distorto della procedura d’urgenza e irregolarità nei lavori di manutenzione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza di competenza, effettuata ai sensi dell’art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016, l’ANAC ha rilevato diverse  irregolarità nelle attività di affidamento dei lavori da parte di un Comune,  in palese violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, economicità e rotazione degli affidamenti previsti dal codice appalti. In particolare, è emersa, nel triennio di riferimento, una evidente mancata programmazione della attività di manutenzione, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016; il Comune infatti ha estremamente parcellizzato gli appalti di lavori di manutenzione affidando direttamente a singoli soggetti ovvero tramite affidamenti di somme urgenze ovvero tramite procedure negoziate, anche per importi inferiori ad euro 40.000; si evidenzia sul punto che la percentuale di affidamenti diretti di lavori è assai significativa sia in termini numerici che in termini di spesa complessiva considerato che: nel 2018 sono stati effettuati n. 48 affidamenti diretti, di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per un totale di euro 446.621,80; ciò a fronte di sole n. 11 procedure negoziate per euro 266.606,52 e n. 3 procedure aperte per euro 1.544.266,79. Nel 2019 sono stati effettuati n. 63 affidamenti diretti per un totale di euro 512.674,63; ciò a fronte di sole n. 9 procedure negoziate per euro 337.096,00 e nessuna procedura aperta. Nel 2020 sono stati effettuati n. 47 affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per euro 446.357,01 e di importo superiore alla soglia dei 40.000 e inferiore alla soglia dei 150.000 per euro 336.351,22 per un totale di euro 782.708,23. Ciò a fronte di una sola procedura negoziata per euro 318.841,49 e di nessuna procedura aperta. Con adeguata programmazione, invece – rileva Anac – il Comune avrebbe potuto porre in essere procedure pubbliche (negoziate o aperte) anche pluriennali garantendo la funzionalità degli impianti comunali. Invece la mancata costante attività di manutenzione da parte del Comune ha comportato, anche in assenza di eventi imprevisti, crolli di muri di contenimento, cedimenti della pavimentazione stradale, dissesti, distacchi di costoni, rottura di tombini, infiltrazioni nelle scuole, con evidenti disagi per la popolazione. Inoltre, è stato rilevato un utilizzo “improprio e distorto” della procedura della somma urgenza: il comune infatti vi ha fatto ricorso per lavori riconducibili all’incuria e al degrado (infiltrazioni, distacchi di intonaco, risanamento di aule, dissesti dei muri) e non, come stabilisce la legge, a pericoli causati da eventi imprevedibili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, contabilizzazione proventi derivanti dalla cessione dei certificati di crediti CO2

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 32/2022, ha fornito il proprio parere in merito alla contabilizzazione dei proventi derivanti dalla cessione dei certificati di crediti CO2. Nel caso di specie, il comune istante rappresenta di gestire “in economia” il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel 2019 l’Ente ha deliberato l’attivazione sul territorio della metodologia certificata Carbon WastePrint, finalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti virtuosi da parte degli utenti, capaci di contribuire alla riduzione della mole dei rifiuti da smaltire e di misurare la conseguente riduzione dei quantitativi di CO2 immessi nell’atmosfera. Il rilascio di tale certificazione favorevole fa annualmente maturare in capo all’ente, o altro operatore economico, un diritto ad immettere in atmosfera quantitativi di CO2 (anidride carbonica), incorporato in apposito certificato liberamente cedibile, dietro corrispettivo, in favore di altri operatori economici.
La Sezione ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal Comune, ovvero poter qualificare i proventi in questioni come entrate correnti, ricordando che né il diritto internazionale, né il diritto nazionale o eurounitario hanno mai compiutamente delineato la natura ed il regime giuridico dei diritti (o quote) di emissione (l’art. 3, comma 1, lett. ss], D.Lgs. 47/2020 si limita a definirle come “diritto di emettere” gas serra, senza ulteriori precisazioni). Il diritto (o quota) di emissione di gas serra si presenta come diritto assoluto (non reale, ma comunque lato sensu dominicale), in quanto azionabile nei confronti non di uno specifico creditore, ma nei confronti di chiunque (erga omnes): l’interesse giuridico del suo titolare si autorealizza per effetto del semplice esercizio del comportamento autorizzato (il rilascio in atmosfera di un certo quantitativo di gas serra) in assenza di indebite ingerenze altrui.
La cessione di tale diritto si contabilizza non tra le entrate in conto capitale, bensì tra quelle extratributarie di parte corrente, ed in particolare alla voce E.3.01.01.01.999 (“Proventi da vendita di beni n.a.c.”) del piano dei conti integrato finanziario di cui all’All. 6 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. In tal senso, un’utile indicazione interpretativa è ricavabile anche dalla contabilità economico-patrimoniale, dove il principio contabile OIC n. 8 (pubblicato nel febbraio 2013) annovera i diritti o quote di emissione di gas ad effetto serra non tra le immobilizzazioni immateriali (come inizialmente ipotizzato dal principio contabile IFRIC n. 3, varato nel maggio 2005 ma poi subito ritirato nel giugno successivo), bensì (dopo la sopraggiunta abolizione dei conti d’ordine, ad opera del D.Lgs. n. 139/2015) nell’attivo circolante, ed in particolare tra le materie prime, laddove detenuti da operatori economici gerenti impianti inquinanti, e tra le rimanenze di magazzino, laddove acquistati da intermediari finanziari. Tali proventi possono essere utilizzati per finanziare riduzioni o agevolazioni facoltative della tariffa TARI, ed in particolare quelle di cui all’art 1, comma 659, lett. e-bis), L. n. 147/2013, riconoscibili in favore dei contribuenti “virtuosi”, ossia di quelle utenze che nel corso dell’anno abbiano fatto registrare una produzione di rifiuti inferiore ad un certo quantitativo. Compete all’ente valutare che le entrate ottenute dai proventi derivanti dall’alienazione dei suddetti certificati o quote di emissione di gas serra abbiano natura ricorrente ovvero non ricorrente e, di conseguenza, verificare se ed entro quali limiti (anche alla luce delle oscillazioni cui il prezzo di mercato di tali quote o diritti di emissioni potrebbe essere esposto) presentino un tasso di stabilità sufficiente a renderle utilizzabili per il finanziamento di agevolazioni tariffarie di carattere ricorrente o continuativo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scatta il danno erariale per le assunzioni di personale senza approvazione del bilancio consolidato

La Corte dei Conti Sez.II giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 105/2022, nel confermare la sentenza della Sez. Marche, ha affermato che costituisce danno erariale l’azione, intrapresa dalla dirigente, di assunzione di operatori di mensa a tempo determinato non avendo l’ente locale provveduto, entro il 30 settembre, all’approvazione del bilancio consolidato. Sussiste, infatti, il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. Il divieto è assoluto e inderogabile, tale da investire anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino elusivi del precetto sopra indicato. Nessun valore esimente può essere attribuito al colpevole ritardo (valutato già dai primi giudici in termini di mera attenuazione del danno) nell’approvazione del bilancio consolidato, considerato che il blocco delle assunzioni ha, in sé, una valenza “punitiva” ma anche proattiva (come già precisato), in quanto volto a pungolare l’organo politico al fine di procedere all’adozione della prescritta deliberazione. La violazione del divieto, oltre all’invalidità dei contratti stipulati, tradisce la divisata finalità della norma, facendo cessare proprio quello stimolo al rispetto dei tempi procedimentali che la stessa disposizione persegue.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION