Pnrr: firmate ad oggi 138 convenzioni del Piano sulla qualità dell’abitare (Pinqua)

Con la firma di 138 convenzioni del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), su un totale di 159, il Mims ha raggiunto un altro degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, sono state firmate 6 convenzioni relative a proposte pilota, su un totale di 8 ammesse al finanziamento, e 132 relative a proposte ordinarie su un totale di 151. Le convenzioni sottoscritte interessano tutte le Regioni e in dieci di esse la firma delle proposte ammesse al finanziamento è stata completata. Entro il 31 marzo saranno sottoscritte le 21 convenzioni ancora mancanti (per raggiungere l’obiettivo previsto dal Pnrr sarebbe stato sufficiente firmare almeno una convenzione in quindici Regioni).
Il 31 marzo, nel corso di una conferenza stampa, sarà presentato il Rapporto illustrativo dei diversi progetti del Pinqua che riguardano, tra l’altro, la rigenerazione urbana, il miglioramento e l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica, il recupero di spazi urbani per attività sociali.
“Con la firma delle convenzioni il Mims ha completato i traguardi in scadenza a marzo 2022 previsti nel Pnrr, relativi all’investimento del Pinqua e alla riforma del settore idrico, già approvata anticipatamente alla fine del 2021”, ha spiegato il Ministro Giovannini. “Nel 2021 è stato anche conseguito il traguardo relativo alla riforma dei porti la cui scadenza è prevista nel Pnrr a dicembre 2022. Stiamo procedendo celermente in stretto contatto con Regioni, Province e Comuni perché la collaborazione istituzionale – ha aggiunto il Ministro – è essenziale per l’attuazione del Piano”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale generici

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sentenza n. 28/2022, ha condannato un Segretario comunale per il danno arrecato al Comune per il reiterato conferimento di incarichi di consulenza legale, in carenza dei presupposti di legge e aventi un oggetto assolutamente generico (senza alcun riferimento a specifiche pratiche). Nel caso di specie era emerso che gli incarichi conferiti risultavano illegittimi alla luce della disciplina di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e che il compenso era contrattualmente dovuto al professionista anche a prescindere dall’esistenza di un qualsiasi quesito legale o dall’effettiva prestazioni dell’attività di consulenza, e che in virtù dell’espressa clausola contrattuale che per tutti veniva riservata al medesimo professionista l’affidamento della difesa e rappresentanza del comune per questioni contenziose eventualmente rilevate nell’espletamento degli incarichi de quibus, l’accordo che complessivamente ne era risultato avrebbe comportato, per il professionista, effetti ben più remunerativi e, per l’amministrazione, costi non preventivabili con certezza.
Nel merito, la Sezione ribadisce che gli uffici dell’ente locale trovano nella figura del Segretario (oltre che negli altri funzionari eventualmente presenti e competenti per funzioni e materia) il referente per la generica attività di assistenza giuridico-amministrativa, rivestendo egli tale ruolo sia nei confronti degli organi dell’ente che nei confronti dei funzionari e uffici amministrativi. Il Segretario rimane un organo disciplinato secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia, ma anche titolare delle funzioni di amministrazione direttamente intestategli; funzioni delle quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione risultano una naturale esplicazione. È proprio in considerazione di tali compiti che, laddove presso l’ente operasse il Segretario comunale, risultano di regola illegittimi gli incarichi esterni di assistenza o “consulenza” generica in materia giuridica, proprio perché egli è l’organo al quale tali funzioni sono istituzionalmente affidate.
In definitiva, l’aver affidato reiteratamente a soggetto esterno una attività sua propria, in palese contrasto con le vigenti disposizioni sia in materia di incarichi che relative al suo status, costituisce un fatto gravemente rimproverabile, anche considerato il chiaro disposto della disciplina in materia e la pacifica giurisprudenza, consolidatasi già da tempo.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Soggetta a IVA la vendita all’asta effettuata dal Comune se è espressione di attività economica

In tema di IVA, la vendita compiuta dal Comune mediante l’asta prevista dall’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 di un immobile acquisito in esito al fallimento di una società alla quale il Comune aveva ceduto l’area affinché fosse destinata alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare, è imponibile qualora l’ente pubblico cedente abbia organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia stata effettivamente trasferita e ne sia stato incassato il controvalore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 4835/2022, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate. Il caso oggetto della pronuncia riguarda un Comune che, in forza di convenzione per la cessione in proprietà di aree comprese nell’ambito del piano per l’edilizia economica e popolare, cedette in proprietà alla cooperativa aree con destinazione residenziale. La cooperativa, ottenuto un mutuo di euro 2.400.000,00, iniziò, ma non ultimò la costruzione di una palazzina residenziale, sicché, una volta fallita, il Comune di Covo riacquisì la proprietà delle aree, nonché, in virtù dell’accessione, le opere edilizie ivi realizzate. Il Comune, tuttavia, subentrato anche nel rapporto di mutuo ipotecario stipulato dalla cooperativa, vendette all’asta la palazzina al rustico acquisita, senza sottoporre a iva l’operazione, in relazione alla quale versò, invece, l’imposta di registro. Ne seguì un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate recuperò l’iva concernente il trasferimento dell’immobile, che il Comune impugnò, ottenendone l’annullamento dalla CTP. La CTR ha respinto il successivo ricorso del fisco escludendo la soggettività passiva dell’operazione.
Affinché la deroga posta dall’art. 13, paragrafo 1, della direttiva iva (il contenuto del quale è compendiato nell’art. 4 del d.P.R. n. 633/72) alla regola generale di assoggettamento all’iva prevista dall’art. 9, paragrafo 1, trovi applicazione, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni, vale a dire che, da un lato, le attività in questione siano esercitate da un ente di diritto pubblico e che, dall’altro, quest’ultimo agisca in qualità di pubblica autorità. Quanto a questa seconda condizione, sono le modalità di esercizio delle attività che consentono di determinare la portata del non assoggettamento a iva. Per i giudici, la circostanza che il Comune abbia proceduto, per la vendita del bene, all’asta pubblica regolata dall’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 non è elemento di per sé idoneo a escludere la sussistenza di un’operazione rilevante ai fini dell’iva. Ciò che rileva è il carattere economico, e quindi imponibile ai fini iva, dell’attività del Comune, ovvero l’esistenza di una tale attività che ne giustifica la qualifica di soggetto passivo. Occorre quindi verificare se la cessione sia espressione di un’attività di commercializzazione imponibile ai fini dell’iva, in base alla nozione unionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IVA ordinaria per i servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 148/2022 ha chiarito che i servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo si configurano come una cessione di beni e non una prestazione di servizio, e sono soggetti ad aliquota ordinaria. La Cooperativa Sociale Onlus istante rappresenta che nell’ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini. Nello specifico, il servizio consta nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online. A parere dell’Istante non si tratterebbe di un mero insieme di oggetti materiali, bensì di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti e in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alla ricchezza e completezza delle proposte offerte al suo interno che sostengono apprendimento e ricerca. A parere della Cooperativa sussistono i presupposti per poter applicare l’aliquota Iva del 5 per cento di cui alla Parte II-bis della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, prevista con riferimento alle prestazioni di cui ai numeri 18) 19) 20) 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi.
L’Agenzia delle entrate, diversamente da quanto prospettato dalla Cooperativa, ritiene che le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni. Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle prestazioni di cui al numero 20) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi. Anche le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION