PNRR, Rigenerazione urbana: autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate

Con comunicato del 25 marzo 2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che, in virtù del disposto di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n.17, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021.

A tal riguardo è in fase di definitiva formalizzazione il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con il quale saranno finanziate tutte le opere considerate ammissibili e riportate nell’Allegato 2 al decreto del 30 dicembre 2021, nonché alcuni interventi le cui istanze, per un mero errore informatico, non erano state scaricate dal sistema Gestione Linee di finanziamento (GLF).

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, il predetto decreto prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo. Sono, altresì, tenuti alla compilazione e trasmissione dell’atto di adesione e obbligo in via telematica anche gli Enti che hanno già assolto a tale onere nelle forme e modalità precedentemente indicate dal decreto del 30 dicembre 2021.

Con l’occasione la Direzione rammenta che, ai fini dell’assolvimento del principio di ‘non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali’ (c.d. DNSH), in conformità alle previsioni di cui all’Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, per tutti gli interventi assegnati al Ministero dell’interno a valere sulle risorse finanziarie del PNRR (M5C2- Investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; M5C2-Investimento 2.2 – Piani urbani integrati – Progetti generali; M2C4-Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni), non è prevista la possibilità di acquistare ed installare caldaie a condensazione a gas, in quanto ritenute non conformi al principio del DNSH.

Tale prescrizione verrà pertanto esplicitata nel decreto di scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e non finanziate dal precedente decreto del 30 dicembre 2021 in corso di formalizzazione, nel relativo atto d’adesione e d’obbligo, e nelle check-list di verifica previste dalla Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH, elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, che gli enti dovranno successivamente compilare e trasmettere ai fini della verifica del rispetto del principio del DNSH.

Gestione di cassa, necessaria una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 33/2022, in esito all’esame dei rendiconti degli esercizi 2017-2018 e 2019 di un Comune, ha rilevato diverse irregolarità attinenti sia alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per effetto della erronea o incompleta determinazione della componente vincolata per legge (in tutti gli esercizi esaminati) e per mutui (nell’esercizio 2019), sia la non corretta ed integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, con particolare riferimento ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.
La Sezione ha evidenziato come la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sebbene possa assumere dimensioni tali da non pregiudicare nell’immediato gli equilibri di bilancio, comporta pur sempre un’erronea rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria. La Sezione ha ritenuto necessaria l’adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.
La mancata considerazione, nella cassa vincolata dell’ente, dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada (proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208 o dal comma 12-ter dell’art. 142) determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 195 Tuel e non consente neanche la valutazione del rispetto dell’art.222 Tuel. La non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. L’assenza, infatti, di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio. Una tale situazione comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo che deve essere corretta, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, via libera definitivo anche dalla Camera

È stato approvato in via definitiva, dalla Camera dei deputati, il decreto-legge n.4 del 2022 (cd. Sostegni-ter), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il provvedimento, come modificato dalla V Commissione (Bilancio), era stato approvato dall’Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022. Nel “Sostegni-ter” sono confluiti anche i contenuti del Dl 13/2022, c.d.” decreto antifrodi” che, non sarà convertito in legge, e che era intervenuto sulla disciplina dei bonus fruiti mediante sconto in fattura o cessione del credito, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.

Tra le misure di interesse per gli enti territoriali ricordiamo:

  • la proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/20211 a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico (art. 8, comma 3);
  • l’incremento di 400 milioni di euro del fondo, per l’anno 2022, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome per le spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19, di cui all’articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge n. 146/2021 (art. 11);
  • l’incremento di 100 milioni di euro del contributo, in favore dei Comuni, in relazione ai mancati incassi dell’imposta di soggiorno nel primo trimestre 2022. Entro il 30 aprile 2022 è adottato il decreto di ripartizione del contributo fra gli enti beneficiari (art. 12);
  • l’autorizzazione, a decorrere dal 2022 e per la durata del PNRR, di un numero di assunzioni di segretari comunali e provinciali pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio occorse nell’anno precedente, al fine di supportare la realizzazione degli obiettivi del piano. Per le medesime finalità, si stabilisce che a decorrere dal 2023 il corso-concorso di formazione19, abbia durata di quattro mesi
    e sia seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. La durata del periodo di formazione rimane fissata in 8 mesi come già rideterminata dall’articolo 16-ter, comma 1 del decreto legge n. 162/2019 che però prevedeva 6 mesi di corso-concorso e due mesi di tirocinio. Inoltre, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico per l’accesso alla carriera, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio (art. 12-bis);
  • la possibilità di utilizzo nell’anno 2022 delle risorse “covid” assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione (art. 13, commi 1-5);
  • la possibilità per gli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile (art. 13, comma 5-bis);
  • l’estensione a tutto il 2024 della disciplina che consente agli enti locali che applicano ancora la disciplina del turn-over (Unioni di Comuni e le Città Metropolitane delle Regione Sicilia) la sostituzione del personale che non è più in servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione. Si tratta della previsione già contenuta nell’art. 3, comma 5- quinquies, del DL. N. 90/2014, che aveva cessato di avere applicazione lo scorso dicembre (art. 13, comma 5-ter);
  • l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, in deroga alle disposizioni recate dal TUEL. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. È inoltre prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 (art. 13, comma 6);
  • la possibilità, per gli enti in disavanzo, di poter utilizzare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da entrate vincolate all’estinzione anticipata di mutui, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (art. 13, comma 6-bis);
  • lo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate (art. 13 bis);
  • la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse nell’ambito dei piani di risanamento a favore di propri soggetti partecipati. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del TUEL che prevede la legittima dei debiti fuori bilancio derivante dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato da parte di questi ultimi l’obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (art. 13-quater);
  • la proroga al 30 aprile 2022 dei termini per la presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni (art. 13-sexies);
  • l’adozione di interventi sulla disciplina della procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare le passività sopraggiunte derivanti dalla soccombenza di tali enti in contenziosi civili giudiziari per fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto finanziario (art. 13-septies);
  • la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di esenzione IMU relativamente agli immobili inagibili situati in comuni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna interessati dagli eventi sismici del 2012. Ai relativi oneri, pari a 10,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 22-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Richiesta contributo per il personale in distacco per motivi sindacali entro il 31 maggio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 71 del 25 marzo 2022 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 2022 che approva le modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2022, a favore di comuni, province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2021, l’aspettativa per motivi sindacali – rectius distacco per motivi sindacali. L’espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell’art. 1 -bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all’istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all’art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell’anno 2020, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica (accedendo all’area riservata del Sistema certificazioni enti locali – TBEL, altri certificati – dal sito web della Direzione centrale della finanza locale), avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti nell’ambito della predetta Area riservata a decorrere dal 19 aprile 2022 e fino alle ore 23,59 del 31 maggio 2022. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta digitalmente dal responsabile del servizio finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION