Imu: sui limiti dell’esenzione per il nucleo familiare, la Consulta solleva questione di costituzionalità davanti a se stessa

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane.

PNRR, Sport e inclusione sociale: Avvisi a manifestare interesse

Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”, con  l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.

Il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, è destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio. I Comuni interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno trasmettere la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12,00 del 22 aprile 2022 all’indirizzo PEC pnrrsport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto: “PNRR Sport e Inclusione – Cluster 1 e 2 – Manifestazione di interesse“, ed allegando la Domanda di partecipazione, redatta per mezzo della compilazione del modello allegato all’Avviso (Domanda di partecipazione – Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal Sindaco o da altro legale rappresentate dell’Ente proponente.

Il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, è invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive. Il coinvolgimento delle Federazioni permetterà infatti di accrescere l’efficacia delle iniziative per la promozione della cultura sportiva e della partecipazione allo sport, garantendo la medesima visibilità a tutte le discipline. I Comuni interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12,00 del 22 aprile 2022 all’indirizzo PEC pnrrsport@pec.governo.it , indicando nell’oggetto: “PNRR Sport e Inclusione – Cluster 3 – Manifestazione di interesse“, ed allegando la Domanda di partecipazione, redatta per mezzo della compilazione del modello allegato al presente Avviso (Domanda di partecipazione – Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal Sindaco o da altro legale rappresentate dell’Ente proponente.

Per eventuali richieste di chiarimento per entrambi gli Avvisi, i Comuni possono inviare le proprie richieste mediante pec al seguente indirizzo pnrrsport@pec.governo.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 aprile 2022. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito internet www.sport.governo.it/pnrr a beneficio di tutti i partecipanti alla procedura selettiva.

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FAQ

 

Sanzioni pecuniarie personali per il CDA dell´Ente in caso di mancata adozione del Piano anticorruzione

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per alcuni membri del Cda dell’Azienda territoriale per l’Edilizia di un importante Comune laziale un procedimento sanzionatorio da parte di Anac. Con la delibera di sanzione, la numero 124 del 16 marzo 2022, l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 5000 euro agli amministratori e responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori per la mancata adozione e successiva pubblicazione annuale del Piano sul sito istituzionale. Il Piano triennale è stato approvato dal Cda dell’ente solo in data successiva all’avvio da parte di Anac del procedimento sanzionatorio, con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.

“L’organo di indirizzo politico – sottolinea Anac – non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate”. “Si evidenzia che il Piano – aggiunge la delibera – è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile. A sottolineare la responsabilità, vale la considerazione che essendo il Piano di natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso. La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte”.

 

Ifel, i tempi di pagamento della PA: Domande e risposte

Ifel ha pubblicato le risposte alle domande sul webinar “I tempi di pagamento della PA: le novità 2022” svolto lo scorso 21 febbraio con la collaborazione della Ragioneria Generale dello Stato.

I quesiti posti dai partecipanti consentono di mettere a disposizione della generalità dei Comuni alcuni elementi utili a dirimere dubbi riguardanti, ad esempio:

  • le condizioni che determinano l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali – FGDC (l’applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica di due indicatori elaborati dalla PCC: l’indicatore di riduzione del debito pregresso e l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. L’indicatore relativo al debito, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, può essere calcolato a partire dai dati contabili locali e gli enti che si avvalgono di tale facoltà devono avere effettuato le comunicazioni alla PCC relative agli stock riferiti ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  • la contabilizzazione del FGDC (se ricorrono le condizioni, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio (N-1) viene incrementato con gli accantonamenti che l’Ente ha stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio (N). Ciò determina un incremento progressivo del FGDC, ma solo fino a quando l’Ente non rilevi il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge n. 145/2018. In quest’ultimo caso, secondo la previsione del comma 863, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione è interamente liberato);
  • il calcolo della quota da accantonare (il FGDC “non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, pertanto possono escludersi dalla base di calcolo le spese finanziate da entrate vincolate. Sono vincolate le risorse di cui all’art. 187, comma 3-ter, del TUEL che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell’allegato a/2 al rendiconto);
  • la possibilità di applicare la sospensione alle fatture “per attesa di collaudo” (l’art. 4, co. 2, lett. d, del d. lgs. n. 231/2002 prevede una diversa decorrenza dei termini del pagamento qualora sia necessario espletare controlli e verifiche eventualmente previsti dalla legge o dal contratto “ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali” e, quindi, esclusivamente allo scopo di verificare l’esatto adempimento della contro-prestazione da parte del creditore. Ciò posto, per le fatture soggette a “collaudo”, può legittimamente determinarsi una sospensione dei termini, nel presupposto che si tratti di operazioni di verifica della conformità delle forniture alle previsioni contrattuali e nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo comma 6 del citato art. 4, d.lgs. n. 231/2002);
  • il trattamento delle fatture che è impossibile pagare a causa dell’irregolarità del DURC (qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi non risultasse regolare, la stazione appaltante è tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti Enti previdenziali e assicurativi).