Avviso PNRR asilo nido, nuove Faq del Ministero dell’Istruzione

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione ulteriori chiarimenti e FAQ 21 marzo 2022 sull’avviso pubblico Pnrr asili nido e scuola infanzia, i cui termini sono stati riaperti fino al 31 marzo prossimo solo per la parte asili nido.

Il Ministero precisa che per poter partecipare al bando non è necessario disporre di un livello minimo di progettazione e non necessario, altresì, essere inseriti nella programmazione regionale o nazionale. Si chiarisce che tra le spese ammissibili rientrano anche i costi per le attività di assistenza e supporto al RUP acquisite nelle varie possibili modalità, ivi comprese figure di assistenza e supporto al RUP, specificamente dedicate alle attività e ai progetti oggetto di finanziamento con risorse PNRR. La rimodulazione del quadro economico, fermo restando l’importo complessivo del progetto candidato, è sempre possibile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per i comuni marginali, le FAQ

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha pubblicato le Faq relative al Fondo per i comuni marginali previsto dal DPCM 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296.

In attuazione dell’art 1, comma 198, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), che, nel ridenominare il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65 ter della legge n. 205/2017 in Fondo di sostegno ai Comuni marginali, ha previsto l’incremento della relativa dotazione, pari a 90 milioni di euro (30 mln per ciascun anno dal 2021 al 2023, ex comma 65 sexies della medesima legge n. 205/2017), per ulteriori 90 milioni di euro, ripartiti in ragione di 30 Mln per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023, in data 30 settembre 2021 è stato adottato il DPCM avente ad oggetto le modalità di ripartizione, termini e modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere su tale Fondo.

Tale DPCM individua come beneficiari i cd. “Comuni svantaggiati” ossia gli enti locali aventi simultaneamente le seguenti caratteristiche: essere esposti a rischio di spopolamento; soffrire di deprivazione sociale; avere un livello di redditi della popolazione residente basso (inferiore al primo quartile della distribuzione dei comuni italiani).

Gli interventi che i Comuni beneficiari delle risorse possono attivare sono di tre tipologie:

  • adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
  • concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
  • concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gestione impianto sportivo: Servizio a rilevanza economica se remunerativo

Con la sentenza 14-03-2022, n. 1784, il Consiglio di Stato analizza il caso di un impianto sportivo affidato con gara a terzi, esprimendosi rispetto agli elementi che connotano la gestione di un servizio pubblico tali da determinarne la configurazione come attività di rilievo economico. La Sezione ricorda che la giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” vada effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”.
Il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: – la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, – le caratteristiche dell’impianto, – le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, – il regime tariffario (libero ed imposto); – la praticabilità di attività accessorie. Il servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione.
Il riconoscimento al concessionario della facoltà di poter gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, percependo tutte le entrate derivanti dalle attività tipiche e da quelle strumentali, per i giudici amministrativi equivale a riconoscere la facoltà di ritrarre ricavi dall’espletamento della gestione mediante il corrispettivo economico imposto all’utenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

TARI ridotta fino al 40 per cento in caso di mancato svolgimento del servizio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5940 del 23-02-2022 conferma l’orientamento di prassi secondo cui spetta la riduzione della Tari nel caso in cui il servizio di raccolta rifiuti non venga svolto. L’art. 1 comma 656 della L. n. 147 del 2013, statuisce che “La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.” Ai sensi del successivo comma 657: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”.

In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall’utilizzo dell’espressione “la TARI è dovuta”.

Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi” (Cass. civ. sez. trib. – 22/09/2020, n. 19767, in motivazione). Con particolare riferimento alla riduzione del 40% di cui alla citata L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, si è rilevato che “la stessa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION