Contributo ANAC per l’anno 2022

Pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.03.2022 la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” con aggiornamento dell’importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.

Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, necessaria l’approvazione del Consiglio

Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 40/2022. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto di sapere se nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada, per le sentenze di condanna del giudice di pace alla rifusione delle spese di lite, sia imprescindibile seguire il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), TUEL, ovvero, in caso di risposta negativa, quale potrebbe essere, tenuto conto della specificità fondata sul dato qualitativo delle sentenze di condanna del giudice di pace, il procedimento alternativo da attivare per ristorare tempestivamente l’avente diritto delle spese di lite e dei costi di causa a seguito della dichiarazione di soccombenza del Comune in cause nelle quali vien fatta questione della violazione di norme del Codice della strada.

Il Comune evidenzia come le sentenze di condanna del giudice di pace, a seguito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, raramente superano i mille euro e tenuto conto che imporre, anche per le suddette sentenze, il procedimento di cui all’articolo 194 del TUEL comporterebbe il sostenimento di costi – per convocazione del Consiglio comunale, gettoni di presenza, nonché di eventuali somme dovute per ritardato pagamento – superiori al valore del debito fuori bilancio da riconoscere.

Per la Corte l’iter procedimentale previsto dall’articolo 194 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale; la disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, ricapitalizzazione delle Aziende Speciali

L’art. 13-quater del DDL di conversione in legge del decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, come approvato dal Senato, nel modificare l’art. 1, comma 555 della legge n. 147/2013, dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dal TUEL.

Si ricorda che l’art. 1, comma 555 prevede che a decorrere dall’esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio, con conseguente nullità degli atti di gestione e responsabilità erariale dei soci in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine. L’articolo 56-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) ha previsto che la suddetta norma non si applichi qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale

L’adozione del piano di risanamento può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni di cui all’art. 194, comma 1, lett. b), del TUEL, il quale prevede che il consiglio dell’ente locale possa riconoscere con delibera la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni:
– nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;
– purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio dell’azienda speciale e dell’istituzione;
– purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

La norma in esame stabilisce, infine, che il piano di risanamento aziendale costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del TUEL. Si ricorda che la norma richiamata prevede che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

Testo art. 13-quater. – (Modifica all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “idoneo piano di risanamento aziendale” sono aggiunte le seguenti: “che può prevedere da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Non è consentita l’iscrizione a ruolo delle entrate pubbliche senza titolo esecutivo

La Corte di Cassazione, con Sentenza 04/03/2022, n. 7188, ha stabilito che non è consentita l’iscrizione a ruolo di un’entrata pubblica, ma di natura privatistica, in mancanza di titolo esecutivo. Il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, è subordinato – dall’art. 21 del citato D.Lgs., e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. Se ciò vale per il conseguimento del canone per l’occupazione, ossia per la prestazione principale connessa al mero utilizzo del suolo pubblico, vale a dire la COSAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 e della L. n. 448 del 1998, lo stesso non può non valere anche per una prestazione accessoria alla prima collegata, laddove la pretesa – come nel caso che occupa – consista in realtà nella indennità da abusiva occupazione, prevista dal regolamento comunale. E’ quindi evidente che l’Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica. L’iscrizione a ruolo è subordinata al combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2 e art. 21, in base al quale, salvo che sia diversamente previsto da particolari disposizioni di legge, le entrate dei Comuni aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.