Arconet, classificazione delle spese per l’acquisto di servizi infrastrutturali Cloud

Con la FAQ 49 del 16 marzo 2022, la Commissione Arconet fornisce risposta in merito alla corretta classificazione in bilancio delle spese per l’acquisto di servizi infrastrutturali Cloud, in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 2-quinquies del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni in legge n. 233/2021.

Il comma 2-quinquies prevede infatti che “Nell’ambito delle finalità di cui al comma 2-bis con riguardo all’esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 – riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l’efficacia e l’efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall’anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell’ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell’ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell’ambito dei compiti loro attribuiti dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123″.

Le spese per l’acquisto di servizi infrastrutturali Cloud, comprensive del servizio di assistenza e di consulenza, sono classificate tra le spese per l’informatica nel titolo 1 della spesa. Le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all’acquisto di servizi cloud infrastrutturali previste nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all’allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011, sono:

Piano dei conti finanziario
MACRO Livelli Voce Codice Voce
U V Materiale informatico U.1.03.01.02.006
U V Noleggi di hardware U.1.03.02.07.004
U V Altre licenze U.1.03.02.07.007
U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.004
U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature U.1.03.02.09.005
U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio U.1.03.02.09.006
U IV Servizi informatici e di telecomunicazioni U.1.03.02.19.000
U V Gestione e manutenzione applicazioni U.1.03.02.19.001
U V Assistenza all’utente e formazione U.1.03.02.19.002
U V Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.02.19.004
U V Servizi per i sistemi e relativa manutenzione U.1.03.02.19.005
U V Servizi di gestione documentale U.1.03.02.19.007
U V Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi U.1.03.02.19.008
U V Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione U.1.03.02.19.009
U V Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT U.1.03.02.19.010
U V Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. U.1.03.02.19.999

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il decreto per il finanziamento di ulteriori 470 posti nella rete SAI

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un decreto per finanziare ulteriori domande di ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) per complessivi 470 posti, di n. 39 progetti categoria Ordinari, di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per complessivi € 7.080.974,35 all’anno, nel periodo 2022-2023, per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, nei limiti delle risorse disponibili.  Si tratta nello specifico delle domande presentate in relazione all’Avviso del 12 ottobre u.s., valutate positivamente dalla preposta Commissione ma relative a un numero di posti eccedente il tetto originariamente fissato di 3.000 unità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nei comuni con meno di 15.000 ab., il vicesindaco che non riveste la carica di consigliere sostituisce il sindaco anche quale componente del consiglio

Il Tar Lazio, sez. II bis, con la sentenza 17 marzo 2022, n. 3080 ha stabilito che “nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, allorché il vicesindaco sostituisca il primo cittadino in caso di sospensione di quest’ultimo dall’esercizio della funzione disposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, i poteri vicariali da egli esercitati non incontrano, nel vigente sistema normativo, alcuna esclusione o limitazione a particolari categorie di atti, estendendosi anche alle funzioni, spettanti al sindaco, di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale, e ciò anche nell’ipotesi in cui il vicesindaco non faccia parte del cennato organo elettivo tanto perché, sin dall’inizio, non ha mai rivestito la carica di consigliere quanto perché, come nel caso di specie, abbia successivamente rassegnato le dimissioni per divenire esclusivamente componente della giunta ”.
Infatti, nell’ordinamento vigente sono rinvenibili plurimi indici normativi che depongono nel senso che il meccanismo surrogatorio previsto dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 operi senza limitazione alcuna a particolari categorie di atti o di funzioni, e ciò è tanto più vero laddove la situazione di fatto legittimante la sostituzione si rinvenga nell’essere stato il sindaco raggiunto dalla sospensione delle funzioni prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012.
In questa ipotesi, la durata preventivamente non determinabile della situazione di interdizione che ha colpito il primo cittadino, in uno con l’incertezza in ordine agli esiti che detta sospensione potrà conoscere, impone di salvaguardare la continuità dell’esercizio delle funzioni sindacali evitando che le vicissitudini personali del sindaco si trasformino in una deminutio capitis dell’ente.
Né a conclusioni dissimili potrebbe pervenirsi invocando eventuali disposizioni statutarie o regolamentari che escludono la possibilità, per gli assessori non consiglieri, di esprimere il proprio voto all’interno del consiglio comunale, disposizioni che, ove presenti, si limitano a disciplinare il c.d. “diritto di tribuna” spettante agli assessori “esterni” ma che, di certo, non giustificano deroghe ad una disposizione legislativa precisa ed inequivocabile quale quella recata nell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
Infine, proprio la natura tendenzialmente non occasionale assunta dalla sostituzione vicariale nell’ipotesi di sospensione dalla carica del sindaco e la circostanza che lo statuto dell’ente abbia, nell’esercizio di una facoltà di scelta riconosciuta dalla legge, affidato la presidenza dell’assemblea ad un consigliere anziché al sindaco, sono da ritenere elementi sufficienti a scongiurare il rischio di una delega o sostituzione nelle funzioni di componente dell’assemblea elettiva.