Vanno pubblicati gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e il relativo compenso

In materia di trasparenza è necessario che le pubbliche amministrazioni pubblichino l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Lo ribadisce l’ANAC con un atto del Presidente del 2 marzo 2022, intervenendo al termine di una verifica effettuata su un Comune.

L’art. 18 del d.lgs. 33/2013 prescrive infatti che: “Fermo restano quanto previsto dall’art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”. Risponde alla ratio della disposizione normativa, la pubblicazione in apposite tabelle del nominativo del dipendente pubblico interessato e dei dati relativi all’incarico come l’oggetto, la durata e il compenso.

Tale modalità di pubblicazione agevola un controllo diffuso sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, per far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi, garantire l’imparzialità e il perseguimento dell’interesse pubblico nello svolgimento dell’incarico, oltre quello di favorire il principio di rotazione nell’attribuzione di incarichi al personale dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, l’accesso civico generalizzato non può intralciare il buon funzionamento della P.a.

L’ANAC, con Atto del Presidente 9 marzo 2022, prot. n. 18068, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di RPCT di un Comune in circa il comportamento da assumere a fronte del ricevimento, da parte di un’associazione, di plurime istanze di accesso civico generalizzato, ha chiarito che l’accesso civico, ossia la possibilità di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni, non può essere causa di intralcio al loro buon funzionamento. E’ uno strumento che “va usato con buona fede e senza malizia”, affinché non si crei una sorta di effetto boomerang sulla Pubblica amministrazione destinataria.

Ricordando le linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”.

Con la sentenza del 13 agosto 2019,  il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in base all’art. 1 del D.lgs. 33/2013, l’accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.; va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l’applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto “boomerang” sulla P.A. destinataria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, Procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali

Con 191 voti favorevoli, 33 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl n. 2505, di conversione del decreto-legge n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il testo passa ora alla Camera.

Il nuovo articolo 12-bis contiene disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2022 e per la durata del PNRR, le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell’anno precedente, secondo le modalità previste dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 80 del 2021. Il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera può, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, assumere la titolarità anche in sedi (singole o convenzionate) corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti. Questo, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici). Per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore (ai sensi del comma 4 dell’articolo 52 di cui al citato decreto legislativo n. 165 del 2001).

A decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR, il corso-concorso di formazione ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più Comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento con criteri stabiliti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, nei due anni successivi alla prima nomina, i segretari assolvono, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali. L’assolvimento di tali obblighi formativi avviene mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell’ambito della ordinaria programmazione didattica i cui indirizzi sono definiti e approvati dal Ministro dell’interno, su proposta del Consiglio direttivo per l’Albo Nazionale dei segretari, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.

Si stabilisce, inoltre, che una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico – concorso pubblico per esami bandito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 465 del 1997 – per accedere al corso-concorso di formazione possa essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) ed aventi un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali sia previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Sostegni-ter, variazioni di bilancio per approvazione tariffe relative ai tributi

In sede d’esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», la Commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento all’art. 13 che consente agli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile.

In particolare, il nuovo comma 5-bis dispone che, nel caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti Locali) eventualmente posticipato, gli enti locali devono provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile. Tale precisazione si è resa necessaria alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell’economia e delle finanze che considera sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell’ente.

Si rammenta, al riguardo, che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, costituiscono documenti allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera d), del TUEL. Riguardo al termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali, esso è ordinariamente fissato dall’art. 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell’anno precedente, con riferimento ad un orizzonte temporale almeno triennale. La disposizione prevede peraltro che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Di seguito il testo dell’emendamento approvato:

«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Compenso revisori, la decisione spetta al Consiglio

La competenza alla determinazione del compenso dell’organo di revisione è del Consiglio comunale che deve contemperare le esigenze di bilancio al principio dell’equo compenso. E’ questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un revisore di ente locale sull’attualità dell’atto di orientamento dell’Osservatorio della finanza locale n.1 del 13 luglio 2017. Nel caso di specie, a seguito di sorteggio dei componenti dell’organo di revisione, l’ente locale ha chiesto le dichiarazioni previste dalla legge in tema di sussistenza dei requisiti e delle compatibilità “pretendendo” l’accettazione del compenso proposto dalla Giunta. Il revisore ha accettato l’incarico, proponendo di determinare il compenso in misura pari a quello stabilito nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 per gli enti della fascia precedente e quindi superiore a quello proposto dall’ente. Con successiva nota del Sindaco veniva rigettata la proposta negoziale del revisore, e da qui la decisione di procedere ad una nuova estrazione per ragioni legate alle esigenze di contenimento della spesa corrente dell’ente. A tal riguardo il revisore chiede se sia corretto il comportamento del Comune oppure se il Consiglio Comunale avrebbe dovuto comunque eleggere il primo estratto in quanto non rinunciatario con un compenso deciso dallo stesso Consiglio Comunale qualunque esso sia: 5.000 euro proposto dalla Giunta o 12.890 euro proposto o altro ancora.

Il Ministero rileva un’ingerenza da parte del Sindaco e della Giunta in un’attività che la norma, ex articolo 235 del TUEL, attribuisce al Consiglio comunale il quale, ai sensi del successivo articolo 241, comma 7, è chiamato a stabilire nella stessa delibera di nomina anche il relativo compenso. Naturalmente gli uffici comunali competenti, devono svolgere tutte le attività necessarie alla formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio comunale ma la fissazione del compenso, soprattutto se oggetto di negoziazione, deve essere discussa in sede consiliare. Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria, il Ministero rimanda al decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e al principio dell’equo compenso la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica.

La disciplina in vigore non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell’incarico, con il rischio di comprometterne l’efficienza a detrimento dell’interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall’articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del TUEL, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400 mila abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION