Nuova contabilità “Accrual”, in consultazione il Quadro Concettuale

La Struttura di Governance, istituita presso il Dipartimento delle Ragioneria generale dello Stato, alla quale sono demandate le attività connesse alla realizzazione della riforma abilitante 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, ha concluso la fase di elaborazione tecnica della proposta di statuizione del Quadro Concettuale, quale guida teorica per la definizione dei principi e degli standard per la rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il Quadro Concettuale è sottoposto a consultazione pubblica per la durata di due mesi, dal 1° marzo al 30 aprile 2022. I pareri e i contributi degli stakeholder dovranno essere trasmessi, nei termini sopraindicati, all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica della Struttura di governance: rgs.segreteriatecnicassb@mef.gov.it. Il procedimento (due process) per la statuizione del Quadro Concettuale e degli Standard (ITAS), contenuto nel Regolamento della Struttura di governance, prevede che le proposte di statuizione elaborate dallo Standard Setter Board siano assoggettate, prima dell’approvazione definitiva da parte del Comitato Direttivo, a una fase di consultazione pubblica rivolta a tutti gli stakeholder interessati alla futura implementazione della riforma contabile, al fine di acquisire eventuali pareri e contributi.

Il Quadro Concettuale definisce i principi della rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria per finalità informative generali delle amministrazioni pubbliche. Per rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria si intendono il processo e i documenti mediante i quali si forniscono, in via principale, informazioni consuntive sul prelievo delle risorse finanziarie, sull’uso delle stesse e sui risultati conseguiti, in termini economici, patrimoniali, finanziari e di qualità-quantità dei servizi erogati, nonché informazioni sulla capacità di un’amministrazione pubblica di erogare servizi in futuro. I principi definiti nel Quadro Concettuale guidano la statuizione degli standard contabili, fornendo una base comune atta a garantirne omogeneità e coerenza. Tali principi orientano altresì le altre fonti tecniche (manuali operativi, eventuali linee-guida e simili) riguardanti il sistema contabile economico-patrimoniale o la redazione e la pubblicazione dei documenti finanziari per finalità informative generali delle amministrazioni pubbliche. Il Quadro Concettuale non prescrive tuttavia regole di rilevazione, valutazione e presentazione, nei documenti finanziari, di specifiche operazioni o altri eventi. Tale compito è demandato agli standard contabili e alle altre fonti tecniche.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DDL Sviluppo zone montane approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”.
Il provvedimento introduce misure organiche finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa di tanti territori che avranno l’opportunità di diventare sempre più una risorsa per il Paese.
Il ddl regolamenta l’individuazione dei Comuni montani e disciplina i parametri ulteriori per accedere agli incentivi e ai sostegni previsti, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento della montagna italiana, raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi per la riduzione delle condizioni di svantaggio dei Comuni montani.
Il disegno di legge interviene, in modo particolare, attraverso lo sviluppo dei seguenti punti:
– sanità di montagna;
– scuole di montagna;
– servizi di telefonia mobile e accesso a internet;
– incentivi agli imprenditori agricoli e forestali;
– misure fiscali di favore per le imprese montane “giovani”;
– misura “Io resto in montagna”.
(Fonte Governo)

 

Ripartono le agevolazioni del fondo Kyoto per scuole, ospedali e impianti sportivi pubblici

Il Ministero della Transizione ecologica informa che con decreto direttoriale n. 463 del 30 dicembre 2021 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 98 del 24 aprile 2021. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 24,00 del 31 luglio 2022 e la procedura di ammissione è effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari ad euro 187.021.292,95.

Possono presentare domanda di concessione del finanziamento:
1. i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:
a. edifici destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all’istruzione universitaria, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
b. impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
c. edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;
2. i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui al punto 1);
3. i Fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per i soli edifici di cui al punto 1, lettera a).

Il Fondo, gestito con il supporto della Cassa Depositi e Prestiti, concede prestiti a tasso agevolato (0,25%) per il finanziamento di interventi che consentano un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti sono disciplinati dal decreto interministeriale 11 febbraio 2021. Le domande di ammissione dovranno essere compilate, a pena di irricevibilità, attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmate digitalmente e, corredate della relativa documentazione, trasmesse
con unica PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fondokyoto@pec.minambiente.it.

Normativa:

Documenti utili:

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte costituzionale, piccoli comuni: vanno escluse le candidature che non assicurano la parità di genere

È incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell’esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 62/2022. La presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive.
Quest’obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma per essi la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione. La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei comuni più piccoli – che rappresentano il 17% della popolazione italiana – è dunque ineffettiva e perciò inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall’articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
Gli articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs n. 267 del 2000 e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del Dpr n. 570 del 1960, relativi alla presentazione delle liste dei candidati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, sono quindi incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi. Riscontrato il vulnus, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’esclusione delle liste che non rispettino il vincolo costituisca una soluzione costituzionalmente adeguata a porvi rimedi.
Si tratta infatti della soluzione prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni maggiori, sia per quello delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti. Essa si inserisce dunque coerentemente nel tessuto normativo senza alterarne in particolare il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION