Biblioteche, richiesta contributo per l’acquisto di libri entro il 29 aprile 2022

Il Ministero della Cultura, con decreto del 14 gennaio 2022, definisce le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri.
Le risorse sono assegnate per l’acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di:
a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;
c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2022 con riferimento all’anno 2022 e entro il 30 novembre 2023 con riferimento all’anno 2023.

Le istanze potranno essere presentate, come da Decreto Dirigenziale Rep. n. 127 del 24 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile dal 29 marzo 2022 – ore 12:00 al 29 aprile 2022 – ore 12:00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, niente compenso ai membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali

Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 34/2022, ad un quesito riguardante l’interpretazione dell’art. 3, comma 13, legge 19 giugno 2019, n. 56, che regola la corresponsione dei compensi per l’attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, il Comune istante chiede se: 1) un ente locale, previo recepimento dei contenuti di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020, possa prevedere la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, del compenso stabilito con legge 19 4 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 2) il compenso in argomento possa essere impegnato anche a favore di personale non dirigenziale.
La Sezione, nel condividere le conclusioni cui sono giunte recentemente altre Sezioni regionali di controllo, ribadisce che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la disciplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia.
Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, prevista la possibilità per le province e città metropolitane di modifica dei piani

Il Ministero Istruzione ha diramato la Nota Nota MIUR 8 marzo 2022 con cui si prevede la possibilità di modifica dei piani autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 (855 milioni) e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217 (1.125 milioni).

Su entrambi i Piani vengono indicate stringenti tempistiche da rispettare:
1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31marzo 2023;
3) conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.

Alla luce delle tempistiche sopra indicate, vengono invitate le Province e le Città Metropolitane a rivedere gli interventi originariamente proposti, procedendo o alla relativa conferma o eventualmente alla candidatura di altri interventi che siano in grado di rispettare i target indicati, sempre nell’ambito e nei limiti degli importi a ciascun ente assegnati.
A tal fine, è stato predisposto un apposito applicativo accessibile dal sito internet del Ministero dell’istruzione – pagina dedicata all’edilizia scolastica.

Le eventuali modifiche agli originari piani, con l’elenco degli interventi proposti per il finanziamento, devono, quindi, essere trasmesse entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 21 marzo 2022. Tutte le Province e Città metropolitane dovranno accedere all’applicativo e potranno confermare gli interventi già finanziati, inserendo però le informazioni mancati indicate nella nota, ovvero introdurre nuovi interventi in sostituzione dei precedenti.
E’ evidente che si potrà prevedere nei nuovi Quadri Economici anche la voce relativa alle assunzioni a tempo determinato, qualora si ritenesse opportuno avvalersi di tale opportunità, nel rispetto dei massimali indicati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 4 del 18 gennaio 2022, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, utilizzo vincolato delle risorse del fondo di solidarietà alimentare

Le risorse derivanti dai trasferimenti statali previsti per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 2 (recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare”) del D.L. 23/11/2020 n. 154 al fine di dare attuazione a misure di solidarietà alimentare a favore dei soggetti colpiti dalle conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica non possono essere destinate alla copertura dei costi di gestione del servizio mensa scolastica, né tantomeno, a fortiori, della quota a carico del Comune. Trattandosi di trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una specifica destinazione (ossia, l’adozione di misure di sostegno alimentare di cui all’Ocdpc n. 658 del 2020 per contrastare le difficoltà economiche connesse all’emergenza epidemiologica), qualora tali somme non siano state impegnate entro il 31 dicembre 2020, esse costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 9/2022, in risposta ad un quesito in merito alla possibilità di destinare parte del residuo fondo alimentare 2020 a copertura generalizzata del costo che dovrebbe sostenere l’ente per il servizio di mensa scolastica erogato nella scuola dell’infanzia e in quella primaria e che, in alternativa, potrebbe ribaltare alle famiglie di appartenenza degli alunni e, in aggiunta, destinare la somma residua all’esenzione del buono pasto in favore delle sole famiglie bisognose.
La Sezione riscontra come la parte residua del fondo alimentare 2020 non possa essere destinata a “copertura generalizzata ed in favore di tutti gli utenti” del costo del servizio mensa scolastica, “che altrimenti dovrebbe sostenere l’Ente”. Nella fattispecie, vengono in rilievo trasferimenti statali erogati a favore del livello di governo più vicino ai cittadini per una specifica destinazione (c.d. vincoli derivanti da trasferimenti). Si tratta, infatti, di risorse vincolate ad una specifica finalità di solidarietà alimentare nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici negativi della pandemia in corso, che non possono essere distratte da tale finalità. Non è previsto un termine per l’utilizzazione di tali risorse da parte dei Comuni. Nel caso in cui, entro l’esercizio finanziario, l’Ente non riesca ad impegnare la spesa correlata al trasferimento finalizzato, l’economia concorre alla determinazione del risultato di amministrazione e confluisce nella quota vincolata da destinarsi con le modalità dettate dall’art. 187 del Tuel e dai principi contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Applicabilità dei divieti assunzionali per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari agli enti in PRFP

Il divieto, di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2022/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria. In particolare, il Comune istante chiedeva se il divieto di ricorrere a collaboratori esterni con contratto a tempo determinato per la costituzione degli uffici di staff, previsto dalla norma citata solo per gli enti strutturalmente deficitari o dissestati, debba essere esteso anche agli Enti che ricorrono al piano di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dagli artt. 243-bis e seguenti del TUEL. L’Ente, al riguardo, rappresentava la necessità di porre il quesito in considerazione di due precedenti giurisprudenziali (costituiti dalla delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 63 del 9 novembre 2017 e dalla sentenza, sempre di questa magistratura contabile, della Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 72 del 2 marzo 2020), secondo i quali il divieto in questione si applicherebbe anche agli enti locali che abbiano fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’art. 90, comma 1, del TUEL, limita il divieto di conferire incarichi esterni di supporto agli organi politici alle situazioni di deficitarietà strutturale e di dissesto, le uniche in quel momento regolamentate in materia di crisi finanziaria degli enti locali. Successivamente il legislatore, nell’ambito di un ampio progetto di riforma del sistema finanziario-contabile degli enti locali, ha previsto un’ulteriore modalità per rilevare e sanare situazioni caratterizzate da forti squilibri finanziari tali da poter condurre ad una pronuncia di dissesto, introducendo nel TUEL gli artt. 243-bis e ss.gg. che disciplinano l’istituto del riequilibrio pluriennale finanziario. La Sezione ritiene applicabile il divieto di cui all’art. 90, comma 1 cit., agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, ma non sic et simpliciter come vorrebbe la giurisprudenza richiamata nella richiesta di parere (con un’interpretazione analogica in malam partem della norma, contraria all’art. 14 delle preleggi), bensì solo quando tali enti siano anche strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242 del TUEL.
Sia l’art. 242 che l’art. 243-bis si riferiscono a condizioni di squilibrio: gravi ed incontrovertibili per gli enti strutturalmente deficitari, in grado di provocare il dissesto finanziario per gli enti che possono ricorrere al piano di riequilibrio. La differenza sostanziale tra le due disposizioni si evidenzia nel modo in cui viene accertato lo squilibrio. Nel caso degli enti strutturalmente deficitari lo stesso deriva da una “statica” verifica di alcuni parametri obiettivi che presentano, per almeno la metà di essi, valori deficitari. Per gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio lo squilibrio può rivelarsi nei medesimi termini di cui all’art. 242 del TUEL, ma anche mediante una differente analisi, dinamica, della situazione finanziaria, favorita dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo. Tutti gli enti strutturalmente deficitari possono sicuramente ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma gli enti che ricorrono al PRFP non necessariamente devono essere strutturalmente deficitari nei termini indicati dall’art. 242 del TUEL. Il ricorso al PRFP solitamente deriva dalla necessità di ripianare un disavanzo d’amministrazione che può manifestarsi a causa di passività che non si sono ancora tradotte in debiti e, pertanto, non necessariamente in presenza di passività liquide ed esigibili a cui l’ente non riesce a far fronte (tipica condizione che produce il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL), o dei parametri di cui all’art. 242 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, edilizia scolastica: definizione di un termine unico di aggiudicazione

L’ANCI rende noto che il Ministero dell’Istruzione, con decreto del 7 marzo 2022, ha individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, quello del 31 dicembre 2022.
Il nuovo termine riguarda gli interventi di edilizia scolastica inseriti nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, prima parte” di cui al D.M.11 gennaio 2021, n. 14, limitatamente agli interventi sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, seconda parte” di cui al D.M.25 luglio 2020, n. 71 , limitatamente agli interventi di importo sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2020” di cui al D.M. 7 gennaio 2021, n. 10 e 23 giugno 2021, n. 192 per tutti gli interventi; nel “Fondo scuole superiori, primo piano di 855 mln” di cui al D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 per tutti gli interventi; nel “Fondo scuole superiori, secondo piano di 1.125 mln” di cui al D.M. 15 luglio 2021, n. 217 per tutti gli interventi; nel “Fondo Sisma Centro Italia” D.M. 5 giugno 2020, n. 24, limitatamente agli interventi di importo sopra soglia.