ANAC, obblighi di trasparenza per le Spa e le Utility comunali

Con la delibera n. 92 del 23 febbraio 2022, l’Anac ha ribadito che la normativa per la trasparenza e l’anticorruzione deve essere rispettata non solo dagli enti pubblici e dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dalle Spa e dalle Utility comunali di servizi pubblici. Nell’ambito di un provvedimento di ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di una società campana, che gestisce il servizio di distribuzione di acqua potabile, ha evidenziato la violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013, applicabili alle società in controllo pubblico.
Dalla verifica effettuata sul sito istituzionale della società, l’Anac ha rilevato che nella sezione “Bandi di gara e contratti” erano assenti gli atti di programmazione e non risultavano pubblicati i nomi dei componenti delle commissioni aggiudicatrici con i relativi curricula né i dati sulla rendicontazione della gestione finanziaria dei contratti.
Non erano pubblicate inoltre le delibere dell’assemblea dei soci successive al 30 luglio 2018 nonostante il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ne preveda la pubblicazione obbligatoria.
Nella sezione “Dotazione organica-Costo del personale” non era data evidenza della distinzione dei costi relativi al personale a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato e non risultavano pubblicati i tassi di assenza che invece dovrebbero essere aggiornati ogni tre mesi.
La sezione “Selezione del personale” era priva di contenuti mentre per legge le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare gli atti contenenti i criteri di selezione del personale e per ogni procedura gli avvisi di selezione e i relativi esiti.
Dalla verifica è emersa anche l’omessa pubblicazione delle informazioni obbligatorie concernenti gli incarichi politici dell’amministratore unico. Fatti in relazione ai quali è stato avviato un procedimento separato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per equo indennizzo personale P.L. e rimborso spese degenza per causa di servizio

Con la Circolare n. 21/2022 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce istruzioni e riepiloga gli adempimenti da parte dei
Comuni in merito alla corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Con decreto del Ministro dell’Interno del 4 settembre 2017, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati stabiliti i criteri, tempi e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale del!’ equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo.

Le richieste da parte dei comuni, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, entro le ore 24,00 del 31 marzo 2022, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, esclusione dei residui attivi dalla base di calcolo del FCDE

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2022/PRSE, all’esito dell’esame dei rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019 di un Comune, accerta una serie di criticità, fra cui, in particolare, che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi esaminati non risulta congruo in relazione alla mole di residui attivi iscritti. Infatti nei primi esercizi considerati è stato applicato il metodo semplificato, mentre nel 2019 (primo anno di utilizzo del metodo ordinario) dalla base di calcolo del fondo è stata eliminata una consistente quota di residui attivi in violazione del principio contabile che disciplina l’accertamento per cassa delle entrate. L’accertamento per cassa si caratterizza, infatti, per la coincidenza, di norma, del momento dell’accertamento con quello della riscossione. Tale concomitanza temporale giustifica l’esclusione di queste entrate dalla base di calcolo del FCDE, che ha, infatti, la funzione di neutralizzare l’effetto espansivo che può derivare dall’iscrizione dell’accertamento del credito, pur in assenza di certezze in merito alla sua effettiva riscossione. Nel caso di specie, l’ente, nell’individuare le entrate accertate per cassa, non ha rispettato il principio contabile; sono state, infatti, classificate per cassa entrate il cui accertamento non è stato effettuato in concomitanza con la relativa riscossione ed ha, pertanto, determinato la nascita di consistenti residui che, pur non essendo stati considerati dal comune per il calcolo del FCDE, stentano ad essere incassati. È evidente per la Sezione che, essendo in corso le procedure di riscossione coattiva, il cui esito è, come è noto, aleatorio, tali entrate avrebbero dovuto essere adeguatamente sterilizzate con congrui accantonamenti a FCDE per tenere conto della loro effettiva esigibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION